L’Inps, con la circolare n. 29/2025, ha reso noti gli importi dei contributi previdenziali per il 2025 dovuti dai datori di lavoro per i propri collaboratori domestici, come colf e badanti. dai dati che sono stati resi noti, emerge un leggero aumento degli importi rispetto a quelli del 2024. Vediamo nel dettaglio.
Indice
Colf e badanti: l’aumento degli importi
Con la circolare n. 29/2025, l’Inps ha pubblicato le tabelle con i valori di riferimento per il calcolo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici, come colf e badanti.
I dati mostrano un leggero aumento degli importi rispetto al 2024. Le tabelle pubblicate riportano gli importi dei contributi su base oraria e i coefficienti di ripartizione che variano in base alle fasce di retribuzione.
Il calcolo dei contributi per i lavoratori domestici tiene conto di quattro fattori:
- la retribuzione oraria;
- il numero delle ore contrattuali dichiarate;
- il contributo Cuaf;
- la tipologia del contratto di lavoro.
La circolare conferma, come già avvenuto lo scorso anno, la riduzione dell’aliquota contributiva per l’assicurazione contro la disoccupazione (Naspi) a favore dei datori di lavoro che versano il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari).
Come ricordato dall’Inps, per i contratti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
A partire da quest’anno, si applicano anche le disposizioni previste dalla Legge di Bilancio 2025 relative all’incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata.
In particolare, questa misura si rivolge ai lavoratori dipendenti che, entro il 31 dicembre 2025, abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso alla pensione anticipata flessibile, secondo quanto previsto dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019, oppure per la pensione anticipata, come indicato dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201/2011.
La misura riguarda i lavoratori con un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e di 41 anni e 10 mesi per le donne. Questi lavoratori hanno la possibilità di rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché alle forme di previdenza sostitutive.
Se si opta per questa scelta, il datore di lavoro non sarà tenuto a versare la quota dei contributi a carico del lavoratore per le suddette assicurazioni a partire dalla prima data utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data della scelta.
A partire da tale data, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale in assenza di tale scelta, sarà corrisposta interamente al lavoratore e non concorrerà a determinare il reddito da lavoro dipendente (come previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.
Le tabelle relative all’importo dei contributi 2025
La prima si riferisce all’importo dei contributi per i lavoratori domestici senza contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.
Retribuzione oraria | Importo contributo orario | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota Cuaf | Senza quota Cuaf |
fino a 9,48 euro | 8,40 euro | 1,68 euro (0,42) | 1,69 euro (0,42) |
oltre 9,48 euro fino a 11,54 euro |
9,48 euro | 1,89 euro (0,48) | 1,90 euro (0,48) |
oltre 11,54 euro | 11,54 euro | 2,30 euro (0,58) | 2,32 euro (0,58) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
6,11 euro | 1,22 euro (0,31) | 1,23 euro (0,31) |
La seconda comprende il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato.
Retribuzione oraria | Importo contributo orario | ||
Effettiva | Convenzionale | Comprensivo quota Cuaf | Senza quota Cuaf |
fino a 9,48 euro | 8,40 euro | 1,79 euro (0,42) | 1,80 euro (0,42) |
oltre 9,48 euro fino a 11,54 euro |
9,48 euro | 2,03 euro (0,48) | 2,04 euro (0,48) |
oltre 11,54 euro | 11,54 euro | 2,47 euro (0,58) | 2,48 euro (0,58) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
6,11 euro | 1,31 euro (0,31) | 1,31 euro (0,31) |
Come di consueto, in entrambi i casi il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, nei casi previsti dalla legge (art. 1 del DPR n. 1403/1971). Per quanto riguarda invece i coniugi, l’esonero è ammesso solo quando il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento.
I coefficienti di ripartizione
La circolare pubblicata dall’Inps contiene anche i coefficienti di ripartizione da utilizzare per i rapporti di lavoro domestico nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
La prima tabella riguarda i coefficienti di ripartizione lavoratori domestici senza contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.
Gestione | Lavoratori domestici con Cuaf |
Lavoratori domestici senza Cuaf |
||
Aliquote | Coefficienti | Aliquote | Coefficienti | |
Fpld | 17,4275% | 0,872793 | 17,4275% | 0,867579 |
Aspi | 1,03% | 0,051584 | 1,15% | 0,05725 |
Cuaf | 0% | 0 | ||
Maternità | 0% | 0 | 0% | 0 |
Inail | 1,31% | 0,065607 | 0,0000% | 0 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto |
0,2% | 0,010016 | 0,2% | 0,009956 |
Totale | 19,9675% | 1 | 20,0875% | 1 |
La seconda riguarda i coefficienti di ripartizione lavoratori domestici a tempo determinato comprensivi del contributo addizionale previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.
Gestione | Lavoratori domestici con Cuaf |
Lavoratori domestici senza Cuaf |
||
Aliquote | Coefficienti | Aliquote | Coefficienti | |
Fpld | 17,4275% | 0,815608 | 17,4275% | 0,811053 |
Aspi | 1,03% | 0,048204 | 1,15% | 0,053519 |
Cuaf | 0% | 0 | ||
Maternità | 0% | 0 | 0% | 0 |
Inail | 1,31% | 0,061308 | 1,31% | 0 |
Contr. addizionale | 1,4% | 0,065520 | 1,4% | 0,060966 |
Fondo garanzia tratt. fine rapporto |
0,2% | 0,009360 | 0,2% | 0,009308 |
Totale | 21,3675% | 1 | 21,4875% | 1 |