Ho prestato l’auto e arriva una multa: chi deve pagarla?

Il proprietario è obbligato in solido al pagamento della multa e se fa ricorso, si sospende l’obbligo di comunicare il conducente

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

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Dare in prestito l’auto a un figlio, un partner o a un amico è un gesto innocuo, almeno fino a quando non arriva una multa con il nome del proprietario del veicolo stampato sul verbale. Magari per un autovelox preso tornando a casa o una ZTL attraversata settimane prima, quando chi guidava quella sera ormai non se lo ricorda più.

Prestare la macchina non sposta tutta la responsabilità su chi era alla guida. Per il Codice della strada il proprietario del veicolo è chiamato a pagare come obbligato in solido anche se non ha commesso l’infrazione. Bisogna capire chi perde i punti patente, cosa succede se non viene comunicato il nome di chi guidava davvero e quando l’uso dell’auto di un’altra persona smette di essere occasionale.

Perché la multa arriva al proprietario?

“Negli accertamenti differiti il verbale segue prima il veicolo e soltanto dopo, eventualmente, il conducente”.

Il primo elemento che la polizia locale può collegare all’infrazione è la targa. Da lì la ricerca passa ai registri del PRA e della Motorizzazione civile, fino alla notifica del verbale all’intestatario del mezzo.
Chi supera i limiti di velocità, entra in una ZTL senza autorizzazione o passa con il rosso resta il trasgressore. Per la sanzione pecuniaria, però, l’amministrazione può rivolgersi anche al proprietario del mezzo e chiedere a lui l’intero importo della multa.

Lo spazio per uscire dall’obbligazione è molto ristretto. La circolazione del veicolo deve essere avvenuta contro la volontà del proprietario. Non basta sostenere di non essere stati alla guida o dire che la colpa è dell’altro che guidava. Se il veicolo è stato prestato volontariamente, la responsabilità solidale continua a esistere.

Le cose cambiano davanti a un utilizzo senza consenso, a una sottrazione del mezzo o a situazioni in cui il proprietario abbia cercato concretamente di impedirne l’uso. Una denuncia di furto, l’assenza di disponibilità delle chiavi o la prova che il veicolo sia stato preso senza autorizzazione liberano il proprietario dall’obbligazione.

Per quanto tempo si può guidare l’auto di un altro?

Guidare l’auto intestata a un’altra persona non è vietato e non esiste un limite che di per sé trasforma ogni prestito in una violazione.
Il problema nasce se il veicolo viene lasciato in modo stabile nella disponibilità di chi non risulta intestatario. L’art. 94 del Codice della Strada impone di aggiornare i dati del veicolo quando una persona diversa dall’intestatario ne ha la disponibilità per più di 30 giorni attraverso comodato, affidamento o altri utilizzi stabili.

“Usare la macchina di un’altra persona smette di essere un semplice prestito se l’auto finisce per essere usata in modo continuativo come se fosse propria”.

È il caso del padre che lascia la macchina al figlio che vive in un’altra città e la usa ogni giorno per studio, lavoro e spostamenti quotidiani. Se viene accertato un uso esclusivo e continuativo senza aggiornamento della carta di circolazione, le autorità possono applicare una sanzione amministrativa e ritirare il documento per l’aggiornamento dei dati.
Il Portale dell’Automobilista chiarisce che l’obbligo di intestazione temporanea non riguarda i componenti dello stesso nucleo familiare convivente. In quel caso il confine resta più elastico.

Chi perde i punti e cosa succede se non comunichi il conducente

Pagare la multa non evita la perdita dei punti patente.

“Se l’infrazione comporta decurtazione punti il proprietario del veicolo deve comunicare chi era alla guida (art. 126-bis C.d.S.)”.

Se i dati del conducente non vengono comunicati entro 60 giorni dalla notifica del verbale, scatta una seconda sanzione amministrativa che può andare da circa 291 euro fino a oltre 1.100 euro, distinta dalla multa originaria.

Un’automobile condivisa può rendere più difficile ricostruire chi guidasse in un determinato momento, soprattutto se il verbale viene notificato settimane dopo. Ma la comunicazione del conducente non è un adempimento formale. È una dichiarazione che deve corrispondere ai fatti. Prima di inviarla conviene controllare data, ora e luogo della violazione, verificare chi avesse il veicolo quel giorno e recuperare eventuali messaggi, spostamenti o altri elementi utili a ricostruire la situazione reale.

Indicare una persona diversa dal conducente effettivo per evitare la perdita dei punti può avere conseguenze molto più serie della multa originaria. In alcuni casi una dichiarazione falsa resa all’amministrazione può esporre anche a conseguenze penali per falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.).

Sul rapporto tra ricorso contro il verbale e obbligo di comunicazione dei dati del conducente è intervenuta la Cassazione con l’ordinanza n. 32988 del 2025, modificando un orientamento che per anni aveva creato forti problemi pratici agli automobilisti. Chi decideva di impugnare la multa si trovava davanti a una scelta complicata: comunicare subito il nome del conducente, rischiando la perdita dei punti anche con ricorso ancora pendente, oppure attendere l’esito del giudizio andando incontro quasi sicuramente alla seconda multa per omessa comunicazione.

La Corte ha invece chiarito che, durante la pendenza del ricorso avverso il verbale principale, l’obbligo di comunicazione resta sospeso. Se il ricorso viene accolto, la richiesta dei dati del conducente perde il suo presupposto e si estingue. Se invece il ricorso viene rigettato, l’amministrazione deve inviare un nuovo invito formale a comunicare i dati del conducente e solo da quel momento decorrono i 60 giorni previsti dall’art. 126-bis CdS.

Se pago, posso chiedere il rimborso a chi guidava?

L’intestatario che paga la multa può chiedere il rimborso al conducente effettivo. Il punto, però, è riuscire a dimostrare chi guidasse davvero il veicolo.
I problemi arrivano se gli accordi restano solo verbali, chi era alla guida potrebbe sostenere di non aver mai promesso nulla, negando di essersi assunto il costo della sanzione o del danno. A questo punto bonifici, ricevute, chat o messaggi diventano gli unici elementi utili per ricostruire chi avesse in uso l’auto e quali accordi fossero stati presi.

La situazione può complicarsi in caso di incidente con auto in prestito. L’art. 2054 c.c., infatti, estende la responsabilità civile anche al proprietario del veicolo, così un sinistro provocato da chi guidava un’auto in prestito può coinvolgere economicamente anche l’intestatario del mezzo. Se il conducente rifiuta il rimborso, il proprietario può formalizzare la richiesta con una diffida e, nei casi più conflittuali, agire in sede civile per recuperare quanto pagato.

Diverso è il tema della rivalsa assicurativa. Alcune polizze RC auto prevedono clausole di guida esclusiva o guida esperta. Il contratto può limitare la copertura ai soli conducenti indicati oppure a persone con determinati requisiti di età o esperienza. Se al volante c’è un soggetto diverso da quello previsto dalla polizza, la compagnia assicurativa risarcisce comunque il terzo danneggiato ma può poi chiedere indietro le somme al proprietario o all’assicurato secondo le condizioni contrattuali.