Bonus casa, scatta obbligo di comunicazione dei crediti inutilizzati

Dal 1° dicembre 2023 i contribuenti sono tenuti a comunicare i crediti non utilizzati derivanti dal superbonus e dai bonus edilizi

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

A partire dal 1° dicembre 2023 sarà necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate i crediti non utilizzati relativi ai vari bonus edilizi e al superbonus. I diretti interessati dovranno fornire le informazioni richieste attraverso uno specifico servizio che è disponibile all’interno della Piattaforma di cessione dei crediti.

Tenuto ad effettuare comunicazione dei crediti dei bonus edilizi e del superbonus non utilizzabili è l’ultimo cessionario. L’operazione deve essere effettuata indipendente dal fatto che si sia optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Oltre alle istruzioni operative, attraverso le quali l’Agenzia delle Entrate ha spiegato come effettuare la comunicazione, lo scorso 23 novembre 2023 è stata resa disponibile una FAQ. Da questi adempimenti rimangono completamente esclusi i crediti che sono stati sottoposti a dei sequestri.

Bonus edilizi e superbonus: la comunicazione dei crediti inutilizzabili

La comunicazione dei crediti inutilizzabili è una disposizione che è stata introdotta attraverso l’articolo 25 del Decreto Legge n. 104/2023. L’obbligo di assolvere a questo adempimento prende ufficialmente il via a seguito della pubblicazione del relativo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate datato 23 novembre 2023.

I diretti interessati dovranno provvedere a trasmettere le informazioni a partire dal 1° dicembre 2023. Da questa data la Piattaforma cessione crediti sarà implementata con le necessarie funzionalità, Per il momento, però, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle indicazioni operative realmente scarne, che ruotano esclusivamente sulla necessità di fornire i suddetti dati.

Le procedure da seguire

Sostanzialmente i contribuenti devono seguire due diverse procedure per assolvere a questo nuovo obbligo. Le due strade da percorrere si differenziano come segue:

  • crediti tracciabili, che risultano essere dotati di un codice identificativo, secondo quanto è stato previsto all’interno del comma 1-quater, del Decreto Legge n 34/2020;
  • i crediti non tracciabili.

Qualora il contribuente si ritrovasse nel primo caso, all’interno della comunicazione dei bonus edilizi e del superbonus utile per censire i crediti non utilizzabile dovrà obbligatoriamente inserire:

  • il protocollo telematico, che è stato attribuito a seguito della comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fatture dalla quale sono scaturiti i crediti che al momento risultano essere non utilizzabili;
  • una o più rate annuali dei crediti appena menzionati.

La comunicazione verrà accolta qualora ci siano delle rate dei crediti oggetto di cessione o sconto in fattura ancora nella disponibilità del cessionario che deve effettuare la trasmissione.

I crediti non tracciabili

Discorso diverso, invece, è quello relativo ai crediti non tracciabili. Il contribuente, in questo caso, è tenuto ad indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito relativo alla comunicazione di prima cessione o sconto in fattura. La comunicazione verrà accolta esclusivamente nel caso in cui il cessionario abbia ancora a disposizione del credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale.

Nel momento in cui viene effettuata la comunicazione, il contribuente, inoltre, è tenuto ad indicare – questa regola vale per entrambe le ipotesi che abbiamo appena visto – la data nella quale l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato l’inutilizzabilità del credito.

A seguito della trasmissione della comunicazione, i crediti oggetto della stessa verranno esclusi immediatamente dalla disponibilità del cessionario.

È importante precisare che questa operazione coinvolge unicamente i crediti inutilizzati per cause diverse rispetto al semplice decorso dei termini di utilizzo.

L’obbligo di comunicazione

Ricordiamo che l’articolo 25 della legge di conversione del Decreto Omnibus (Legge 136/2023) prevede che i contribuenti siano tenuti a comunicare all’Agenzia delle entrate i crediti non utilizzabili del superbonus. È necessario effettuare la comunicazione entro e non oltre i 30 giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha portato alla non utilizzabilità del credito d’imposta. Nel caso in cui il diretto interessato non provveda a d effettuare la suddetta comunicazione incorre in una sanzione di 100 euro.

L’obbligo si applicherà a partire dal 1° dicembre 2023. All’interno del decreto, comunque vada, è indicato che

Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

I crediti oggetto della comunicazione

A questo punto è importante comprendere quali siano i crediti del superbonus e dei bonus edilizi che devono sottostare a questo adempimento. Oggetto di questo obbligo sono quelli oggetto di cessione, che risultano non essere più utilizzabili. Non dovranno, invece, essere comunicati all’Agenzia delle Entrate quelli per i quali sono scaduti i termini di fruizione. In altre parole la comunicazione riguarda tutti quelli che sono diventati inutilizzabili per delle cause diverse rispetto al superamento della scadenza per la fruizione.

Oltre ai crediti relativi al superbonus, oggetto dell’adempimento sono anche i crediti relativi ai seguenti adempimenti:

  • bonus casa;
  • ecobonus;
  • sismabonus;
  • bonus facciate;
  • crediti per l’installazione delle colonnine di ricarica elettrica;
  • bonus barriere.

Crediti d’imposta sottoposti a sequestro

L’Agenzia delle Entrate si è soffermata in particolar modo sui crediti d’imposta sottoposti a sequestro, che non devono essere oggetto di comunicazione.

Non è necessario effettuare la comunicazione perché l’Agenzia delle Entrate è già in possesso di questa informazione. L’eventuale sequestro dei crediti viene comunicata direttamente dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria, che provvede a sospenderne, in maniera tempestiva, la possibilità di utilizzo in compensazione, andandoli ad eliminare dal cassetto fiscale.

Diversamente, l’AdE ritiene che debbano rientrare interamente e completamente nell’ambito della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali, le quali, in qualche modo ne inibiscono l’utilizzo.

In sintesi

In estrema sintesi a partire dal 1° dicembre 2023 è necessario comunicare, tramite la Piattaforma di cessione dei crediti, quelli che non possono essere più utilizzati. Unica eccezione a questa regola sono i crediti sottoposti a sequestro, che l’Agenzia delle entrate ha già provveduto a cancellare.