Ti guardi allo specchio e non ti riconosci: il colore è diverso da quello concordato, il taglio troppo corto, i capelli danneggiati. Una prestazione del coiffeur non conforme che può avere conseguenze legali. Vediamo come stanno le cose in base alla legge.
Indice
Qual è il rapporto contrattuale tra cliente e parrucchiere?
Se un cliente si rivolge a un parrucchiere per un taglio, una colorazione o trattamento, si instaura un contratto d’opera (art. 2222 c.c.)
“Il prestatore d’opera si obbliga a compiere un lavoro prevalentemente personale, a favore del cliente, in cambio di un corrispettivo in denaro.”
Non c’è bisogno di un contratto scritto: la richiesta del trattamento e l’esecuzione del servizio costituiscono di per sé un accordo giuridicamente vincolante.
Il parrucchiere non ha un semplice obbligo di mezzi, ma ha un obbligo di risultato. Ciò vuol dire che non basta aver svolto il lavoro con attenzione: il risultato deve corrispondere a quanto pattuito con il cliente.
Se, ad esempio, si era richiesto un colore biondo freddo e si ottiene una tinta rame, ci si trova di fronte a un’inadempienza contrattuale, poiché il risultato realizzato è del tutto diverso da quello concordato. A nulla varranno le giustificazioni tecniche, se non accompagnate da un previo consenso informato e documentato del cliente.
La Cassazione ha affermato che, nel contratto d’opera:
“Il committente ha diritto al risultato che l’opera promessa intende conseguire, e non al semplice impiego di diligenza professionale”, riconoscendo al cliente il diritto a una riduzione del compenso (Cass. Civ. sent. n. 5510/2004).”
Responsabilità professionale del parrucchiere
Un secondo aspetto riguarda la responsabilità professionale in caso di errore, negligenza o imperizia. Il parrucchiere deve eseguire il trattamento con diligenza professionale (art. 1176 c.c.). In sostanza, non può improvvisare: deve agire con perizia tecnica; evitando prodotti di scarsa qualità o tecniche sbagliate; valutando la compatibilità dei trattamenti con il tipo di capelli, e informare il cliente su eventuali rischi (capelli fragilizzati; caduta; colorazione non uniforme; reazioni allergiche).
“Se una cliente arriva con capelli già trattati chimicamente e richiede una decolorazione estrema, il professionista ha l’obbligo di segnalare il pericolo concreto di rottura del fusto o di alterazioni cromatiche indesiderate. Omettere questa informazione può costituire colpa professionale, con conseguente obbligo di risarcimento del danno.”
La responsabilità non si limita solo agli atti compiuti direttamente dal titolare dell’attività. L’art. 1228 c.c. prevede che il prestatore d’opera risponde anche per il fatto colposo dei propri ausiliari – dipendenti, apprendisti e collaboratori. Se, dunque, un trattamento viene affidato a un praticante inesperto e mal eseguito, sarà comunque il titolare a doverne rispondere.
Cosa posso fare se la decolorazione ha rovinato i miei capelli?
Chi ha subito un danno a causa di un trattamento estetico errato lo sa bene: non si tratta solo di estetica, ma di un danno alla persona, che può avere ripercussioni psicologiche, sociali e, nei casi più gravi, anche lavorative. I capelli rappresentano identità, sicurezza, e possono essere parte della propria immagine professionale. Ecco perché, quando il parrucchiere rovina il colore, brucia i capelli la legge riconosce la possibilità di ottenere un risarcimento.
Il danno estetico è una lesione all’integrità psico-fisica legata all’aspetto esteriore, che può riflettersi anche sull’equilibrio emotivo del soggetto leso. Un danno estetico può essere una decolorazione mal eseguita che causa spezzature, diradamenti o alterazioni cromatiche irreversibili, oppure in un’applicazione di prodotti aggressivi su un cuoio capelluto sensibilizzato che provoca dermatiti o caduta dei capelli. A questo si può sommare il cosiddetto danno morale, cioè il disagio soggettivo derivante dal danno estetico: l’imbarazzo nei rapporti interpersonali, la perdita di autostima.
