Il libretto postale, nato nel 1875, è da 150 anni una delle forme di risparmio più conosciute da milioni di italiani. Per decenni, infatti, è stato il punto di riferimento dei piccoli risparmiatori, soprattutto quelli che abitavano in centri dove non esisteva una Cassa di Risparmio, per custodire il proprio capitale.
Oggi, questo storico prodotto è tornato sotto i riflettori per una recente sentenza della Cassazione. Questa riguarda la versione cointestata e potrebbe cambiare il modo in cui gli italiani gestiscono i propri risparmi condivisi.
Indice
Come funziona il libretto postale e quanti cointestatari può avere
Il libretto di risparmio postale può essere intestato a più persone (massimo quattro e maggiorenni), che non devono necessariamente operare insieme. I diversi cointestatari possono infatti agire autonomamente purché al momento dell’apertura sia stata scelta la “firma disgiunta”, ovvero la possibilità per ciascuno di effettuare le operazioni separatamente.
Per i libretti Smart tale opzione è automatica, per cui ogni intestatario può operare liberamente senza bisogno del consenso dell’altro. Cosa succede però se solo uno dei cointestatari possiede i documenti del libretto? In tal caso, per effettuare le operazioni o i prelievi, è necessario avere con sé il libretto o la carta libretto associata. Se non si dispone di almeno uno di questi prodotti, anche se si è cointestatari, non è possibile operare.
Un’altra domanda che solitamente ci si pone è: quanti libretti una persona può possedere? Poste Italiane ha spiegato che non c’è un limite, eccetto che per i minori (un solo libretto postale dedicato). A partire dallo scorso 14 aprile 2025, c’è poi una novità: non si possono aprire più libretti ordinari.
L’unica tipologia disponibile al momento è quindi il libretto Smart, che offre una gestione più flessibile e moderna anche online. Tale prodotto può essere collegato a servizi aggiuntivi come la carta libretto e il servizio di risparmio postale online, che danno consentono di visualizzare e gestire i risparmi in tempo reale.
Dopo questa breve premessa, ecco cosa accade dopo il decesso di uno dei cointestatari del libretto e, soprattutto, se è legittimo che il superstite ottenga l’intero rimborso o una metà.
Cosa dice l’ordinanza della Cassazione sui libretti postali cointestati
L’ordinanza numero 28935 del 2025 della Corte di Cassazione, alla quale sono seguite altre pronunce, ha stabilito che, nel caso di libretti postali cointestati con la clausola di “pari facoltà di rimborso”, la morte di uno dei cointestatari non può bloccare il pagamento a favore di uno dei superstiti.
Significa che Poste Italiane è tenuta a erogare la somma richiesta, salvo nel caso in cui vi sia un provvedimento giudiziario che ne impedisca il pagamento.
Con una norma contenuta all’interno del Decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 giugno 2002, infatti, è stata eliminata la possibilità che gli eredi di un intestatario deceduto del libretto si oppongano al rimborso cointestato. L’altro titolare ha sempre il diritto di incassare il 50% delle somme presenti anche se uno degli eredi si oppone.
Il caso
Qual è il caso che ha portato all’ordinanza della Cassazione sopra indicata? Ebbene, il contenzioso è nato tra Poste Italiane e il cointestatario superstite di un libretto di risparmio. A quest’ultimo era stato negato il rimborso della metà del saldo, a causa dell’opposizione di un coerede della cointestataria defunta.
Il libretto oggetto del contenzioso era stato aperto nel 1991 e sostituito nel 2003, per cui per Poste doveva essere regolato dalle vecchie normali postali, ovvero dal Dpr 156 del 1973 e dal Dpr 256 del 1989 che permettevano agli eredi di bloccare il pagamento.
La Corte di Cassazione, invece, ha stabilito che il rapporto si doveva considerare come nato nel 2023 per cui doveva essere soggetto alla nuova disciplina introdotta dal Dm del 6 giugno 2002 per la quale gli eredi non possono opporsi al rimborso.
Qual è l’orientamento della Corte di Cassazione
Prima del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 giugno 2002, gli eredi di un cointestatario deceduto potevano impedire che il superstite potesse prelevare denaro dal libretto fino alla conclusione delle pratiche per la successione.
Ora tale possibilità non esiste più, per cui non possono bloccare in automatico il pagamento solo opponendosi o dichiarando di volerlo contestare. Poste può infatti rifiutare il rimborso solo in un caso, ovvero qualora riceva un atto ufficiale come una notifica giudiziaria. Quest’ultima è una comunicazione ufficiale inviata da un Tribunale o da un avvocato per conto di un creditore, un erede o un’altra persona interessata che informa l’ente postale dell’esistenza di una controversia legale sul possesso o sulla titolarità del libretto.
Come si è arrivati alla decisione della Suprema Corte?
La Suprema Corte nella sua decisione ha richiamato gli articoli 1295 e 1298 del Codice Civile che regolano i rapporti tra più creditori come nel caso dei libretti con più cointestatari. Più nel dettaglio, tali articoli comunicano che:
- se il libretto di risparmio è intestato a più persone, tutte queste ultime sono titolari del denaro che c’è su di esso;
- se muore una di queste persone tale solidarietà non si interrompe;
- gli eredi hanno diritto alla quota del defunto, ma ciò non significa che il cointestatario superstite non abbia il diritto di prelevare il denaro;
- il cointestatario superstite ha l’obbligo di riconoscere agli eredi del defunto la parte dei soldi spettanti secondo le regole dell’eredità.
Ciò significa che in base alla pari facoltà di rimborso, Poste può erogare al cointestatario superstite il 50% del saldo. Gli eventuali rapporti economici con gli eredi del defunto, poi, si regolano tra le parti senza che Poste Italiane debba intervenire.
La Cassazione, inoltre, ha precisato che l’ente dopo aver pagato la quota al superstite non ha più responsabilità. Si tratta più precisamente dell’effetto liberatorio per il quale Poste, dopo il rimborso, non può essere chiamata a rispondere dagli eredi o da altri soggetti.
Tale decisione segue la medesima linea di altre sentenze emesse negli anni passati come quelle numero 24639 del 2021 o la numero 22577 del 2023 che riguardano i buoni postali.
La morte di un cointestatario, quindi, non blocca la possibilità dell’altro superstite di ritirare le somme per cui gli eventuali eredi devono agire nei confronti del superstite e non di Poste Italiane.