É giunto il benestare dell’Inail per la rivalutazione delle rendite e del danno biologico. Il tutto rivista logicamente al rialzo, al fine di recuperare l’inflazione dello scorso anno. Un processo che avrà inizio già a novembre, con gli aumenti per il danno biologico invece a partire da dicembre, in riferimento agli arretrati maturati da luglio 2023. Di seguito tutte le informazioni del caso.
Rivalutazione Inail: rendite
La decorrenza della rivalutazione al rialzo dell’Inail, tanto per le rendite quanto per il danno biologico, sarà a partire da luglio 2023, come detto. L’adeguamento sarà in misura pari all’8.1%, con il via da novembre. In merito sono state pubblicate due circolari esaustive, che presentano nel dettaglio i nuovi valori, offrendo inoltre istruzioni per l’adeguamento delle prestazioni.
La rivalutazione parte dall’1 luglio 2023 e proseguirà fino al 30 giugno 2024. Si punta così a fissare a 91,53 euro la retribuzione media giornaliera per quello che è il calcolo del massimale e del minimale di retribuzione su base annua. Fino al 30 giugno era di 84,67 euro.
Ciò comporta una ovvia trasformazione, considerevole, dei limiti di calcolo delle rendite. Si passa dai 33.021,30 euro del 30 giugno ai 35.696,70 euro dell’1 luglio, così come dai 17.780,70 euro precedenti ai 19.221,30 euro attuali. Come detto, le circolari sono necessariamente dettagliate e non tralasciano alcun dato, come nel caso dell’assegno funerario, garantito una tantum, per offrire supporto per le spese sostenute dopo la morte di lavoratori a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. La quota sale da 10.742,76 a 11.612,92 euro. Parlando invece di assistenza personale, infine, l’assegno che integra la rendita già percepita per i soggetti invalidi sale da 585,51 a 632,94 euro.
Rivalutazione Inail: danno biologico
La rivalutazione Inail, come detto, riguarda anche la prestazione garantita per ristorare le conseguenze patite dal lavoratore alla propria integrità psicofisica. Parliamo dunque di danno biologico, che scatta in caso di infortuni o malattie professionali.
Questa forma di indennizzo, può essere di due tipi, capitale o rendita. La differenza sta ovviamente nel fatto che il primo è una tantum, mentre il secondo risulta essere periodico. A decretare la tipologia è ovviamente il grado di menomazione subito dal lavoratore. L’importo è facilmente calcolabile grazie alla tabella indennizzo danno biologico, che prevede la seguente liquidazione:
- della somma in capitale, in caso di invalidità pari o superiore al 6% e inferiore al 16%;
- della rendita in caso di invalidità di almeno il 16%.
Per il 2023 l’Istat ha registrato una variazione dell’8.1% tra il 2021 e il 2022, e il decreto 105/2023 ha approvato la rivalutazione degli indennizzi, a partire dall’1 luglio scorso. In questo caso l’aggiornamento con il rateo di rendita avverrà dal prossimo mese di dicembre, e non quindi novembre, come nei casi descritti in precedenza.
Il tutto procederà però soltanto in seguito ad accertamento definitivo delle condizioni del lavoratore, infortunatosi a causa della propria attività lavorativa. Ciò fa pensare ai casi di revisione e di aggravamento delle condizioni del singolo soggetto, la cui menomazione psicofisica potrebbe essere di tipo degenerativo, aggravata inoltre dall’avanzare degli anni e quindi dell’invecchiamento. In circostanze del genere la rivalutazione sarà applicata soltanto ai maggiori importi, eventualmente liquidati a partire dall’1 luglio 2023.