Si avvicina la data del 18 giugno, entro cui gli italiani dovranno versare il primo acconto di Imu e Tasi del 2018. Si tratta di due imposte differenti, che devono essere versate separatamente e che necessitano di calcoli ben precisi.
Si tratta di imposte calcolate sulla base degli immobili in possesso dei cittadini, da saldare tramite un modello F24 da presentare presso le filiali degli uffici postali o degli istituti bancari. Secondo le linee guida del Ministero, sarà esentato dal pagamento di Imu e Tasi il contribuente che possiede un solo immobile e lo utilizza come abitazione principale, intendendo per questa categoria tutte le case – ad eccezione di quelle di lusso – in cui risiede il nucleo familiare e vi dimora. In tutti gli altri casi di utilizzo, è necessario versare l’Imu per immobili, terreni e aree edificabili, mentre per la Tasi bisogna escludere i terreni. Nel calcolo di Imu e Tasi è importante ricordare che seguono le agevolazioni relative all’immobile solo 3 pertinenze, ossia magazzini, depositi, box, autorimesse o tettoie.
Sono previsti anche dei casi particolari di esenzione: in caso di separazione o divorzio, infatti, se la casa è assegnata al coniuge non è necessario pagare Imu e Tasi. Stesso discorso potrebbe riguardare anche le abitazioni di anziani o disabili ricoverati: se la proprietà non è stata affittata, il Comune di riferimento potrebbe aver previsto un’esenzione.
Per quel che riguarda l’Imu, va quindi pagata sulle seconde case in proporzione alla quota e ai mesi di possesso dello stabile. In caso di comproprietà, ogni contribuente deve versare la propria quota, mentre in caso di locazione o comodato d’uso, spetta al proprietario versare l’intera quota. L’Imu non è applicabile, invece, agli immobili di proprietà delle cooperative, agli alloggi sociali o alle Forze dell’Ordine.
In materia di Tasi, invece, gli enti locali hanno maggiore autonomia. I Comuni hanno infatti facoltà di decidere le percentuali da versare in caso di locazione o comodato d’uso. Una percentuale dell’imposta deve essere corrisposta da chi occupa un immobile che non sia l’abitazione principale e anche in questo caso è il Comune ad applicare tale percentuale. Inoltre, qualora le abitazioni siano abitate da un unico individuo o siano a disposizione per uso stagionale, oppure l’occupante ha residenza o dimora fuori dai confini nazionali per più di 6 mesi all’anno, il Comune può decidere di applicare una limitazione sull’imposta da versare.
Anche nel caso della Tasi, l’imposta è legata al possesso di terreni o immobili, con una proporzione legata ai mesi effettivi di proprietà. In caso di più proprietari, c’è differenza dall’Imu, in quanto il Comune può rivalersi sui contitolari in caso di mancato saldo secondo il principio della responsabilità in solido. Per il calcolo, bisognerà moltiplicare la base imponibile, riferita alla rendita catastale – riportata sull’atto di proprietà o consultabile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate – per l’aliquota decisa dal Comune.
Sia per l’Imu che per la Tasi è importante pagare entro i termini stabiliti per evitare sanzioni e tassi di interesse. I ravvedimenti prevedono infatti un surplus che varia dallo 0,1% al giorno fino ad una sanzione fissa del 3,75%. Se non si saldano queste imposte entro l’anno successivo, la sanzione salirà al 30% e dovrà essere concordata con il Comune di residenza.