Il nuovo sistema dell’Agenzia delle Entrate per correggere le fatture: come funziona

Da oggi correggere eventuali errori o inesattezze in fattura e mettersi in regola dovrebbe essere più semplice grazie al nuovo sistema dell'Agenzia delle entrate

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Bollo sì o no in fattura? Forse non tutti sanno che se nella fattura che ci viene rilasciata da un commerciante o da un artigiano manca l’imposta di bollo, rischiamo di perdere tutti i bonus a cui in teoria, grazie a quella fattura, avremmo diritto.

Chi richiede una delle agevolazioni previste dal precedente governo Conte per far fronte alla crisi pandemica deve prestare particolare attenzione ai documenti contabili, perché il rischio è perdere l’erogazione. A noi sta controllare ed eventualmente segnalare la dimenticanza, a chi emette la fattura il dovere di compilare correttamente il documento contabile in tutte le sue parti, e correggere laddove ci siano errori.

Ora, fortunatamente, correggere eventuali errori o inesattezze e mettersi in regola dovrebbe essere più semplice. Il Decreto Crescita del 2019 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate, con procedure automatizzate, verifichi il corretto assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che transitano nel cosiddetto Sistema di Interscambio (SDI), intercettando, in particolare, quelle che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta.

Successivamente, con decreto ministeriale del 4 dicembre 2020, si è affidato a un provvedimento del direttore dell’Agenzia il compito di definire le modalità tecniche per effettuare le integrazioni e individuare le modalità telematiche per consentire ai contribuenti di consultare ed eventualmente modificare i dati proposti dalle Entrate.

Come funziona il nuovo servizio di correzione delle Entrate

In particolare, per quanto riguarda le fatture elettroniche, l’Agenzia delle entrate introduce un nuovo servizio per le fatture e i corrispettivi per operatori Iva e intermediari.

Tanto per cominciare, chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche potrà verificarlo grazie ai dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. Se ritiene che questi dati siano corretti, potrà mettersi in regola grazie a una nuova procedura telematica disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi.

Se invece ritiene che non si siano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, il contribuente potrà comunque indicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.

Due elenchi per le fatture

Il nuovo provvedimento stabilisce che, per ogni trimestre dell’anno, l’Agenzia delle Entrate metta a disposizione degli operatori Iva due elenchi con tutte le fatture elettroniche, emesse e inviate tramite SdI per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021:

  • nel primo elenco vengono indicate le fatture che già riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo
  • nel secondo elenco si trovano le fatture che non riportano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

I due elenchi vengono resi disponibili nel portale Fatture e Corrispettivi delle Entrate entro il 15 del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.

Grazie alla disponibilità dei dati contenuti negli elenchi, il contribuente potrà verificare la propria situazione e scegliere se accettare i dati proposti, e procedere con il pagamento di quanto dovuto, oppure selezionare le fatture per le quali ritiene che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo.

L’operatore potrà anche indicare altre fatture elettroniche non individuate dall’Agenzia per le quali risulta dovuta l’imposta.

Le scadenze per le correzioni

I contribuenti e gli intermediari delegati avranno tempo per modificare gli elenchi fino all’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento.

Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel secondo trimestre solare dell’anno, invece, le modifiche potranno essere effettuate fino al 10 settembre dell’anno di riferimento, anziché entro il 31 luglio.

Se l’operatore non effettua modifiche, vengono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.

E poi che succede? Dopo le eventuali modifiche dei contribuenti, il sistema calcolerà l’importo complessivamente dovuto a titolo di imposta di bollo per il trimestre di riferimento, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento, ed entro il 20 settembre nel caso del secondo trimestre solare.

Come pagare l’imposta dovuta

Il contribuente potrà procedere al pagamento dell’imposta mediante:

  • addebito sul conto corrente grazie alla funzionalità presente nel portale Fatture e Corrispettivi
  • modello F24.

Ai contribuenti che non versano quanto risulta dovuto, verrà inviata una comunicazione elettronica all’indirizzo registrato nell’elenco INIPEC, contenente gli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese. In questo caso sarà possibile fornire chiarimenti entro 30 giorni, anche tramite un intermediario.