SMEI, il Mercato Unico Europeo vuole cambiare pelle

Da oltre trent'anni il mercato unico è la risorsa più importante dell'UE e un trampolino di lancio per le imprese europee. Analizziamo insieme in cosa consiste

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il mercato unico è un trampolino di lancio per le imprese europee, nonché una costante e rilevante disponibilità di prodotti e servizi di qualità a favore dei consumatori.

Tuttavia, nelle recenti crisi, le imprese e i cittadini hanno risentito della chiusura delle frontiere, delle interruzioni dell’approvvigionamento e della mancanza di prevedibilità delle regole, con una conseguente frammentazione dello stesso mercato unico.

Forte perturbazioni stanno incidendo sulla libera circolazione di beni, servizi e persone, generando un incremento dei costi e ritardi e ostacolando la risposta generale ai venti di crisi.

SMEI, di cosa di tratta

Tenuto conto di questo scenario il pacchetto SMEI è espressione concreta delle richieste del Consiglio europeo che, nelle sue conclusioni del 1° e 2 ottobre 2020, ha affermato che “l’UE dovrebbe trarre insegnamenti dalla pandemia di COVID-19 e affrontare la frammentazione, gli ostacoli e le debolezze rimanenti del mercato unico nel far fronte alle situazioni di emergenza”.

Nella sua comunicazione sull’aggiornamento della strategia industriale del maggio 2021 la Commissione ha annunciato che avrebbe presentato uno strumento specifico per garantire la libera circolazione di merci, servizi e persone e più trasparenza e coordinamento in tempi di crisi.

Il Parlamento europeo ha accolto con favore l’intenzione della Commissione di presentare uno strumento per le emergenze nel mercato unico e ha invitato la Commissione a svilupparlo, sotto forma di strumento strutturale giuridicamente vincolante, per garantire la libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi in caso di crisi future.

Prima di presentare la proposta la Commissione ha intrapreso vaste consultazioni, anche pubblicando un invito a presentare contributi, una consultazione pubblica e un’indagine degli Stati membri, oltre a organizzare un ampio seminario con le parti interessate e numerose consultazioni più mirate dei portatori di interessi.

Lo SMEI è, quindi, lo Strumento per le Emergenze nel Mercato Unico, un quadro di governance delle crisi che mira a salvaguardare la libera circolazione di beni, servizi e persone e la disponibilità di beni e servizi essenziali in caso di emergenze future, a beneficio dei cittadini e delle imprese di tutta l’UE e propone un pacchetto di strumenti ben calibrato che consentirà una risposta rapida ed efficace alle crisi.

Se da un lato il Mercato Unico si sia dimostrato la migliore risorsa nella gestione della crisi, la pandemia ha fatto, al contempo, emergere le carenze strutturali che ostacolano la capacità dell’UE di rispondere efficacemente alle situazioni di emergenza in modo coordinato.

Per Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva per un’Europa pronta per l’era digitale “la crisi determinata dal COVID-19 ha chiarito una serie di aspetti: dobbiamo far sì che il nostro mercato unico resti sempre operativo, anche in tempi di crisi. Dobbiamo renderlo più forte. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti che ci consentano di reagire rapidamente e collettivamente”.

È necessario che l’Europa sia meglio preparata a eventuali crisi future, soprattutto se si considerano gli effetti persistenti dei cambiamenti climatici e le conseguenti catastrofi naturali, nonché le instabilità economiche e geopolitiche globali. Prepararsi a eventuali crisi future significa in particolare affrontare meglio i nuovi ostacoli alla libera circolazione o le carenze di beni e servizi di rilevanza per le crisi che possono incidere sul funzionamento del mercato unico.

Nuova architettura globale di governance

Lo strumento per le emergenze nel mercato unico propone una nuova architettura globale di governance in funzione del livello dei rischi per il funzionamento del mercato unico.

Lo strumento per le emergenze nel mercato unico integra altre misure legislative dell’UE per la gestione delle crisi, come il meccanismo unionale di protezione civile e le norme dell’UE relative a settori, catene di approvvigionamento o prodotti specifici quali la salute, i semiconduttori o la sicurezza alimentare, per cui sono già previste misure mirate di risposta alle crisi.

