Euribor manipolato, Tribunale di Milano contro la Cassazione: niente rimborsi ai cittadini

Dopo il Tribunale di Torino, anche quello di Milano respinge il ricalcolo, ponendosi contro l'orientamento della Cassazione

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Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

Sempre più tribunali stanno andando contro la decisione della Cassazione del 13 dicembre 2023 riguardante la manipolazione dell’Euribor da parte di un cartello di banche. Dopo la sentenza del Tribunale di Torino del 29 gennaio scorso, anche il Tribunale di Milano conferma le proprie posizioni, che sembrano ancora essere in netto contrasto con quanto stabilito dall’ordinanza della Cassazione.

Il caso dell’Euribor manipolato

Prima di raccontare la decisione del Tribunale di Milano, è bene spiegare prima l’antefatto.

La Commissione Europea nel dicembre 2013 confermò che il tasso Euribor, cioè un parametro che spesso viene utilizzato come punto di riferimento e base per calcolare il tasso da utilizzare per un mutuo a tasso variabile, era stato manipolato da diverse banche internazionali nel periodo 2005-2008, sanzionando un cartello a cui avevano partecipato Ubs, Rbs, Deutsche Bank, Citigroup e JP Morgan, violando così il principio della libera concorrenza.

Ma di questa storia se n’è ricominciato a parlare in Italia solo recentemente, quando il 13 dicembre 2023 la Corte di Cassazione ha stabilito la nullità del parametro Euribor e, di conseguenza, di tutti i pagamenti effettuati come interessi su mutui, finanziamenti e leasing collegati a tale tasso. Più precisamente, la Cassazione ha sancito il principio secondo cui “l’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione europea con decisione del 4 dicembre 2013 produce la nullità dei contratti ‘a valle’ che si richiamino per relationem al tasso manipolato”. Questa nullità riguarda i contratti stipulati prima o durante il periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, poiché risultano essere stati influenzati da manipolazioni condotte da un gruppo di banche internazionali.

Una decisione che potrebbe portare a un fenomeno di risarcimento di massa, coinvolgendo verosimilmente enti locali, aziende e cittadini privati. Di conseguenza, coloro che hanno pagato interessi nel periodo individuato come manipolato dalla Commissione Europea potrebbero partecipare a questo processo di risarcimento.

La decisione del Tribunale di Milano

Se la decisione della Cassazione aveva portato ai primi rimborsi, come a Trieste, è stata però smentita da due tribunali: quello di Torino nel gennaio 2024 e quella di Milano a marzo. Il giudice di Torino sostiene che i contratti di finanziamento stipulati con istituti di credito non coinvolti nell’intesa anti-concorrenziale non possono essere considerati come contratti “a valle” di un accordo illecito. Pertanto, ha respinto completamente le richieste di ricalcolo avanzate dal legale del mutuatario, il quale aveva visto un suo prestito ipotecario non onorato seguito da un pignoramento, e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali.

La sesta sezione del Tribunale delle imprese di Milano ha respinto invece una richiesta di ricalcolo relativa a due contratti di leasing, sostenendo che il leasing in questione non è collegato all’intesa vietata.

Il collegio giudicante ha dichiarato che l’ordinanza della Cassazione stabilisce che le decisioni della Commissione Europea sono considerate prova privilegiata dell’illecito antitrust e che, indipendentemente dal coinvolgimento dell’istituto convenuto nell’intesa illecita, qualsiasi contratto o negozio collegato a valle e che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte è soggetto alle stesse restrizioni.

Secondo il Tribunale, l’iter motivazionale non ha affrontato il caso specifico trattato dalla Commissione, e l’adesione all’orientamento della Consulta presenta alcune criticità. Nonostante la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea preveda la legittimazione all’azione di risarcimento del danno causato dalla manipolazione della concorrenza anche per coloro che hanno subito ricadute negative nella rinegoziazione dei loro contratti, l’azione risarcitoria dovrebbe essere limitata alle sole imprese coinvolte nel cartello.