Ravvedimento speciale, l’adesione si perfeziona entro il 31 maggio. Le istruzioni operative

Si amplia la platea dei potenziali beneficiari del ravvedimento speciale, per il quale c'è tempo fino al 31 maggio per aderire

Pubblicato: 17 Maggio 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

I contribuenti hanno la possibilità di perfezionare l’adesione al ravvedimento speciale attraverso il versamento del 31 maggio 2024. In questa occasione i diretti interessati devono provvedere a versare la sanzione, pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla normativa, oltre all’imposta e ai relativi interessi.

A fornire le istruzioni operative per accedere al ravvedimento speciale ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, attraverso la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, nella quale sono state fornite alcune precisazioni su come debbano essere applicate le ultime modifiche normative che sono state introdotte recentemente.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo a cosa devono stare attenti i contribuenti.

Ravvedimento speciale, adesione entro il 31 maggio

Attraverso la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di indicazioni e di precisazioni operative per accedere al ravvedimento speciale. Soprattutto alla luce delle recenti modifiche normative. Entrando nello specifico, il documento di prassi dell’AdE ha reso note le istruzioni operative che coinvolgono alcune disposizioni che sono state previste nel dettaglio dal Decreto Legge n. 215/2023 – anche conosciuto come Decreto Milleproroghe – e dal DL n. 39/2024, che è in corso di conversione.

Ma cerchiamo di capire meglio. L’articolo 3, comma 12-undecies, del Decreto Milleproroghe – che è stato modificato dall’articolo 7, comma 6, del Decreto Legge n. 39/2024 – ha esteso l’istituto del ravvedimento speciale. L’obiettivo di questa scelta è di incentivare l’adesione all’adempimento spontaneo. La misura, infatti, è stata allargata alle violazioni che riguardano le dichiarazioni che sono state validamente presentate nel periodo d’imposta 2022.

Quanti hanno intenzione di aderire al ravvedimento speciale devono perfezionare il versamento entro e non oltre il 31 maggio 2024. L’importo da versare è pari a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge. Devono essere versati, inoltre, gli interessi e l’imposta in un’unica soluzione, ossia alla prima rata. Entro la stessa data devono essere rimosse le irregolarità o le missioni che si ha intenzione di sanare.

Nel caso in cui il contribuente abbia intenzione di beneficiare del pagamento rateale, nelle tre rate successive alla prima dovrà versare gli interessi nella misura del 2% annuo. Le scadenze da rispettare, in questo caso, oltre a quello del 31 maggio 2024 sono:

  • 30 giugno 2024;
  • 30 settembre 2024;
  • 20 dicembre 2024.

La riapertura dei termini per il ravvedimento speciale

All’interno della circolare l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di indicazioni in relazione a quanto disposto dall’articolo 7, comma 7, Decreto Legge n. 39/2024. In questa sede, infatti, viene stabilita la riapertura dei termini per aderire al ravvedimento speciale per le violazioni che riguardano le dichiarazioni che sono state presentate in maniera valida nel periodo d’imposta 2021 e nel corso dei precedenti periodi d’imposta. La riapertura dei termini per aderire alla misura vale per quanti non abbiano provveduto a perfezionare la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023. Ossia entro il termine previsto originariamente dall’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2023.

Il perfezionamento della nuova regolarizzazione presuppone, anche in questo caso, la rimozione delle irregolarità o delle omissioni. E il contestuale versamento delle somme dovute entro e non oltre il 31 maggio 2024. Il contribuente, in alternativa, ha la possibilità di provvedere a versare, sempre entro la stessa data, un importo che risulti essere pari a cinque delle otto rate che sono state previste direttamente dall’articolo 1, comma 174, della Legge di Bilancio 2023.

Per quanto riguarda le tre rate rimanenti – sulle quali devono essere applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a partire dal 1° giugno 2024 – dovranno essere versate rispettando le seguenti scadenze:

  • 30 giugno 2024;
  • 30 settembre 2024;
  • 20 dicembre 2024.

Riapertura dei termini per gli altri contribuenti

Sempre all’interno della circolare del 15 maggio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che possono fruire della riapertura dei termini quanti:

  • quanti, in precedenza, non abbiano provveduto a perfezionare la procedura di regolarizzazione;
  • chi abbia perfezionato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023, ma solo per alcune violazioni. E che, adesso, abbia intenzione di avvalersene per sanare ulteriori violazioni;
  • chi dovesse aver perfezionato la procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2023 ma solo per delle violazioni commesse in alcune annualità. E che, in questo momento, abbia intenzione di provvedere a sanare le violazione che si riferiscono a delle annualità che non sono state regolarizzate in precedenza.

Ravvedimento speciale: il processo verbale di constatazione

Non è possibile ricorrere al ravvedimento speciale per le violazioni che, nel momento in cui si effettua il versamento dell’intero importo e la prima rata, risultino essere già state contestate ufficialmente, attraverso degli atti di:

  • liquidazione;
  • accertamento;
  • recupero;
  • contestazione;
  • irrogazione delle sanzioni.

Nell’elenco che abbiamo appena fatto rientrano anche le comunicazioni previste dall’articolo 36-ter del Decreto n. 600 del 29 settembre 1973 del Presidente della Repubblica. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che la suddetta esclusione non opera nel caso in cui sia avvenuta la consegna di un processo verbale di contestazione (P.V.C.).

I decaduti

Ricordiamo che, a ogni modo, rimane fermo l’articolo 21 del Decreto Legge n. 34/2023, il quale prevede:

  • che non siano ravvedibili le violazioni che emergono dalla dichiarazione, come ad esempio gli omessi o i tardivi versamenti delle imposte che sono state dichiarate e le omesse dichiarazioni;
  • non risultano essere ravvedibili le omesse o infedeli compilazioni del quadro RW, ma si può ravvedere la mancata dichiarazione dei redditi esteri e le violazioni in tema di IVIE e di IVAFE;
  • risultano essere ravvedibili le violazioni da controllo formale della dichiarazione ex articolo 36-ter del DPR 600/73.

In sintesi

Attraverso la circolare n. 11/E del 15 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito dei chiarimenti relativi alla riapertura dei termini del ravvedimento speciale. Con il nuovo documento sono state fornite le indicazioni operative ai contribuenti, che hanno la possibilità di sanare la propria posizione entro e non oltre il 31 maggio 2024.