In ogni caso, occorre dimostrare il danno subito. A questo scopo può essere utile fotografare il risultato subito dopo il trattamento, conservare eventuali messaggi o indicazioni fornite al parrucchiere (anche tramite WhatsApp), e, se si decide di ricorrere a trattamenti riparatori in altri saloni o da specialisti tricologi, conservare ricevute e relazioni tecniche. Nei casi più gravi, è utile affiancare anche una relazione dermatologica o psicologica che attesti gli effetti del danno sulla persona.
Entro quanto tempo si può contestare un errore del parrucchiere?
Quando si parla di danni estetici per un trattamento sbagliato, bisogna distinguere tra vizi apparenti e vizi occulti (art. 1495 c.c.).
I vizi apparenti, sono quelli visibili subito dopo il trattamento (colore errato, effetto indesiderato, taglio difforme), devono essere contestati nell’immediato, già in salone o poco dopo il trattamento. Invece, i vizi occulti – come una progressiva caduta dei capelli dovuta a una decolorazione troppo aggressiva – possono emergere nei giorni successivi: in questi casi, la denuncia del vizio deve avvenire entro 8 giorni dalla scoperta, altrimenti si decade dal diritto alla garanzia.
Una cliente che si accorge, dopo due giorni, che la tinta scura applicata per coprire dei riflessi biondi scarica completamente e lascia la chioma a chiazze, è tenuta a contestare il danno tempestivamente e per iscritto, mediante raccomandata A/Ro PEC. Nella comunicazione – preferibilmente redatta da un avvocato – è opportuno richiedere una riparazione gratuita, o in alternativa un risarcimento delle spese sostenute e un indennizzo per il danno non patrimoniale.
Posso rifiutarmi di pagare il parrucchiere se il lavoro è sbagliato?
Il contratto d’opera comporta obblighi per entrambe le parti: il parrucchiere deve eseguire una prestazione conforme alle richieste e agli standard professionali; il cliente è tenuto a pagare il compenso concordato. Ma se la prestazione non viene eseguita correttamente, il cliente ha diritto di reagire in modo proporzionato, fino a poter rifiutare legittimamente il pagamento.
L’art. 1460 c.c., prevede che:
“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuna parte può rifiutare di adempiere se l’altra non adempie contemporaneamente la propria obbligazione.”
Quindi, se il parrucchiere non ha eseguito la prestazione in modo conforme a quanto concordato, il cliente può opporre l’eccezione di inadempimento e sospendere il pagamento, del tutto o in parte, fino a quando non riceve una prestazione adeguata o un risarcimento.
Se si richiede un colore castano chiaro e ci si ritrova con una tinta nera, oppure se il taglio richiesto viene completamente stravolto, non si è obbligati a pagare come se la prestazione fosse stata regolare. In questi casi, è possibile:
- rifiutare il pagamento in toto (se la prestazione è inutilizzabile o totalmente difforme),
- o chiedere una riduzione del prezzo proporzionata al danno subito.
Anche l’art. 2237 c.c. offre una base giuridica per queste situazioni. La norma stabilisce che:
“Il committente può recedere dal contratto, anche se è già iniziato, rimborsando all’esecutore le spese sostenute e pagando la parte di compenso relativa all’attività utile svolta fino a quel momento”.
Questo principio si applica anche ai servizi estetici: se il parrucchiere sbaglia e il lavoro non è recuperabile o rifiutato, il cliente può recedere, evitando di pagare per un servizio non fruibile.
Tuttavia, non basta affermare “non mi piacciono”, deve esserci una valutazione oggettiva del risultato rispetto all’accordo contrattuale e agli standard professionali.
In questo senso, la giurisprudenza distingue tra “errore professionale” e “soggettiva insoddisfazione”:
“Il cliente può opporre l’eccezione di inadempimento se il risultato ottenuto si discosta in modo apprezzabile dalle pattuizioni”, ma ha escluso il diritto al rimborso in un caso in cui il parrucchiere aveva agito secondo le specifiche richieste e con corretta esecuzione tecnica. (Cass. Civ. sent. n. 27958/2020)”
Infine, è sconsigliato pubblicare recensioni negative online: il rischio di essere accusati di diffamazione non è affatto remoto.