Libertà dei Media, la Commissione vuole proteggere pluralismo e indipendenza dell’informazione

La Commissione europea ha proposto lo European Media Freedom Act, un nuovo insieme di regole “per proteggere il pluralismo e l’indipendenza dei media nell’Unione”.

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

All’indomani della presa di posizione delle istituzioni dell’Unione europea nei confronti dell’Ungheria, rea anche di non garantire la libertà di espressione, compreso il pluralismo dei media, la Commissione europea propone lo European Media Freedom Act, una serie di norme per proteggere il pluralismo e l’indipendenza dei media nell’UE.

La Commissione presta costantemente attenzione a tutte quelle azioni che potrebbero minare l’informazione, la libertà e il pluralismo. Questa attività di monitoraggio avviene anche attraverso la relazione sullo Stato di diritto e altri strumenti quali l’Osservatorio del pluralismo dei media, inducendo alla realizzazione di diverse iniziative, tra cui una raccomandazione sulla sicurezza dei giornalisti e misure contro le azioni legali abusive tese a bloccare la partecipazione pubblica (pacchetto anti-SLAPP).

Il Regolamento europeo per la libertà dei media

Il Regolamento europeo per la libertà dei media era stato già annunciato dalla presidente Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione 2021 e acquisisce come base le relazioni sullo Stato di diritto della Commissione, la revisione della direttiva sui servizi di media audiovisivi, che prevede il coordinamento a livello dell’UE delle normative nazionali in materia di media audiovisivi, e le norme rivedute sul diritto d’autore.

La proposta rafforza la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione dei media, anche per quanto riguarda le disposizioni della direttiva AVMS.

Più specificamente istituisce un quadro per la cooperazione e l’assistenza reciproca tra le autorità di regolamentazione dei media e introduce un nuovo meccanismo per facilitare l’applicazione degli obblighi imposti dalla direttiva AVMS alle piattaforme per la condivisione di video.

Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito a norma della direttiva AVMS, sarà sostituito dal Comitato europeo per i servizi dei media, che gli subentrerà e che assumerà i compiti svolti dall’ERGA nell’ambito della direttiva AVMS in aggiunta ai nuovi compiti previsti dalla proposta.

La proposta e la raccomandazione che l’accompagna prendono, inoltre, spunto dalle disposizioni della direttiva AVMS sulla trasparenza della proprietà dei media.

La Commissione ha, inoltre, adottato una raccomandazione complementare con l’obiettivo di incoraggiare la creazione di garanzie interne per l’indipendenza editoriale.

Il Regolamento si fonda, inoltre, sulla legge sui servizi digitali e sulla legge sui mercati digitali, come pure sul nuovo codice di buone pratiche sulla disinformazione.

La proposta offre una tutela supplementare contro la rimozione ingiustificata da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi (oltre 45 milioni di utenti nell’UE) di contenuti mediatici prodotti secondo gli standard professionali.

Tali piattaforme dovranno adottare tutte le misure possibili per comunicare ai fornitori di servizi di media i motivi della sospensione dei contenuti prima che la sospensione abbia effetto.

È prevista una serie di garanzie affinché tale procedura di allarme rapido sia in linea con le altre priorità della Commissione, come la lotta alla disinformazione.

Eventuali reclami presentati dai fornitori di servizi di media devono essere trattati in via prioritaria da tali piattaforme. Per le piattaforme online di dimensioni molto grandi è inoltre previsto l’obbligo di presentare relazioni annuali.

A queste disposizioni si affianca un dialogo strutturato, organizzato dal comitato europeo per i servizi dei media, tra le piattaforme online di dimensioni molto grandi.

La proposta si basa su un’ampia consultazione dei portatori di interessi, compresa una consultazione pubblica.

Lo European Media Freedom Act punta, quindi, a garantire l’indipendenza e il finanziamento stabile dei media del servizio pubblico come pure la trasparenza della proprietà dei media e la distribuzione della pubblicità statale.

Vuole stabilire misure finalizzate alla tutela dell’indipendenza dei responsabili editoriali e alla divulgazione di conflitti di interesse.

Un regolamento accompagnato da raccomandazioni

L’atto proposto assume la forma di un regolamento contenente norme e garanzie comuni che saranno direttamente applicabili in tutta l’Unione europea dopo l’adozione dello strumento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il Regolamento è accompagnato da una raccomandazione contenente un catalogo delle migliori prassi volontarie segnalate dalle imprese del settore dei media e da altri portatori di interessi nello stesso settore, da discutere con loro al fine di tutelare ulteriormente l’indipendenza editoriale, contribuendo così ad aumentare la resilienza dei media alle sollecitazioni cui sono soggetti, ma tale strumento contiene anche raccomandazioni rivolte alle imprese del settore dei media e agli Stati membri per migliorare la trasparenza della proprietà dei media.

La raccomandazione si applicherà immediatamente e dovrebbe portare a sviluppi positivi nel mercato interno dei media nel breve termine.

