Hai un conto all’estero? Quando dichiararlo e cosa succede se non lo fai

Come deve essere gestito fiscalmente un conto corrente detenuto all'estero? Ecco come gestirlo nella maniera corretta evitando le sanzioni

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

A quali regole devono sottostare i contribuenti che dovessero decidere di aprire un conto corrente all’estero? Quali sono gli adempimenti da assolvere, per essere in regola con il fisco? Il soggetto che dovesse decidere di aprire un conto corrente all’estero – non importa se questa operazione viene effettuata all’interno o all’esterno dell’Unione europea – è tenuto a rispettare la normativa sul monitoraggio fiscale. È tenuto, infatti, a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi. In determinati casi il contribuente è tenuto al pagamento dell’imposta patrimoniale IVAFE.

In questa sede ci teniamo a sottolineare che l’apertura di un conto corrente all’estero è un’operazione perfettamente legale. Il diretto interessato, comunque vada, è tenuto a rispettare la disciplina legata al monitoraggio fiscale di attività patrimoniali e finanziarie che sono detenute all’estero. In altre parole, nel momento in cui il conto corrente all’estero dovesse superare determinate somme deve essere necessariamente dichiarato: il mancato rispetto di quest’obbligo può portare a delle sanzioni amministrative che possono diventare anche molto importanti. Ma cerchiamo di analizzare nel dettaglio la normativa di riferimento e quali debbano essere i comportamenti corretti da tenere.

Conto corrente estero, quando deve essere dichiarato

I contribuenti, nel momento in cui sono fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti a rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie all’estero. Che cosa comporta questo obbligo? Gli enti non commerciali, le società semplici e le persone fisiche, nel momento in cui entrano in possesso di un’attività finanziaria detenuta in un paese estero – stiamo parlando quindi di conto corrente, azioni, obbligazioni e gestioni patrimoniale – devono dichiarare il possesso di questi strumenti.

Soffermandosi unicamente alla voce conto corrente, i contribuenti hanno l’obbligo di riportare all’interno del Quadro RW del Modello Redditi il valore degli investimenti effettuati all’estero. All’interno dello stesso riquadro devono essere riportate le attività estere di natura finanziaria che risultino essere suscettibili di produrre un reddito imponibile nel nostro paese.

Il quadro RW deve essere compilato anche quando si detiene semplicemente un conto corrente all’estero.

I limiti legati alla dichiarazione

A stabilire nel dettaglio quali siano gli obblighi di monitoraggio è l’articolo 2, comma 4-bis, del Decreto Legge n. 4/2014 convertito nella Legge n. 50/2014 e successivamente modificato dalla Legge n. 186/2014. La normativa prevede esplicitamente l’obbligo di monitoraggio di ogni singolo conto corrente detenuto all’estero, in cui il valore massimo giornaliero raggiunto nel periodo d’imposta risulti essere superiore a 15.000 euro.

Cosa significa tutto questo? Nel caso in cui un contribuente sia titolare di un conto corrente all’estero, ma nel corso dell’anno non ha superato nemmeno per un giorno la giacenza di 15.000 euro, non è tenuto a rispettare la disciplina sul monitoraggio. In caso contrario, invece, vige l’obbligo di compilare il quadro RW del Modello redditi P.F..

Il beneficiario effettivo del conto

Ad essere tenuto a dichiarare il conto corrente all’estero, utilizzando il Quadro RW, è anche il possessore diretto del conto, che non necessariamente corrisponde con il suo intestatario. In altre parole anche il soggetto che ha la disponibilità del conto estero – e sul quale ha la possibilità di effettuare delle operazioni – è tenuto ad effettuare la segnalazione. Questo particolare soggetto è definito come “beneficiario effettivo”.

Questo significa, in estrema sintesi, che la compilazione del Quadro RW deve essere effettuata anche dai contribuenti che abbiano la semplice disponibilità di un conto estero. Questo deve avvenire anche nel caso in cui lo stesso non lo detenga direttamente, ma per interposta persona, che funge come schermo formale. Una situazione di questo tipo si può venire a verificare quando il conto estero è formalmente intestato ad un trust o a una fondazione. Le somme depositate, in questo caso, possono rientrare nella piena disponibilità di un contribuente residente in Italia che, benché non intestatario del rapporto bancario, ne può disporre a pieno titolo.

Cosa si rischia a non dichiarare un conto all’estero

A quali problemi può andare incontro un contribuente che non dichiara un conto corrente posseduto all’estero? Premettiamo che l’amministrazione finanziaria italiana è in grado di individuare qualsiasi rapporto bancario in capo al contribuente, anche quando questo è detenuto oltre confine. Ma soprattutto è in grado di ricondurre le relative operazioni al titolare.

L’identificazione avviene attraverso una serie di strumenti che permettono lo scambio di informazioni fiscali tra le varie nazioni. Sono molti gli Stati che, nel corso degli ultimi anni, si sono impegnati nell’incrementare il livello di trasparenza internazionale, facilitando lo scambio reciproco di informazioni. L’obiettivo di queste operazioni è quello di combattere l’evasione fiscale internazionale. Solo per rimanere fermi all’Unione europea, grazie alla Direttiva 2011/16/UE opera lo scambio automatico delle informazioni fiscali.

Allargando, invece, lo sguardo all’intero pianeta, basti pensare che almeno i tre quinti degli Stati globali hanno deciso di aderire al CRS, acronimo di Common Reporting Standard, che è, in estrema sintesi, un sistema di condivisione automatica dei dati fiscali dei contribuenti. Le informazioni scambiate riguardano direttamente interessi, dividendi e conti correnti. Da ricordare in particolar modo il FACTA, un accordo bilaterale di informazioni fiscali che hanno sottoscritto gli USA e l’Italia, per comunicare all’IRS – che è l’agenzia fiscale americana – i dati dei cittadini statunitensi all’estero.

La trasparenza fiscale tra i principali Stati del mondo è massima. Un contribuente che detiene un conto corrente all’estero non dichiarato deve necessariamente considerare che l’amministrazione finanziaria dispone degli strumenti adeguati a rintracciarne le somme.

Quali sanzioni si rischiano

Dimenticarsi di compilare il Quadro RW della dichiarazione dei redditi costituisce a tutti gli effetti una violazione formale. Questo avviene anche nel caso in cui ci si dovesse trovare di fronte ad una mancata o infedele dichiarazione del conto estero. Nel momento in cui il contribuente dovesse commettere questa omissione, la Legge n. 97/2013 prevede le seguenti sanzioni:

  • sanzione fissa di 250,00 euro in caso di presentazione del quadro RW tardivo, entro 90 giorni dal termine ordinario;
  • sanzione variabile dal 3% al 15% di quanto non dichiarato è detenuto nei Paesi non Black List;
  • sanzione variabile dal 6% al 30% di quanto non dichiarato è detenuto nei Paesi Black List.