Istituisce un quadro di gestione delle crisi equilibrato per individuare le diverse minacce per il mercato unico e assicura il buon funzionamento di quest’ultimo:

  • creando un’architettura di governance delle crisi per il mercato unico volto a monitorare il mercato unico, individuare i diversi livelli di rischio e coordinare una risposta adeguata in diverse fasi;
  • proponendo nuove azioni per affrontare le minacce al mercato unico: in modalità di vigilanza gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, si concentrerebbero sul monitoraggio delle catene di approvvigionamento di beni e servizi ben identificati, di importanza strategica e sulla costituzione di riserve strategiche in questi settori. Una volta attivata la modalità di emergenza, la libera circolazione nel mercato unico sarà mantenuta sulla base di una lista nera di restrizioni proibite e, più in generale, di un controllo rafforzato e rapido delle restrizioni unilaterali
  • consentendo misure di ultima istanza in caso di emergenza: in circostanze eccezionali, e solo a modalità di emergenza già attivata, la Commissione può anche ricorrere a strumenti per cui sarà necessaria una fase di attivazione distinta. La Commissione può allora inviare agli operatori economici richieste di informazioni mirate che possono diventare vincolanti, o chiedere loro di accettare ordinativi classificati come prioritari per i prodotti di rilevanza per la crisi. In questo caso le imprese devono conformarsi o, in caso di rifiuto, spiegarne i gravi motivi.

Lo SMEI nel dettaglio

Lo SMEI si concentrerà sull’eliminazione degli ostacoli e sulla salvaguardia della libera circolazione di beni, servizi e persone, nonché sulla garanzia della disponibilità di prodotti essenziali sul mercato unico, integrando altri quadri dell’UE e proposte della Commissione recentemente adottate, che stabiliscono misure più mirate su alcuni aspetti della gestione delle crisi o sono pertinenti per settori specifici, ad esempio l’Autorità europea per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA), il piano di emergenza per garantire l’approvvigionamento alimentare e la sicurezza alimentare e la normativa europea sui chip.

Lo SMEI mira a stabilire un’architettura globale di risposta alle crisi che tenga conto dei diversi livelli di impatto sul mercato unico. Si baserà sulle seguenti componenti principali: 

  • un gruppo consultivo, che fornirà consulenza alla Commissione sulle misure appropriate per prevenire o affrontare le ripercussioni di un rischio di perturbazioni o di una crisi sul mercato unico, garantendo nel contempo un coordinamento adeguato. Il gruppo consultivo assisterà la Commissione nel valutare l’intensità del rischio o della crisi e la necessità di attivare rispettivamente le modalità di vigilanza o di emergenza nel mercato unico. Analizzerà inoltre le informazioni pertinenti raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione o ricevute dagli operatori economici. Sarà presieduto dalla Commissione e composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro. I rappresentanti di altri strumenti rilevanti per le crisi, quali il consiglio HERA o i dispositivi integrati per la risposta alle crisi (IPCR), il Parlamento europeo, gli Stati del SEE o gli operatori economici e le organizzazioni dei portatori di interessi, potrebbero essere invitati a partecipare in qualità di osservatori;
  • un quadro per la pianificazione di emergenza, che consentirà alla Commissione di adottare in qualsiasi momento diverse misure per prepararsi a eventuali crisi, senza che sia necessaria un’attivazione specifica. Tra queste misure rientrano la possibilità di predisporre i protocolli di crisi e la comunicazione in caso di crisi, formazioni e simulazioni per i funzionari degli Stati membri e l’istituzione di un sistema di allarme rapido per gli incidenti in grado di perturbare il funzionamento del mercato unico, che gli Stati membri devono segnalare.
  • un quadro per la modalità di vigilanza nel mercato unico. La modalità di vigilanza può essere attivata quando vi è il rischio di perturbazioni significative nell’approvvigionamento di beni o servizi di importanza strategica che potrebbero tradursi in un’emergenza nel mercato unico. Tra le principali misure previste nell’ambito della modalità di vigilanza rientra il monitoraggio, da parte degli Stati membri, delle catene di approvvigionamento di beni e servizi di importanza strategica. La proposta fornisce inoltre un quadro per la costituzione di riserve strategiche in questi settori. A tal fine, la Commissione individuerà in primo luogo i beni per i quali potrebbero essere necessarie riserve. Può, inoltre, chiedere agli Stati membri informazioni sulle rispettive riserve, coordinare i loro sforzi, scambiare informazioni e redigere elenchi di obiettivi. Se questi obiettivi indicativi non saranno raggiunti, ma le circostanze critiche lo richiedono, la Commissione può anche adottare un atto di esecuzione che imponga a uno o più Stati membri di costituire riserve. Le riserve degli operatori economici sono prese in considerazione durante l’intero processo.
  • un quadro per la modalità di emergenza nel mercato unico. La modalità di emergenza nel mercato unico può essere attivata nel caso di un impatto significativo di una crisi sul mercato unico, tale da perturbare gravemente la libera circolazione nel mercato unico o il funzionamento delle catene di approvvigionamento, che sono indispensabili per le attività sociali ed economiche. La modalità di emergenza stabilisce i principi che gli Stati membri devono seguire per agevolare e, se necessario, ripristinare la libera circolazione, vietando contempo agli Stati membri di adottare restrizioni specifiche alla libera circolazione di beni e servizi di rilevanza per la crisi, a meno che non si tratti di una misura giustificata e di ultima istanza. Nel quadro degli sforzi volti a migliorare la trasparenza, gli Stati membri saranno inoltre tenuti a notificare quanto prima eventuali nuove restrizioni e a istituire punti di contatto unici per i cittadini e le imprese. La Commissione potrà inoltre agevolare il funzionamento degli appalti pubblici di beni di rilevanza per la crisi a seguito di richieste degli Stati membri di agire per loro conto e potrà, altresì, raccomandare agli Stati membri di garantire la disponibilità di beni e servizi di rilevanza per la crisi agevolando l’ampliamento o la riconversione delle linee di produzione o accelerando l’autorizzazione di tali beni. La Commissione ha la possibilità di raccomandare agli Stati membri di agevolare la distribuzione mirata delle riserve strategiche. Nell’ambito della modalità di emergenza vengono messe a disposizione ulteriori misure straordinarie, che possono essere attivate solo nel rispetto di requisiti procedurali più rigorosi. A tal fine è previsto che la Commissione le attivi mediante un ulteriore atto di esecuzione della Commissione, a seguito dell’attivazione della modalità di emergenza (la cosiddetta “doppia attivazione”). Queste misure sarebbero sempre precedute da una consultazione con gli operatori industriali e da una richiesta volontaria. La doppia attivazione garantirebbe un adeguato bilanciamento dei poteri, assicurando che tali misure siano utilizzate solo in ultima istanza.

