Riscaldamento in condominio, come vanno ripartite le spese

Il riscaldamento nel condominio si paga a consumo in presenza di un sistema di contabilizzazione autonomo

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Redazione

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In un condominio con riscaldamento centralizzato le spese vanno divise tra i condomini a seconda dell’effettivo consumo registrato dalle termo valvole. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.

Non contano i millesimi di ciascun condomino ma il consumo di calore se nel condominio è stato installato un sistema di contabilizzazione autonomo. Così ha deciso la sentenza n. 28282 della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, pubblicata il 4 novembre 2019, che ha accolto il ricorso di un condomino.

La Cassazione, richiamando la legislazione in merito, ha dichiarato illegittima la delibera dell’assemblea condominiale che ripartiva le spese di riscaldamento per metà in base al consumo registrato per ciascun condomino e per metà in base alla tabella millesimale.

Un condomino si era opposto a questa suddivisione, presentando ricorso in tribunale per ottenere la dichiarazione di nullità della delibera assembleare. Il tribunale, però, aveva respinto il ricorso dando ragione al condominio e la stessa decisione era stata confermata in appello. La Cassazione, invece, ha ribaltato il giudizio.

La Corte ha rilevato che al caso in questione si applica la normativa sui condomini antecedente alla riforma, tuttavia già in base alla legislazione precedente le spese per il riscaldamento del condominio andavano ripartite secondo il consumo. La Cassazione, infatti, ha applicato l’art. 26, comma 5, della legge n. 10/1991 che regolava l’approvazione delle innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore, disponendo il riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato.

Successivamente, la contabilizzazione dei consumi di calore di ciascuna unità immobiliare e la suddivisione delle spese in base ai consumi sono state previste come obbligatorie dall’art. 9, comma 5, del dlgs n. 102/2014, poi modificato dal dlgs n. 141/2016 e infine dal dl n. 244/2016.

La materia, inoltre, è disciplinata dalla direttiva europea 2010/31 sulla prestazione energetica nell’edilizia, che stabilisce gli stessi principi ovvero che il riscaldamento in condomino si paga secondo il consumo.

Applicando questa normativa, la Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza di appello impugnata dal condomino, rilevando che la delibera condominiale è da considerarsi nulla perché viola la legge.

In questo caso, non si possono applicare eventuali criteri di riparto delle spese stabiliti da una delibera di giunta regionale. Perché si tratta di un atto amministrativo che non può derogare alla legge. Lo stesso vale per la norma Uni 10200 (Ente nazionale italiano di unificazione), perché si tratta esclusivamente di una norma tecnica su base volontaria che richiede l’approvazione unanime di tutti i condomini di eventuali criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli stabiliti dalla legge.

Atti amministrativi e norme tecniche non possono incidere sul rapporto civilistico tra condominio e singoli condomini. Il citato art. art. 26, comma 5, della legge n. 10/1991, infatti, applica il principio generale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall’art. 1123, comma 2, C.C., in base al quale, qualora si tratti di beni o servizi destinati a servire i condomini in misura diversa, le relative spese sono ripartire in proporzione dell’uso che ciascuno può farne.

Pertanto, le spese del riscaldamento centralizzato di un condominio possono essere ripartire sulla base del valore millesimale delle singole unità immobiliari solo in caso di mancanza di sistemi di misurazione di erogazione del calore in ciascuna unità.