Assegno al nucleo familiare: il caso della convivenza

Quali sono gli effetti sulla percezione degli assegni al nucleo familiare in caso di convivenza

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A decorre dal 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della Legge Cirinnà (L. 76/2016) che ha disciplinato le unioni civili dello stesso sesso e le convivenze di fatto, è stata ampliata la definizione del nucleo familiare a cui far riferimento per il diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare.

È la circolare esplicativa dell’Inps n. 84 del 5 maggio 2017, a fornire i chiarimenti circa gli effetti che tale Legge ha prodotto sulla prestazione a sostegno del reddito erogato in favore di detti soggetti.

L’Istituto stesso precisa che, ai fini della determinazione del reddito complessivo da prendere in considerazione in questo caso, può essere assimilato ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei “conviventi di fatto” che abbiano stipulato il “contratto di convivenza”, e solo se nello stesso contratto è definita con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune. Pertanto, le novità per i conviventi, riguardano solo le coppie che registrano un contratto di convivenza presso il comune e non le convivenze non registrate.

La convivenza di fatto quindi deve essere stabile e regolata da un “contratto di convivenza” che dovrà contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni.

In questo caso uno dei due componenti del nucleo familiare, con diritto a beneficiare della prestazione, potrà presentare domanda di ANF telematica al proprio datore di lavoro avendo cura di indicare anche il soggetto convivente e sarà tenuto a riportare altresì i suoi redditi, che concorreranno alla determinazione di quanto spettante; vi è infatti un situazione equiparata ad un “classico” nucleo familiare.

Nel caso invece di convivenza non definita da un contratto di convivenza che riporti i dati essenziali evidenziati, il soggetto convivente non rientrerà nella definizione di nucleo familiare e di conseguenza, non facendone parte, non dovrà essere inserito tra i componenti ed, al fine della verifica del requisito reddituale, non verranno presi in considerazione i suoi redditi; in questa fattispecie si viene infatti a configurare un nucleo familiare non “tradizionale”.

Facciamo ora un esempio pratico di una famiglia dove entrambi i genitori risiedono con i figli naturali legalmente riconosciuti, ma non sussiste un vincolo coniugale né risultano essere conviventi di fatto con stipula di un contratto di convivenza; sarà a questo punto necessario che uno solo dei due genitori si attivi per procedere alla preventiva richiesta telematica di autorizzazione alla percezione degli assegni familiari all’INPS, ed attenderne l’esito; solo successivamente potrà presentare la domanda di ANF telematica al proprio datore di lavoro, escludendo come componente del nucleo l’altro genitore non richiedente, la cui capacità economica sarà irrilevante anche per l’indicazione del reddito familiare.

A cura di Milena Scola
Consulente del Lavoro 

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