Quali sono le sanzioni previste nel caso in cui si dovesse emettere una fattura elettronica tardivamente? Ma soprattutto entro quando deve essere emesso il documento, per evitare di avere dei problemi con il fisco? Una fattura elettronica deve essere emessa entro ventiquattro ore dal momento in cui l’operazione si considera effettuata. In alternativa il contribuente può optare per le fatture differite, il cui termine di emissione è il giorno 15 del mese successivo entro il quale l’operazione si è conclusa.
Nel caso in cui il contribuente dovesse emettere una fattura elettronica in ritardo, la normativa italiana un sistema di sanzioni particolarmente dettagliato e preciso. Il legislatore, nel tentativo di rendere più agevole il passaggio alla fatturazione elettronica, attraverso l’articolo 10 del Decreto Legge n. 119/18 ha disposto che la sanzione per la tardiva emissione non venisse applicata. Questo può avvenire purché il documento venisse emesso in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva periodica. L’attenuazione delle misure per omessa fatturazione è stata successivamente estesa ai soli soggetti passivi, che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile.
Oggi come oggi, invece, non ci sono casi di esclusione. Nel caso in cui il contribuente dovesse emettere la fattura elettronica in ritardo sono previste delle sanzioni amministrative, che possono essere ridotte utilizzando il ravvedimento operoso. Ma cerchiamo di analizzare cosa succede in caso di emissione tardiva di una fattura e quali sono le sanzioni previste.
Indice
Fattura elettronica, i termini di emissione
Entro quando deve essere emessa una fattura elettronica? A questo tipo di domanda ci sono due risposte corrette, e dipendono dal tipo di documento che vuole emettere. Il contribuente può emettere:
- una fattura immediata;
- una fattura differita.
Per quanto riguarda le fatture elettroniche si intendono emesse – ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del D. Lgs. n. 127/2015 – nel momento in cui sono state inviate al Sistema di Interscambio (Sdi) e non siano state scartate da quest’ultimo.
Ma quali sono le differenze tra i due tipi di documenti che abbiamo elencato in precedenza. La fattura elettronica immediata è quella che accompagna un bene o che certifica il compenso percepito per un servizio che è stato reso. Deve essere emessa entro dodici giorni dal momento in cui viene effettuata l’operazione. Entrando un po’ più nel dettaglio, quando si tratta della cessione di un bene, deve essere emessa nel momento della spedizione o della consegna del bene; per la prestazione di un servizio, invece, deve essere effettuata nel momento in cui viene effettuato il pagamento.
La fattura elettronica differita
Un caso particolare è quello relativo alla fattura differita, che può essere emessa in alternativa a quella immediata per la prestazione di servizi o la cessione di beni. In estrema sintesi la fattura elettronica differita si discosta da quella immediata per la data di emissione rispetto alla consegna dei beni o dal termine di un determinato servizio e dal loro pagamento.
La fattura elettronica differita costituisce sicuramente un’importante semplificazione per le imprese: grazie a questo documento è possibile riepilogare attraverso un solo documento fiscale i pagamenti che un determinato cliente ha effettuato nel corso del mese solare.
In questo caso il documento deve essere emesso e registrato entro il 15esimo giorno del mese successivo rispetto a quello nel quale vengono spediti o consegnati i beni o le prestazioni vengono effettuate. All’interno del documento è comunque necessario indicare il mese di riferimento della prestazione. Ai fini contabili e legali l’operazione rientrerà nella liquidazione periodica di riferimento del mese. L’Iva dovrà essere versata entro il 16 del mese successivo.
Le sanzioni
Cosa succede nel caso in cui una fattura dovesse essere emessa in ritardo? Dal 1° gennaio 2019, le fatture che riguardano delle operazioni tra soggetti che sono residenti o stabiliti in Italia predisposte ed inviate con delle modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3 del D. Lges n. 127/2015 vengono considerate come non emesse. Nel caso in cui la fattura elettronica non sia stata emessa o quando l’emissione sia stata fatta in ritardo la sanzione varia dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile, che non è stato correttamente documentato. L’importo minimo della sanzione non andrà mai al di sotto dei 500 euro.
Nel caso in cui la violazione non dovesse incidere sulla corretta liquidazione del tributo, la sanzione dovuta varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2.000 euro. I contribuenti possono sanare la propria posizione grazie al ravvedimento operoso.
La regolarizzazione da parte del committente
Una fattura emessa tardivamente ha delle conseguenze dirette anche nei confronti del soggetto cessionario o committente, che non riceve il documento nei tempi e nei modi previsti. Onde evitare di incorrere nelle sanzioni previste dall’articolo 6, comma 8, del D. Lgs n. 471/97, che sono pari al 100% dell’imposta, con un minimo pari a 250 euro per ogni violazione, deve provvedere ad adempiere agli obblighi documentali attraverso il Sistema di Interscambio. Ecco cosa deve fare il Committente:
- nel caso in cui non abbia ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data dell’operazione, deve trasmettere al Sistema di Interscambio – dopo aver saldato l’imposta – la cosiddetta autofattura da regolarizzazione. Al suo interno dovrà indicare i dati del fornitore e in quelli del committente i propri. Il TipoDocumento deve essere compilato con il codice convenzionale TD20;
- se invece il soggetto ha ricevuto una fattura irregolare, deve trasmettere il documento di cui sopra, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione.
Il ravvedimento operoso
Utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, le sanzioni in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere drasticamente ridotte. L’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997 prevede la riduzione delle sanzioni nel seguente modo:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Questo significa che, in caso di una fattura emessa oltre la liquidazione periodica dell’Iva, risulterebbe essere pari a 27,77 in caso di regolarizzazione entro novanta giorni: 1/9 di 250 euro.