Lavoro frontaliero, come sono tassati i guadagni?

Il frontaliere è il lavoratore che si reca quotidianamente oltre il confine per svolgere la propria attività professionale come dipendente

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 7 Giugno 2025 09:39

Un lavoratore frontaliero presta la propria attività professionale oltre confine, continuando a risiedere fiscalmente in Italia. Generalmente vive in un comune ubicato vicino a un confine o auna distanza tale che gli permette di recarsi a lavorare all’estero fisicamente ogni giorno. Nell’ampio spettro delle normativa fiscale attualmente in vigore in Italia, il regime di tassazione che viene applicato ai frontalieri è un aspetto particolarmente delicato.

Devono essere gestite correttamente le sovrapposizioni di giurisdizioni fiscali differenti, che possono portare alla doppia imposizione. O che, in determinati casi, possono sfociare in forme di elusione fiscale.

Onde evitare questi problemi sono stati sottoscritti degli accordi bilaterali e delle convenzioni, il cui scopo è quello di definire delle ripartizioni chiare e precise sul potere impositivo, in modo da far coesistere il principio di tassazione nel paese in cui il reddito viene prodotto e le imposte che vengono applicate nel paese di residenza.

Quando si diventa un frontaliere

Il frontaliere è una figura professionale ben precisa e si riferisce al dipendente che è occupato in uno stato, ma ha la residenza fiscale in un Paese differente. Molto pragmaticamente, il contribuente deve attraversare la frontiera per svolgere la propria attività professionale.

L’Amministrazione finanziaria ha cercato di inquadrare la figura del lavoratore frontaliero in modo molto preciso e dettagliato, precisando che l’attività lavorativa deve essere svolta:

In via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato.

A fornire un ulteriore definizione di frontaliere è l’articolo 1 par. 1 lett. f) del Regolamento CE n. 883/2004, attraverso il quale viene chiarito che:

Qualsiasi persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana.

Il legislatore ha introdotto una sostanziale differenza tra questo soggetto e il lavoratore all’estero, che presta la propria attività professionale oltre confine in via continuativa ed esclusiva. Ed è, soprattutto, una persona che nell’arco di un anno solare soggiorna oltre confine per un periodo superiore a 183 giorni.

Volendo sintetizzare al massimo la differenza tra i due soggetti è la seguente:

  • il frontaliere è la persona che è occupato in uno Stato differente rispetto a quello di residenza e che periodicamente (a cadenza quotidiana) deve oltrepassare il confine per svolgere la propria attività;
  • il lavoratore all’estero è il soggetto che lavora oltre confine in via continuativa ed esclusiva, nello Stato estero soggiorna per un periodo superiore a 183 giorni ogni anno.

La caratteristiche principali di un dipendente oltre confine

Per essere definiti lavoratori frontalieri questi soggetti devono avere delle caratteristiche ben precise, che possiamo elencare come segue:

  • devono essere residenti fiscalmente in Italia;
  • devono avere un rapporto di lavoro dipendente con un datore di lavoro ubicato in uno Stato di confine o limitrofo;
  • il rapporto di lavoro deve essere continuativo ed esclusivo;
  • i trasferimenti transfrontalieri devono essere quotidiani (ci si deve recare da casa al lavoro e viceversa).

Nel novero di questi lavoratori rientrano quanti stiano prestando la propria attività lavorativa per un datore di lavoro ubicato in un dei seguenti Paesi confinanti:

  • Francia;
  • Svizzera;
  • Austria;
  • Slovenia;
  • San Marino.

L’attività può essere svolta anche nei Paesi limitrofi, tra i quali, almeno ufficialmente, rientra unicamente il Principato di Monaco (non confina con l’Italia, ma permette il rientro in giornata).

L’importanza del rientro quotidiano

Nella definizione di lavoratore frontaliero particolare importanza ha la definizione di quotidianamente.

Il concetto deve essere inteso in senso molto restrittivo: viene considerato frontaliere solo la persona che si reca tutti i giorni a lavorare all’estero, fatte salve, ovviamente, le ferie e la malattia.

Come vengono tassati i lavoratori frontalieri

Per i frontalieri il reddito da lavoro dipendente che scaturisce dall’attività svolta oltre frontiera concorre a formare il reddito complessivo tassabile ai fini Irpef. Ovviamente nella dichiarazione dei redditi devono essere considerati anche altre tipologie di redditi per il calcolo delle imposte.

Viene applicata una franchigia pari a 10.000 euro (questo valore è stato incrementato a partire dal 2024, perché in precedenza era 7.500 euro)

Questo significa che il frontaliere è tassato in Italia sul reddito che ha conseguito all’estero solo per gli importi che superano la soglia della franchigia. A questo punto sul reddito imponibile devono essere applicate le disposizioni ordinarie in materia Irpef.

Ai fini del pagamento delle imposte risultano deducibili i contributi previdenziali che vengono versati all’estero e che sono a carico del lavoratore. Stesso discorso vale per gli eventuali assegni esteri erogati per il sostegno alla famiglia.

Come deve essere determinato il reddito imponibile

In quale modo viene determinato il reddito sul quale si devono calcolare le imposte?

Stando a quanto ha previsto l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 questa operazione viene effettuata come segue:

  • devono essere individuate tutte le somme che vengono corrisposte al contribuente in relazione al lavoro che svolge oltre confine;
  • deve essere applicata la franchigia di 10.000 euro l’anno prevista per gli importi assoggettati all’Irpef;
  • deve essere applicata la regolare tassazione Irpef ai sensi del Dpr n. 917/86.

Cosa indicare nella dichiarazione dei redditi

Particolare attenzione deve essere prestata alla dichiarazione dei redditi. Il lavoratore frontaliere deve indicare quanto ha guadagnato all’estero nel quadro RC del Modello Redditi PF.

Nel rigo relativo al reddito da lavoro, dove è presente la Quota esente frontalieri – stiamo parlando del rigo RC5, colonna 1 – deve essere indicata la franchigia di 10.000 euro, che dovrà essere sottratta dal reddito lordo che è stato percepito.

Questa soglia si deve applicare per il reddito complessivo annuo che deriva dalle attività lavorative nelle zone di frontiera. Non è necessario fare alcun tipo di riferimento al numero di rapporti di lavoro che sono intrattenuti nel corso dell’anno.

Credito per le imposte estere

L’articolo 165 del Tuir ha espressamente previsto un credito per superare le problematiche legate alla doppia imposizione a cui è sottoposto il reddito del lavoratore frontaliero.

Per poter accedere a questa agevolazione, il contribuente deve presentare la dichiarazione dei redditi anche nel Paese dove ha prestato la propria attività lavorativa, in modo da individuare le imposte che deve versare a titolo definitivo.

Sulla base delle imposte che ha versato all’estero, il contribuente, successivamente, presenta la dichiarazione dei redditi in Italia. In questa sede vengono determinate le imposte da versare nel nostro Paese (viene applicata la franchigia che abbiamo visto in precedenza) e viene determinato il credito che spetta per le imposte che sono già state versate all’estero.