Combinando un regolamento e una raccomandazione la Commissione si è posta come obiettivo la possibilità di tenere conto delle specificità della regolamentazione e dell’autoregolamentazione dei media a livello dell’UE e degli Stati membri.

Il Parlamento europeo e gli Stati membri dovranno ora discutere la proposta di regolamento della Commissione secondo la procedura legislativa ordinaria.

Una volta adottato dai co-legislatori, il regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La maggior parte delle disposizioni si applicherà 6 mesi dopo l’entrata in vigore del regolamento. Le disposizioni relative al comitato europeo per i servizi dei media si applicheranno già 3 mesi dopo l’entrata in vigore, onde porre le basi per un’attuazione efficace.

La Commissione incoraggerà le discussioni, in particolare nell’ambito del Forum europeo dei mezzi di informazione, sulle pratiche volontarie delle imprese del settore dei media connesse alla raccomandazione che accompagna la proposta.

Il Comitato europeo per i servizi dei media, insieme alla Commissione europea, garantirà l’applicazione coerente della legge europea per la libertà dei media e, più in generale, del quadro normativo unionale sui media.

Nel contesto delle misure nazionali che incidono sul funzionamento dei fornitori di servizi di media, i pareri del comitato saranno un elemento importante in qualsiasi decisione in merito alla violazione della legge da parte di uno Stato membro. Nei casi più gravi la Commissione avrebbe la facoltà di intervenire avvalendosi dei poteri conferitile dai trattati, tra cui l’avvio di procedure di infrazione.

La raccomandazione che accompagna la proposta legislativa non è vincolante. Tuttavia la Commissione monitorerà l’attuazione della raccomandazione da parte degli Stati membri e terrà discussioni nelle sedi pertinenti sulle azioni messe in campo dai portatori di interessi per darvi seguito.

Lo European Media Freedom Act, benefici e dettagli

Lo European Media Freedom Act farà sì che i media pubblici e privati possano operare più facilmente a livello transfrontaliero nel mercato interno dell’UE, senza pressioni indebite e nel contesto della trasformazione digitale dello spazio mediatico.

I benefici per le imprese di settore

Lo European Media Freedom Act rafforzerà la libertà editoriale delle imprese del settore e le proteggerà da misure nazionali ingiustificate, sproporzionate e discriminatorie, tutelando il pluralismo del panorama mediatico europeo. Le imprese del settore dei media beneficeranno anche di un sistema più equo e trasparente di assegnazione delle spese pubblicitarie statali.

Un insieme comune di norme per tutti gli operatori dell’UE garantirà maggiore certezza del diritto e una maggiore prevedibilità delle concentrazioni del mercato dei media, facilitando l’espansione delle attività degli operatori in tutto il mercato interno europeo.

Le imprese del settore potranno beneficiare di una concorrenza leale e di un migliore rendimento degli investimenti nell’ambiente digitale, anche attraverso nuove norme in materia di trasparenza sulla misurazione dell’audience e nuove garanzie in relazione alla rimozione dei contenuti dalle piattaforme online di dimensioni molto grandi.

I benefici per gli organi di informazione del servizio pubblico

I media del servizio pubblico svolgono un ruolo chiave nel garantire ai cittadini l’accesso alle informazioni. A causa della loro fonte di finanziamento, però, sono particolarmente esposti al rischio di ingerenze politiche.

Per questo motivo lo European Media Freedom Act presta particolare attenzione ai media del servizio pubblico e alle sfide cui devono far fronte proponendo che i finanziamenti erogati ai media del servizio pubblico siano adeguati e stabili, in modo da garantirne l’indipendenza editoriale.

Stabilisce, inoltre, che gli organi di informazione del servizio pubblico devono fornire una pluralità di informazioni e opinioni in modo imparziale. Per garantire maggiore indipendenza dalle ingerenze politiche di parte, il direttore e il consiglio di amministrazione dei media del servizio pubblico dovranno essere nominati con una procedura trasparente, aperta e non discriminatoria e potranno essere revocati solo in circostanze molto specifiche.

I benefici per i giornalisti e gli altri professionisti dei media

I giornalisti e i responsabili editoriali saranno protetti meglio da indebite ingerenze nelle decisioni editoriali e, nel caso dei media del servizio pubblico, avranno garanzie che il loro datore di lavoro disponga di finanziamenti adeguati e stabili per le attività future, conformemente alla loro missione di servizio pubblico.

La legge vieta, inoltre, espressamente l’uso di software spia ai danni dei media, dei giornalisti e delle loro famiglie e allo stesso modo, le norme proposte chiariscono che i giornalisti non devono essere perseguiti penalmente per avere tutelato la riservatezza delle proprie fonti.

La Raccomandazione, che accompagna la proposta, stabilisce un catalogo delle migliori prassi per rafforzare l’indipendenza editoriale e incoraggia le opportunità di formazione e il coinvolgimento dei giornalisti nel processo decisionale delle imprese del settore dei media.

