Buona notizia per le casse dei Comuni, meno buona per chi cade in una buca che poteva evitare. È questo il risultato dell’ultima sentenza della Cassazione in merito agli incidenti provocati da un dissesto stradale. La Suprema Corte ha stabilito che la condotta imprudente della persona danneggiata può escludere la responsabilità del Comune nel risarcire i danni.
Viene meno l’idea che, facendo un incidente sulle strade della propria città, ci si possa rifare la macchina come nuova. Può capitare infatti che venga riconosciuto il principio della ragionevole cautela elaborato dalle Sezioni Unite. Non vale per tutti i casi: vediamo in quali contesti si potrebbe non essere risarciti.
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Chi è responsabile per i danni causati da una buca stradale?
I danni causati da una strada dissestata non sono sempre attribuibili al Comune. Non parte in automatico il diritto al risarcimento, ma va verificato se ci siano le condizioni per rivalersi sull’ente locale. Bisogna infatti capire se l’incidente o il danno siano riconducibili esclusivamente alle condizioni della carreggiata o a una condotta imprudente del conducente.
La Cassazione, Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 27680 del 2026 ha respinto il ricorso di un motociclista che chiedeva al Comune oltre 51.000 euro di risarcimento per le lesioni riportate in seguito a una caduta.
La Cassazione ha detto no, precisando l’applicazione del principio della “ragionevole cautela”: basta una condotta “oggettivamente colposa”, ovvero tale da costituire una inosservanza delle cautele stradali, per non riconoscere la responsabilità in capo al Comune.
Il caso del motociclista
Nello specifico, la vicenda del motociclista offre un esempio chiaro per comprendere qual è il limite della responsabilità del Comune e quali dinamiche siano state prese in considerazione dai giudici.
Il fatto è accaduto durante una mattinata piovosa quando l’uomo, percorrendo con il proprio ciclomotore una strada urbana a senso unico, piuttosto ampia e rettilinea, è scivolato sulle lastre in cemento dei binari della metropolitana di superficie.
Vicino alle rotaie il manto stradale era deformato per circa 30 centimetri di larghezza, 40 di lunghezza e 20 di profondità.
Ma il motociclista conosceva bene quella buca, dato che abitava da quasi quarant’anni a circa 400 metri dal luogo dell’incidente. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, l’uomo aveva anticipato la manovra tagliando diagonalmente la carreggiata per entrare nel piazzale del mercato limitrofo, attraversando la rotaia proprio nel punto in cui si trovava il dissesto.
L’incidente sarebbe stato provocato dall’urto della ruota anteriore con la disconnessione del manto stradale. Vista la prognosi riservata di sette giorni e i postumi permanenti stimati intorno al 15%, il conducente del mezzo aveva avanzato una richiesta di risarcimento nei confronti del Comune pari a circa 50.000 euro.
Chi ha diritto al risarcimento danni per una buca stradale?
In generale, non è il danneggiato a dover dimostrare la negligenza del Comune, il quale è oggettivamente responsabile delle condizioni della carreggiata in qualità di custode.
Bisogna però dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subito. Insomma, occorre provare che l’incidente sia riconducibile al dissesto stradale e non a un comportamento pericoloso di chi guida.
Nel caso del motociclista, due testimoni hanno visto l’uomo tagliare la strada anziché percorrere il passaggio sopra i binari secondo le norme. Da qui la conclusione che l’incidente non sia dipeso direttamente dal dissesto della strada, ma dalla sua condotta imprudente.
A fare la differenza, in questo caso come nei prossimi, è l’imprudenza del conducente la cui condotta ha da sola causato il sinistro. La prova risiede anche nella violazione dell’articolo 143 del Codice della Strada relativo alla posizione dei veicoli durante la marcia, avendo percorso il margine sinistro della carreggiata anziché quello destro.
La condotta imprudente si lega anche alle condizioni meteo: sul fondo bagnato dalla pioggia, il guidatore ha anticipato la svolta attraversando obliquamente la rotaia e la scanalatura.