Da oggi, 1° aprile, è possibile richiedere il bonus gasolio. Fino al 30 aprile saranno accettate le domande per il rimborso delle accise relative al primo trimestre del 2024 su gasolio e HVO acquistati per l’autotrasporto commerciale. Il contributo, che potrà essere ottenuto in denaro o come compensazione, ammonta a 214,18 euro per ogni mille litri di diesel consumato nei primi tre mesi dell’anno.
Come presentare la domanda
Il bonus benzina potrà essere richiesto dal 1° al 30 aprile 2024. La domanda può essere compilata direttamente sul sito Internet dell’Agenzia, seguendo il percorso relativo alle “Accise”; “Prodotti energetici”; “Benefici per il gasolio da autotrazione” e “Benefici gasolio autotrazione del 1° trimestre 2024”. È ammessa anche la presentazione in forma cartacea, ma dev’essere riprodotta su supporti come pen drive Usb, Cd-Rom e Dvd, da presentare insieme alla richiesta.
Nel caso di imprese nazionali, le dichiarazioni devono essere inviate all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente rispetto alla sede operativa dell’impresa. Nel caso di più sedi operative, andranno inviate all’ufficio competente rispetto alla sede legale dell’impresa o, se applicabile, alla principale tra le sedi operative.
Per le imprese europee che devono presentare la dichiarazione dei redditi in Italia, le dichiarazioni devono essere presentate all’Ufficio delle Dogane competente territorialmente rispetto alla sede di rappresentanza dell’impresa. Per individuare l’Ufficio delle Dogane competente, è possibile consultare l’elenco pubblicato sul sito delle dogane.
Per le imprese al di fuori dell’Unione europea, la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi in Italia deve ancora essere confermata. Se tale obbligo sussiste, saranno soggette alle disposizioni di ogni esercente unionale.
Nell’istanza è necessario specificare se si desidera ricevere il contributo in denaro, indicando il Bic e l’Iban per il bonifico, oppure se si preferisce riceverlo mediante compensazione utilizzando il codice tributi 6740 nel modello F24. Per poter beneficiare del rimborso, è fondamentale che nella fattura elettronica sia indicata la targa del veicolo rifornito presso gli impianti di distribuzione carburanti. Le dichiarazioni devono essere trasmesse tramite il Servizio Telematico Doganale da parte dei soggetti abilitati.
A chi spetta il contributo
Come in passato, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti impegnati nelle attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, svolto da:
- Persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
- Persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’apposito elenco.
- Imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, che soddisfano i requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada.
E soggetti che fanno trasporto di persone svolto da:
- Enti pubblici o imprese pubbliche locali che esercitano l’attività di trasporto secondo il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e le relative leggi regionali di attuazione.
- Imprese che esercitano autoservizi interregionali di competenza statale, come previsto dal Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285.
- Imprese che esercitano autoservizi di competenza regionale e locale come stabilito dal citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997.
- Imprese che esercitano autoservizi regolari in ambito comunitario secondo il Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009.
Infine, anche soggetti che svolgono attività di trasporto di persone effettuato da enti pubblici o imprese che gestiscono trasporti a fune (come funivie, seggiovie e sciovie) in servizio pubblico.