Le misure comprendono:

  • la possibilità per la Commissione di richiedere informazioni agli operatori economici mediante decisione vincolante
  • la possibilità per la Commissione di invitare le imprese ad accettare ordinativi classificati come prioritari di beni di rilevanza per la crisi, e in circostanze eccezionali, di imporre alle imprese di soddisfare tali richieste o di spiegare i gravi motivi a giustificazione di un rifiuto. Tra le misure rientrano anche deroghe mirate alla normativa armonizzata sui prodotti.

Attivazione e disattivazione delle modalità di vigilanza e di emergenza

La Commissione, assistita dal gruppo consultivo SMEI, può attivare la modalità di vigilanza nel mercato unico quando stabilisce che i criteri per questa modalità sono stati soddisfatti. A tal fine, dovrebbe adottare un atto di esecuzione della Commissione che attivi la modalità di vigilanza per una durata massima di sei mesi, con possibilità di proroga o disattivazione. L’atto di esecuzione della Commissione sarà soggetto alla procedura d’esame del Comitato, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

La Commissione, assistita dal gruppo consultivo, può inoltre proporre al Consiglio dell’Unione europea di attivare la modalità di emergenza nel mercato unico, se accerta che i criteri sono stati soddisfatti.  L‘attivazione della modalità di emergenza richiede un atto di esecuzione del Consiglio, adottato mediante la procedura di voto a maggioranza qualificata, giustificata dal carattere eccezionale della crisi e dai pertinenti strumenti di risposta alle crisi. La modalità di emergenza dovrebbe quindi essere attivata per un periodo di sei mesi, con possibilità di proroga o disattivazione, a seconda delle circostanze. 

Lo SMEI e la normativa armonizzata sui prodotti per migliorare la risposta alle crisi

Il pacchetto SMEI comprende una proposta di regolamento e una di direttiva che mirano a modificare le norme armonizzate stabilite da una serie di quadri settoriali vigenti dell’UE. Attualmente tali quadri non prevedono la possibilità di derogare alle norme armonizzate in caso di emergenza. Le nuove proposte mirano a introdurre tale possibilità modificando 14 direttive e 5 regolamenti. Tra questi 19 settori di prodotti rientrano, ad esempio, macchinari, fertilizzanti e materiali da costruzione.

Le modifiche che le proposte intendono introdurre ai quadri normativi pertinenti riguardano i seguenti aspetti:

  1. priorità data alla valutazione della conformità dei prodotti designati di rilevanza per la crisi dagli organismi notificati;
  2. possibilità per le autorità nazionali competenti di rilasciare autorizzazioni temporanee per prodotti di rilevanza per la crisi che a determinate condizioni non sono stati sottoposti alle procedure standard di valutazione della conformità;
  3. possibilità per i fabbricanti di allinearsi alle pertinenti norme internazionali e nazionali durante un’emergenza se non sono disponibili norme armonizzate e se le norme alternative garantiscono un livello di sicurezza equivalente;
  4. possibilità per la Commissione di adottare, mediante atti delegati, specifiche tecniche comuni, volontarie o obbligatorie per i prodotti di rilevanza per la crisi;
  5. priorità data alle attività di vigilanza sul mercato relative ai beni di rilevanza per la crisi.

Le proposte saranno ora discusse dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Dopo l’adozione da parte dei co-legislatori, i regolamenti entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.