Avete commesso errori nella compilazione della richiesta dell’assegno di accompagnamento? Nessun problema. Perché c’è la Cassazione pronta a difendervi.
In una sentenza di pochi giorni fa, la Corte di Cassazione ha fatto sapere che, in caso di errori o dimenticanze nel modulo per la richiesta dell’indennità di accompagnamento per una persona anziana non autosufficiente o invalida, l’indennità va comunque riconosciuta. L’unico requisito richiesto è che sia certificata la necessità di accompagnamento.
Purtroppo, il semplice riconoscimento di una invalidità, anche al 100%, non è sufficiente ad ottenere l’assegno di accompagnamento.
Il caso
La precisazione nasce dal caso di un rigetto da parte dell’Inps della domanda di indennità di accompagnamento a causa di una mancata informazione fornita nella compilazione.
Il richiedente si era infatti dimenticato di barrare sul modulo di richiesta una casella tra “persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” e “persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.
Cosa dice l’Inps
L’ordinanza n. 74/20 del 7 gennaio 2020, che fa riferimento anche alla sentenza n. 14412/2019 della stessa Cassazione, afferma che:
“In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda, non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”.
Dunque, se vi siete dimenticati di barrare sul modulo la casella che individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non rischiate di vedervi bocciato l’assegno. Quest’ultimo per il 2020 è per gli invalidi civili totali è pari a 520,29 euro, senza nessun limite di reddito.
È solo necessario mettere l’Inps nella condizione di valutare se sussiste il diritto ad ottenere l’indennità di accompagnamento, valutazione che va fatta sulla base delle effettive condizioni fisiche del richiedente.