Contributi Inps obbligatori per coltivatori e imprenditori agricoli: aliquote e scadenze

L'Inps ha pubblicato gli importi dei contributi obbligatori dovuti, dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP)

Pubblicato: 9 Luglio 2020 15:36Aggiornato: 6 Febbraio 2024 16:56

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Attraverso la circolare n. 26 del 31 gennaio 2024, l’Inps ha provveduto a comunicare quali siano le aliquote contributi previste per l’anno in corso e che risultano essere a carico dei datori di lavoro agricoli. All’interno del documento l’Istituto, in estrema sintesi, si riferisce ai contributi che devono essere versati per gli operai a tempo determinato OTD e indeterminato OTI e per quelli occasionali.

Ma cerchiamo di capire nel dettaglio come si debbano muovere i coltivatori e gli imprenditori agricoli alle prese con i contributi Inps.

Coltivatori ed imprenditori agricoli: i contributi obbligatori Inps

Il Decreto Legislativo n. 146/1997 ha previsto, anche per il 2024, l’aumento progressivo fino alla soglia del 32% a carico dei datori di lavoro nel momento in cui sono delle aziende agricole. L’aumento, in estrema sintesi, risulta essere pari al 21,06%. Rimane invariata, invece, la quota che è a carico del lavoratore: questa, infatti, ha già raggiunto la misura piena. Per il 2024, questo significa, che l’aliquota contributiva risulta essere fissata al 30,10%, il cui 8,84% risulta essere a carico dello stesso lavoratore.

Le percentuali cambiano, invece, per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici. In questo caso la misura complessiva è pari al 32%, a cui si deve aggiungere l’aumento di o,30 punti percentuali – previsti dalla Legge n. 296/2006 -: questo significa, in altre parole che l’aliquota complessiva risulta essere pari al 32,30%, della quale l’8,84% è a carico del lavoratore.

Il contributo Naspi

La Legge di Bilancio 2022 ha modificato l’articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo n. 22 del 4 marzo 2015. A seguito di questa modifica la tutela Naspi è stata estesa – a partire dal 1° gennaio 2022 – anche agli operai agricoli a tempo indeterminato, che siano stati assunti dalle cooperative e consorzi che provvedono a trasformare, manipolare e commercializzare dei prodotti agricoli e zootecnici.

Questo significa, in altre parole che dal 1° gennaio 2022 le cooperative e i loro consorzi del settore agricoltura devono effettuare i versamenti della contribuzione di finanziamento Naspi. Non risultano essere più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola. La contribuzione aggiuntiva per la Naspi è pari all’1,31% della retribuzione imponibile.

IVS 2024: l’esonero contributivo parziale

È importante ricordare che per il 2024 i datori di lavoro, nel momento in cui sono dei coltivatori, sono tenuti ad applicare la riduzione della quota IVS a carico del lavoratore dipendente. A prevederlo è direttamente la Legge di Bilancio 2023 per il periodo 2024. La riduzione risulta essere pari al:

  • 7% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile risulti essere inferiore a 1.923 euro;
  • 6% nel caso in cui la retribuzione imponibile mensile risulti essere inferiore a 2.692 euro.

È importate ricordare che il taglio del cuneo fiscale non risulta essere applicabile alla tredicesima, nemmeno quando viene versata con dei ratei mensili.

Inps: le scadenze di versamento previste per coltivatori e imprenditori agricoli

I contributi devono essere versati utilizzando un Modello F24 rispettando le seguenti scadenze:

  • 16 settembre 2024, contribuzione del primo trimestre relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo;
  • 16 dicembre 2024, contribuzione del secondo trimestre relativa ai mesi di aprile, maggio e giugno;
  • 16 marzo 2025, contribuzione del terzo trimestre relativa ai mesi di luglio, agosto e settembre;
  • 16 giugno 2025, contribuzione del quarto trimestre relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre.