Sono diverse le novità che arrivano nel corso del 2024 direttamente un busta paga. Tra questi c’è il taglio del cuneo fiscale, che deve essere calcolato su base mensile al netto di quanto spetta per la tredicesima. Questa, infatti, viene esclusa dalla decontribuzione.
A fornire le indicazioni su come debba essere gestito il taglio del cuneo fiscale ci ha pensato l’Inps, attraverso la circolare n. 11 del 16 gennaio 2024. Con questo documento vengono fornite le istruzioni per l’applicazione del cosiddetto bonus contributivo. È bene ricordare che la misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2024 e vale per le retribuzioni erogate nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2024. Possono beneficiare della misura tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti. Ne rimangono esclusi, però, i rapporti di lavoro domestico.
Per le retribuzioni fino a 1.923 euro mensili, la percentuale del taglio del cuneo fiscale risulta essere pari al 7%. Si riduce di un punto fino alla soglia dei 2.692 euro. In entrambi i casi l’esonero deve essere parametrato ogni mese in base alla retribuzione che viene effettivamente erogata nella busta paga.
Indice
Taglio del cuneo fiscale: le istruzioni dell’Inps
Dal 1° gennaio 2024 è partito ufficialmente il taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2024. Hanno diritto ad accedere a questa agevolazione i lavoratori dipendenti. La misura ha assorbito la maggior parte delle risorse che sono state stanziate attraverso la Manovra.
Ma come funziona l’agevolazione? Siamo davanti ad un vero e proprio esonero dei contributi IVS che sono a carico dei lavoratori, che verrà effettuato nella seguente misura:
- 6% per quanti percepiscono una retribuzione imponibile fino a 2.692 euro;
- 7% per chi stia percependo una retribuzione imponibile fino a 1.923 euro.
L’Inps, nella circolare n. 11 del 16 gennaio 2024, sostanzialmente si è voluto soffermare nel fornire le istruzioni per calcolare il beneficio che arriverà direttamente in busta paga. Nel documento è stato messo in evidenza che i datori di lavoro dovranno prendere in considerazione la retribuzione mensile, parametrata sulle tredici mensilità.
La circolare, nello specifico, si sofferma sull’importo che deve essere monitorato:
la retribuzione da considerare quale parametro di riferimento, ai fini della verifica del rispetto delle soglie reddituali di 2.692 euro (per la riduzione di 6 punti percentuali) e di 1.923 euro (per la riduzione di 7 punti percentuali), è la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, senza che debba essere considerato il rateo di tredicesima erogato mensilmente o in un’unica soluzione.
Questo significa, in altre parole, che la tredicesima risulta essere esclusa dall’applicazione del taglio del cuneo fiscale. Nel caso in cui l’importo venga erogato mensilmente – e quindi non in un’unica soluzione a dicembre 2024 – su questa quota l’esonero contributivo non dovrà produrre alcun effetto.
La retribuzione mensile presa in considerazione, quindi, deve escludere completamente ed interamente ogni emolumento connesso con la tredicesima.
Calcolo del bonus in busta paga
Stando a quanto spiegato direttamente dalla circolare dell’Inps, la corretta percentuale del taglio del cuneo fiscale, che spetta al lavoratore, deve essere determinata ogni mese.
Nel caso in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziale non dovesse superare i 2.962 euro su base mensile – sempre e comunque al netto del rateo della tredicesima – la contribuzione IVS a carico del lavoratore dovrà essere ridotta del 6%. Questo significa che per i contributi Inps dovuti nella misura del 9,19% le quota si riduce al 3,19%
Allo stesso modo, se nel mese preso in considerazione la retribuzione non supera i 1.923 euro e nel caso in cui la contribuzione IVS a carico del lavoratore sia sempre pari al 9,19%, verrà applicato l’esonero pari al 7%. Le somme dovute, a questo punto, risultano essere pari al 2,19%.
Molto pragmaticamente questo significa che l’esonero dovrà essere applicato sulla retribuzione lorda che il lavoratore dipendente percepisce ogni mese.
Gli esempi forniti dall’Inps
Per chiarire meglio il funzionamento del taglio del cuneo fiscale, l’Inps ha fornito alcuni esempi che provvediamo a riportare:
- la retribuzione imponibile – al netto della tredicesima – supera il limite di 2.692 euro al mese. In questo caso non spetta alcuna riduzione a carico del lavoratore. Se quest’ultimo, nel corso anche di un singolo mese, percepisce un importo superiore a 2.692 euro lordi, per quella mensilità non ha diritto ad alcun esonero;
- la retribuzione imponibile – sempre al netto della tredicesima – è superiore o pari a 1.923 euro al mese, ma è inferiore a 2.692 euro al mese, per quella singola mensilità spetterà al lavoratore una riduzione contributiva pari al 6%;
- la retribuzione mensile – sempre al netto della tredicesima – è inferiore a 1.923 euro al mese, la riduzione a carico del lavoratore spetta nella misura del 7%.
La verifica del limite di reddito
Questo significa che il riconoscimento del taglio del cuneo fiscale non è definitivo. E non può essere stimato anticipatamente per tutti i lavoratori.
La regola che prevede che vi sia una verifica mensile del limite reddituale comporta una conseguenza molto precisa: l’esonero contributivo può venire meno o può essere confermato un mese sì ed uno no. Anche la misura in cui può essere percepito – 7% o 6% – può cambiare a seconda di come cambi la retribuzione imponibile ai fini IVS percepita.
Sono state, inoltre, fornite alcune indicazioni anche per i lavoratori che, oltre alla tredicesima, hanno diritto a ricevere la quattordicesima. Per il periodo nel quale questa viene erogata o qualora la stessa venisse spalmata su più buste paga:
la riduzione contributiva trova applicazione solo con riferimento alla retribuzione imponibile relativa alla singola mensilità, non considerando, pertanto, l’ammontare della stessa mensilità aggiuntiva o dei suoi ratei.
In sintesi
Dal 1° gennaio 2024 è partito il taglio del cuneo fiscale. Non è detto che l’esonero contributivo venga riconosciuto in egual misura tutti i mesi. Anzi: potrebbe saltare anche solo per una mensilità.
A determinare o meno il diritto ad accedervi e stabilire la percentuale di applicazione è la retribuzione effettiva percepita ogni mese.