Infortuni sul lavoro, arrivano gli aumenti Inail delle rendite

Aumentano le rendite che spettano ai lavoratori che hanno subito degli infortuni sul lavoro: sono state rivalutate e adeguate all'inflazione

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le indennità che vengono erogate dall’Inail per i danni biologici derivanti dagli infortuni sul lavoro e per le eventuali malattie professionali sono state rivalutate e adeguate all’inflazione. Ma che cosa si intende per danno biologico? È, in altre parole, la percentuale di integrità fisica che è stata persa a seguito di un infortunio, che, nel caso trattato in questo articolo, avviene nella sfera professionale.

La rideterminazione annuale è passata dall’1,9% previsto nel 2022 all’8,1% di quest’anno. L’Inail eroga un’indennità che viene indicizzata al costo della vista, così come viene regolarmente documentata dall’Istat. I nuovi valori risultano essere in vigore dallo scorso 1° luglio 2023. A comunicarlo è stata direttamente l’Inail, attraverso la circolare n. 41 del 12 settembre 2023. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa è realmente cambiato.

Infortunio sul lavoro: la rivalutazione

Il 31 agosto 2023, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto attraverso il quale viene stabilita la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche, che vengono erogate direttamente dall’Inail e che riguardano i danni biologici.

Di cosa si tratta nello specifico? Stiamo parlando, in altre parole, del danno relativo alla quota di integrità fisica che il lavoratore perde dopo aver subìto un infortunio o una qualsiasi malattia professionale. L’Inail, in questi casi, provvede a riconoscere un’indennità a titolo di risarcimento, la quale varia a seconda del danno che è stato accertato.

Per quanto riguarda il 2023, l’indennità è stata rivalutata nella misura dell’8,1%. La decorrenza parte dallo scorso 1° luglio 2023 e ha una validità di un anno, quindi fino al mese di giugno del 2024.

Le prestazioni economiche

Ogni anno gli importi, che vengono erogati, sono adeguati del Ministero del Lavoro dietro proposta dell’Inail. L’ammontare degli assegni versati viene indicizzato al costo della vita. Come riferimento viene preso l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come viene documentato ed accertato periodicamente dall’Istat.

La variazione registrata nel 2022 corrisponde ad un +8,1% rispetto a quella del 2021. È bene ricordare che questa ridefinizione degli importi si va ad aggiungere agli incrementi che erano stati riconosciuti nel corso degli anni precedenti (complessivamente stiamo parlando di un 16,25%). La rivalutazione deve essere applicata agli importi relativi agli indennizzi per danno biologico, che vengono riconosciuti rispettando le varie tabelle che risultano essere ad oggi in vigore.

Attraverso la circolare n. 41 del 12 settembre 2023 l’Inail ha comunicato di aver adottato ufficialmente la rivalutazione.

Infortunio sul lavoro: come funziona l’indennizzo

Spetta direttamente all’Inail erogare al lavoratore l’indennità per danno biologico o, nei casi in cui lo prevede la legge, l’indennizzo per le menomazioni dell’integrità psicofisica. Al lavoratore spetta un assegno nel momento in cui subisce un infortunio o quando viene colpito da una malattia professionale. Gli importi ricevuti non vengono tassati ai fini Irpef.

L’Inail può provvedere a versare la prestazione in due modi diversi:

  • effettua un indennizzo in capitale. Il versamento viene effettuato in un’unica soluzione, quando l’infortunio o le eventuali malattie determinino un’invalidità pari o superiore al 6%, ma risulti essere inferiore al 16%. A determinare questa scelta è anche l’età della persona che ha subito il danno, indipendentemente dal fatto che sia stato cagionato da un infortunio o da una eventuale malattia professionale;
  • effettua un indennizzo con rendita. In questo caso sono previste delle prestazioni periodiche. L’Inail opta per questa soluzione nel momento in cui l’invalidità risulti essere maggiore del 16%: i diretti interessati devono mettere in conto che ci sono delle revisioni entro dieci anni per le rendite da infortunio ed entro 15 anni per le rendite da malattia professionale. Le revisioni possono comportare l’aumento, la diminuzione o la cessazione dell’indennità che spetta.

L’Inail provvederà ad applicare la rivalutazione annuale degli importi a tutte le forme di indennizzo. Gli importi rivisti e corretti partono dal 1° luglio dell’anno di riferimento.

La rivalutazione del 2023

Per quanto riguarda gli indennizzi in rendita che sono stati maturati dallo scorso 1° luglio 2023, l’aumento viene applicato agli importi erogati periodicamente. La rivalutazione di quest’anno si va ad aggiungere a quelle maturate nel corso degli anni precedenti. I nuovi importi saranno versati a partire dal mese di dicembre 2023.

Discorso diverso, invece, per gli indennizzi che vengono versati in capitale. In questo caso la rivalutazione si applica agli importi che sono erogati a partire dal 1° luglio 2023. Quando si viene a configurare questa situazione è importante considerare che il valore che viene corrisposto è riferito alla tabella del danno biologico, che deve essere riferito alla data dell’evento lesivo:

  • in relazione agli eventi che sono accaduti a decorrere dal 1° gennaio 2019 devono essere applicati i valori della tabella contenuta all’interno del Decreto Ministeriale datato 23 aprile 2019;
  • per quanto riguarda, invece, gli eventi che si sono verificati prima del 1° gennaio 2019 è necessario fare riferimento agli importi contenuti all’interno della tabella del Decreto Ministeriale del 12 luglio 2000.

Per quanto riguarda gli accertamenti provvisori dei postumi, che sono stati effettuati dopo il 1° luglio 2023, la rivalutazione verrà corrisposta dall’Inail solo e soltanto dopo che è avvenuto l’accertamento definitivo.

L’istituto, inoltre, ha sottolineato che gli importi verranno erogati d’ufficio, seguendo le consuete modalità di pagamento. Come abbiamo sottolineato in precedenza, le somme percepite sono esenti dal pagamento Irpef.

Cosa sono le tabelle dei coefficienti

Nel caso in cui l’indennizzo sia erogato per un danno biologico con una percentuale superiore al 16%, gli importi erogati risultano essere areddituali. Questo significa che viene erogato indipendentemente da quale sia il reddito del diretto interessato.

Attenzione, però, una quota dell’assegno che viene versato ogni mese è determinata dall’ammontare reddito del lavoratore stesso. La tabella dei coefficienti costituisce lo strumento cardine sul quale viene valutata la quota d’indennizzo in rendita relativa alle conseguenze patrimoniali presunte nel momento in cui una persona subisce una menomazione.

Il coefficiente, quindi, viene applicato alla retribuzione che viene percepita dal soggetto infortunato, rispettando i limiti previsti dal Testo Unico. Una quota di rendita, invece, risulta essere commisurata all’incidenza della menomazione sulla capacità del soggetto di produrre del reddito grazie al proprio lavoro. Per effettuare questa valutazione deve tenere conto della categoria di attività dello stesso assicurato, ma soprattutto della possibilità che lo stesso ha di ricollocarsi in un nuovo lavoro.