Rottamazione cartelle esattoriali: quanto si risparmia e come funziona

La Rottamazione delle cartelle, ovvero la Definizione agevolata, è un meccanismo di aiuto pensato per saldare i debito col Fisco

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Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

La cosiddetta Rottamazione delle cartelle, giuridicamente definita come “Definizione agevolata“, è un meccanismo con cui i cittadini possono saldare i propri debiti con il Fisco in modo appunto agevolato, vale a dire con qualche aiuto: nello specifico, senza dover pagare interessi e sanzioni, interessi di mora e il cosiddetto aggio.

Ora, siamo arrivati alla Rottamazione quater. La Legge di Bilancio 2023 infatti ha introdotto una nuova Definizione agevolata per i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate/Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già inseriti in altre misure agevolative non più attive.

Oltre alle Definizione agevolata, la legge di Bilancio 2023 prevede anche il cosiddetto Stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, cioè l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo appunto fino a 1.000 euro. Questo tipo di aiuto non prevede nessuna domanda da parte del contribuente, proprio perché viene effettuato in modo automatico.

Cosa si paga con la rottamazione delle cartelle

Nella rottamazione si pagano:

  • le somme a titolo di capitale;
  • le spese per le procedure esecutive;
  • i diritti di notifica.

L’importo da versare viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Cosa non si deve pagare con la rottamazione delle cartelle esattoriali

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrativediverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali -, non sono da pagare le somme dovute a titolo di interessi, comprese le maggiorazioni, gli interessi quelli di mora e di rateizzazione e l’aggio.

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A quanto ammonta il risparmio con la rottamazione delle cartelle?

Quanto si risparmia con la rottamazione delle cartelle

Con la rottamazione delle cartelle si risparmia, e anche parecchio, perché come visto si pagano solo il capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. Il risparmio deriva dall’azzeramento delle sanzioni, degli interessi di mora e dell’aggio.

Un esempio? Considerando un debito pari a 10mila euro scaduto il 1° gennaio 2010, si dovrebbero pagare circa 20mila euro, compresivi di sanzioni al 30%, interessi e aggio, ovvero il doppio. Con la rottamazione, invece, si può risparmiare anche il 50%, se non di più per i carichi più vecchi.

Quali cartelle esattoriali possono essere rottamate

Come precisato anche nelle Faq dell’Agenzia delle entrate, la Rottamazione-quater riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione
  • già oggetto di una precedente misura agevolativa, cioè Rottamazione e/o Saldo e Stralcio, anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:

  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
  • CNPR – Cassa Ragionieri
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
  • INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.

Quali cartelle esattoriali non possono essere rottamate

Non rientrano nella Rottamazione-quater invece queste cartelle esattoriali:

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022.
  • I carichi relativi a: somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato; crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea e l’IVA riscossa all’importazione.
  • Le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA).
  • I carichi affidati dalle casse o enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Come si paga

Dopo la proroga decisa dal governo, per aderire alla Definizione agevolata c’è tempo fino al 30 giugno 2023. Il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente online, secondo le modalità pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. L’Agenzia delle entrate-Riscossione trasmetterà ai contribuenti la “Comunicazione delle somme dovute”entro il 30 settembre 2023.

È possibile pagare, alternativamente:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023
  • in 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, di pari ammontare, scadranno il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. Ricordiamo che, in caso di pagamento rateale, a decorrere dal 1° novembre 2023 si dovranno pagare anche gli interessi al tasso del 2% annuo.

La data in cui le dilazioni di pagamento sospese, riferite a cartelle contenute all’interno della domanda di Definizione agevolata accolta dall’Agente della riscossione, saranno automaticamente revocate è fissata al 31 ottobre 2023.

In caso di omesso o insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, viene meno la Definizione agevolata e i versamenti già effettuati sono considerati acconti sulle somme dovute.