Bollette, ecco come e quando si possono modificare i contratti

I contratti delle utenze domestiche possono essere modificati solo a precise condizioni, come hanno spiegato Arera e Agcom.

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Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Dopo aver chiarito quali sono i comportamenti illegittimi delle aziende energetiche, arriva la precisazione sulle modalità delle modifiche ai contratti delle bollette di luce e gas. Le puntualizzazioni sono arrivate dall’Arera, l’autorità di regolazione dell’energia elettrica e del gas, in un comunicato congiunto con l’Agcom. I chiarimenti sono giunti in seguito alle centinaia di segnalazioni degli utenti, a causa dei contratti modificati dalle aziende energetiche.

Quando i contratti delle bollette di luce e gas si possono modificare

Nel comunicato di Agcom e Arera vengono definiti i casi specifici in cui è possibile modificare i contratti di fornitura di luce e gas.

  • Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali:

Questi sono i casi in cui, durante il periodo di esecuzione e di validità di un contratto di fornitura, il venditore decide di avvalersi, per giustificato motivo, di una clausola contrattuale nella quale è prevista esplicitamente la possibilità di variare unilateralmente specifiche condizioni contrattuali.

Trattandosi di clausole che esplicitamente attribuiscono al venditore la possibilità di variare unilateralmente le condizioni contrattuali che definiscono il prezzo, rientrano pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 3 del dl 115/2022 (il dl Aiuti bis), quindi sono ferme fino al 30 aprile 2023.

  • Le evoluzioni automatiche delle condizioni economiche:

Queste sono modifiche/aggiornamenti delle condizioni economiche già previste dalle condizioni contrattuali all’atto della stipula. Di norma comportano: un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal venditore; lo scadere o la riduzione di sconti; il passaggio da un prezzo fisso a un prezzo variabile e viceversa.

Essendo già previste nelle condizioni contrattuali, sulle quali entrambe le parti hanno espresso il loro consenso, non hanno il carattere della unilateralità.

Non rientrano neanche nell’ambito applicativo dell’art. 3 del dl 115/2022, trattandosi, appunto, di evoluzioni automatiche delle condizioni economiche già predeterminate e concordate tra le parti.

  • Le offerte placet, cioè rinnovi delle condizioni economiche:

Il rinnovo è una fattispecie che, in linea teorica, non costituisce un’ipotesi di variazione unilaterale, in quanto consiste in attività volta a concludere un nuovo contratto alle medesime condizioni previste da quello in scadenza. Il rinnovo, peraltro, può essere variamente regolato nell’ambito di un contratto concluso tra le parti.

Le offerte placet consistono in offerte contrattuali le cui condizioni sono interamente stabilite dall’Autorità, a eccezione del prezzo, di cui l’Arera stabilisce solo la struttura, mentre il valore è deciso dal venditore. La regolazione prevede una specifica procedura per il rinnovo delle condizioni economiche (che deve avvenire ogni 12 mesi). A rinnovo non si applica l’articolo 3 del dl 115/2022.

Come rinegoziare i contratti se gli operatori invocano la forza maggiore a causa dell’aumento dei prezzi

Arera e Agcm chiariscono che sono giunte segnalazioni di operatori che presentano offerte a prezzi maggiori, comunicando ai clienti che in caso di non accettazione procederanno con la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto in essere, senza proporre un nuovo contratto.

Viene precisato nel comunicato che l’incremento dei prezzi potrebbe determinare non un caso di “impossibilità sopravvenuta”, ma al massimo, di “eccessiva onerosità” che, in base a quanto previsto dall’articolo 1467 del Codice civile, autorizza il venditore a domandare al giudice la risoluzione del contratto.

Ciò che il venditore non può fare, chiariscono le società, è ritenere di per sé risolto il contratto senza la pronuncia di un giudice e chiedere l’attivazione dei servizi di ultima istanza per risoluzione contrattuale. Quest’ultima condotta, infatti, viola la regolazione dell’Arera in materia di attivazione dei servizi di ultima istanza.

In cosa consiste l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di fornitura con i clienti

L’esercizio del diritto di recesso può sollevare problematiche qualora avvenga in violazione della regolazione dell’Autorità in materia (sono stati segnalati, ad esempio, casi di esercizio di recesso con effetto praticamente immediato) e conseguente attivazione dei servizi di ultima istanza.

A questo proposito nel comunicato si evidenzia che per i clienti di piccole dimensioni (domestici, bassa tensione, e altri usi elettrici e gas entro i limiti di 200.000 Smc), la regolazione dell’Autorità riconosce la facoltà del venditore, qualora si tratti di contratti di mercato libero e questa facoltà sia espressamente contemplata nel documento contrattuale, prevedendo un periodo di preavviso non inferiore a sei mesi.