Mutuo cointestato e separazione, le opzioni con la banca e le regole fiscali

Per la banca entrambi restano debitori dopo la separazione: accollo, vendita o nuovo mutuo, con le regole su detrazioni, plusvalenze e Imu

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Pierpaolo Molinengo, giornalista dal 2002, è esperto di analisi economica e dinamiche fiscali. Autore per testate nazionali e portali finanziari, si occupa di interpretare gli scenari geopolitici e le riforme dei mercati, coniugando rigore tecnico e capacità di lettura delle grandi tendenze macroeconomiche globali.

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Quando una coppia decide di separarsi, la gestione degli aspetti patrimoniali rappresenta uno degli snodi più complessi dell’intero percorso. Tra i vari nodi da sciogliere, la presenza di un mutuo cointestato stipulato per l’acquisto dell’abitazione familiare costituisce spesso la fonte principale di dubbi, discussioni e possibili insidie finanziarie. Molte famiglie ritengono erroneamente che l’atto di separazione o le decisioni prese davanti al giudice bastino a modificare gli impegni presi in precedenza con la banca. La realtà giuridica e creditizia è ben diversa e richiede una pianificazione rigorosa per evitare spiacevoli sorprese negli anni a venire.

Capire come muoversi tra vincoli bancari, regole sul credito e impatti sul portafoglio della famiglia diventa fondamentale per tutelare la propria serenità economica.

Mutuo cointestato: la responsabilità solidale verso la banca

Il punto di partenza da tenere sempre a mente è che per la banca il contratto originario rimane del tutto valido, a prescindere dalle decisioni personali della coppia. Ai sensi dell’articolo 1292 del Codice Civile, il mutuo cointestato crea un’obbligazione solidale tra i due firmatari. Questo principio implica che ciascun coniuge rimane responsabile per l’intero debito residuo di fronte all’istituto di credito, e non soltanto per la propria metà formale.

Nemmeno la sentenza di separazione o l’eventuale provvedimento con cui il giudice assegna il diritto di abitazione nella casa a uno dei due coniugi (di norma il genitore collocatario dei figli minori) cancella questo vincolo con la banca. Se l’accordo interno stabilisce che sia un solo ex partner a versare la rata mensile, ma questi per qualsiasi motivo smette di pagare, la banca ha il pieno diritto di rivalersi sull’altro cointestatario pretendendo il saldo integrale della rata scaduta.

In caso di mancato versamento, le conseguenze creditizie ricadono inevitabilmente su entrambe le parti: l’istituto di credito può avviare le procedure di recupero coattivo e segnalare entrambi i nominativi nelle banche dati dei cattivi pagatori. Tale segnalazione compromette la reputazione creditizia e rende estremamente difficile ottenere nuovi finanziamenti o prestiti in futuro.

Le strade percorribili per gestire il mutuo cointestato

Di fronte a un mutuo cointestato durante la fase di separazione, le famiglie hanno a disposizione diverse opzioni operative. La scelta della soluzione ideale dipende dalla sostenibilità reddituale dei singoli ex coniugi, dal valore di mercato dell’immobile e dalla disponibilità dell’istituto bancario a modificare il contratto originario.

Il mantenimento della cointestazione originaria

Rappresenta la strada apparentemente più semplice, usata spesso quando la scadenza del finanziamento è ormai vicina o quando i rapporti tra gli ex coniugi rimangono collaborativi. I due ex partner continuano a pagare le rate secondo le quote pattuite. Tuttavia, questa scelta lascia aperto il rischio di insolvenza dell’altro e mantiene occupata la capacità creditizia di entrambi, ostacolando l’accesso a nuovi mutui per l’acquisto di una nuova casa.

L’accollo del finanziamento a carico di un solo coniuge

Se uno dei due ex coniugi intende rimanere nella casa rilevando la quota di proprietà dell’altro, si può procedere con l’accollo del debito residuo. In questo scenario occorre distinguere chiaramente tra due fattispecie:

  • accollo interno. Risulta da un patto inserito nell’accordo di separazione. Un coniuge si impegna a pagare le rate, spesso a titolo di adempimento dell’obbligo di mantenimento per i figli, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, sentenza n. 20139/2013). Tuttavia, la banca rimane estranea a questo patto. Di conseguenza, verso l’istituto di credito entrambi restano debitori e il coniuge uscente non viene liberato dalle sue responsabilità;
  • accollo esterno o liberatorio. La banca entra nell’operazione e analizza la situazione reddituale del coniuge che vuole farsi carico dell’intero debito. Se l’esito della valutazione di merito creditizio è positivo, la banca rilascia la liberazione formale. Solo in questo modo il coniuge uscente viene totalmente sollevato da ogni vincolo contrattuale per il mutuo cointestato.

La vendita della casa a terzi ed estinzione del debito

La cessione dell’immobile sul mercato rappresenta frequentemente la soluzione più lineare e risolutiva. Attraverso il ricavato della compravendita si provvede all’estinzione anticipata del mutuo cointestato direttamente in sede di rogito notarile. L’eventuale somma rimanente viene poi suddivisa tra le parti in proporzione alle rispettive quote di titolarità dell’immobile o secondo quanto stabilito nelle intese di separazione.

Surroga o rifinanziamento con una nuova banca

Se la banca originaria non concede la liberazione per l’accollo, il coniuge che desidera riscattare la casa può richiedere a un altro istituto di credito un nuovo mutuo monointestato. Le somme ottenute servono ad estinguere interamente il vecchio mutuo cointestato, consentendo la contestuale chiusura del vecchio contratto e la liberazione dell’ex partner.

I dettagli fiscali da non sottovalutare: prassi e circolari

Oltre ai profili di natura finanziaria e bancaria, la riorganizzazione della casa e del relativo finanziamento comporta rilevanti implicazioni di natura tributaria. Una corretta pianificazione all’interno degli accordi di separazione consente di evitare pesanti sanzioni o la perdita di preziose agevolazioni.

Detrazione degli interessi passivi e limiti di reddito

La normativa stabilisce che la detrazione fiscale del 19% sugli interessi passivi spetta al soggetto che sostiene concretamente l’onere finanziario. Nel contesto di un mutuo cointestato, se a seguito della separazione un solo coniuge rileva l’immobile e si accolla il pagamento dell’intera rata tramite accollo interno, ha la possibilità di detrarre il 100% degli interessi passivi.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, ha chiarito che per beneficiare dell’intera detrazione senza contestazioni sono indispensabili due precisi requisiti documentali:

  • l’impegno all’accollo deve risultare espressamente da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata (come il verbale o il decreto di separazione);
  • le ricevute di versamento degli interessi devono essere integrate da un’attestazione che certifichi che l’onere economico è stato sostenuto interamente dal coniuge diventato proprietario esclusivo.

Sul fronte dei tetti alle detrazioni, l’articolo 16-ter del Tuir (introdotto dalla Legge di Bilancio 2025) e la successiva circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025 hanno fissato limiti complessivi agli oneri detraibili per i redditi superiori a 75.000 euro. È fondamentale sottolineare che la norma esclude espressamente da questo tetto gli interessi passivi per i mutui sull’abitazione principale stipulati entro il 31 dicembre 2024. Chi detiene un mutuo cointestato acceso negli anni passati conserva quindi il diritto alla detrazione piena senza subire tagli legati al reddito.

Tassazione della plusvalenza in caso di rivendita

Particolare attenzione va prestata nell’ipotesi in cui un coniuge acquisisca la quota di proprietà dell’ex partner in sede di separazione per poi rivendere l’intero fabbricato sul mercato. Con la risposta a interpello n. 153/2025, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che la cessione della quota tra ex coniugi è qualificata come un atto a titolo oneroso, poiché trova causa nello scambio con la rinuncia ad altre pretese patrimoniali.

Di conseguenza, per la quota di immobile appena ricevuta inizia a decorrere un nuovo quinquennio ai fini della verifica della plusvalenza immobiliare prevista dall’articolo 67, comma 1, lettera b) del Tuir. Se l’abitazione viene venduta prima che siano trascorsi cinque anni da tale trasferimento, la plusvalenza calcolata su quella specifica quota (secondo i criteri dell’articolo 68 del Tuir) sarà soggetta a tassazione Irpef ordinaria o ad imposta sostitutiva del 26%. La quota posseduta fin dall’origine, se acquistata oltre 5 anni prima, rimane invece del tutto esente da imposte.

La stessa norma, però, prevede un’importante eccezione: la plusvalenza non è tassata, anche se la vendita avviene entro cinque anni, quando per la maggior parte del periodo tra l’acquisto e la cessione l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. È il caso più frequente quando si vende la casa familiare: se l’ex coniuge che ha rilevato la quota, o i figli, vi hanno abitato per la maggior parte del tempo, l’imposta non è dovuta. La verifica va comunque fatta caso per caso, calcolando con precisione i periodi di effettiva residenza.

Regime delle imposte indirette e IMU

Gli atti di trasferimento immobiliare stipulati direttamente all’interno dell’accordo di separazione o divorzio godono dell’esenzione dalle imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali ai sensi dell’articolo 19 della Legge n. 74/1987. Tuttavia, come chiarito dal Fisco, tale esenzione riguarda solo le imposte indirette legate all’atto e non si estende all’eventuale plusvalenza Irpef da rivendita.

Per quanto riguarda l’IMU, quando la casa viene assegnata dal giudice al coniuge affidatario dei figli, quest’ultimo acquisisce un diritto personale di godimento che lo rende l’unico soggetto passivo ai fini dell’imposta. Il coniuge assegnatario potrà quindi beneficiare della completa esenzione IMU prevista per l’abitazione principale, svincolando l’altro proprietario non residente da ogni obbligo di versamento.