Il Regolamento e la Raccomandazione integrano le misure finora adottate dalla Commissione a tutela dei giornalisti, come la raccomandazione sulla sicurezza dei giornalisti e la proposta di direttiva per proteggere i giornalisti e i difensori dei diritti da contenziosi abusivi (anti SLAPP).

Il Regolamento dispone che qualsiasi misura nazionale, sia essa di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, ad esempio la concessione di una licenza o di un’autorizzazione in grado di incidere sulle attività dei fornitori di servizi di media sul mercato interno sia giustificata, proporzionata, motivata, trasparente, obiettiva e non discriminatoria.

Il Comitato potrà intervenire, su richiesta della Commissione, formulando pareri sulle misure nazionali, comprese le proposte legislative adottate a livello nazionale; a sua volta, la Commissione avrà la possibilità di esprimere pareri propri su tali misure.

In caso di violazione della legge, la Commissione potrà intervenire avvalendosi dei poteri conferitile dai trattati, tra cui l’avvio di procedure di infrazione.

Il Comitato europeo per i servizi dei Media

La Commissione propone di istituire un Comitato europeo per i servizi dei media, costituito dalle autorità nazionali di regolamentazione dei media. Il comitato sostituirà e subentrerà al gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (ERGA), istituito a norma della direttiva UE sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS). Esso assolverà i suoi compiti in piena indipendenza.

Il Comitato coordinerà, inoltre, le misure normative nazionali relative ai media di paesi terzi che presentano un rischio per la sicurezza pubblica per garantire che tali media non eludano le norme applicabili nell’UE.

Il Comitato organizzerà anche un dialogo strutturato tra le piattaforme online di dimensioni molto grandi e il settore dei media per promuovere l’accesso a diverse offerte mediatiche e monitorare il rispetto da parte delle piattaforme delle iniziative di autoregolamentazione

Il Comitato, in particolare:

  • promuoverà l’applicazione efficace e coerente della legge europea per la libertà dei media e, in generale, del quadro normativo UE sui media;
  • fornirà consulenza specialistica sugli aspetti normativi, tecnici o pratici della regolamentazione dei media;
  • esprimerà pareri sulle misure nazionali e sulle concentrazioni del mercato dei media che possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, anche incidendo sulla libertà e sul pluralismo dei media;
  • promuoverà la cooperazione e l’efficace scambio di informazioni, esperienze e migliori prassi tra le autorità nazionali di regolamentazione dei media.

Il Comitato svolgerà un ruolo specifico nella lotta alla disinformazione, comprese le ingerenze e la manipolazione delle informazioni da parte di attori stranieri. Coordinerà le misure nazionali relative ai servizi di media erogati da fornitori di servizi di media stabiliti al di fuori dell’Unione che si rivolgono al pubblico dell’Unione e presentano rischi per la sicurezza e la difesa pubbliche.

Il Regolamento prevede, inoltre, un meccanismo di assistenza reciproca nel caso in cui un’autorità di regolamentazione abbia bisogno dell’aiuto dell’autorità di un altro Stato membro nell’affrontare situazioni che rappresentano un rischio per il mercato interno o la sicurezza pubblica.

Per quanto attiene il controllo delle norme relative agli organi di informazione del servizio pubblico, spetta a ciascuno Stato membro designare una o più autorità od organismi indipendenti, che possono essere diversi dalle autorità di regolamentazione dei media: questo approccio mira a tenere conto delle specificità nazionali relative alla vigilanza dei media del servizio pubblico.

Il Comitato non è responsabile del controllo di altre disposizioni della legge relative ai diritti e ai doveri dei fornitori di servizi di media, comprese le pubblicazioni di carattere giornalistico.

Responsabilità dei Media

Il regolamento comprende una serie di nuovi diritti a tutela dei media, ma comporta anche un insieme molto preciso di responsabilità.

La proprietà dei Media deve essere trasparente.

Questo requisito si basa sulla vigente legislazione dell’UE che si applica alle società in generale, in materia di diritto societario e norme antiriciclaggio.

I Media adotteranno anche misure che ritengono appropriate al fine di garantire l’indipendenza delle singole decisioni editoriali e di divulgare qualsiasi conflitto di interessi effettivo o potenziale.

I media hanno la piena libertà di stabilire le misure più adatte in base al loro modello aziendale, alle loro dimensioni e ad altre caratteristiche specifiche. Per accrescere la trasparenza e la fiducia e per tutelare l’interesse pubblico, il Regolamento impone loro di attenersi agli importanti principi appena ricordati.

L’atto per la libertà dei Media non vieta le concentrazioni sul mercato dei Media, né fissa soglie specifiche al riguardo, ma fornisce un quadro relativo alle norme e alle procedure nazionali per la valutazione delle concentrazioni del mercato dei media che possono avere un impatto significativo sul pluralismo dei mezzi d’informazione e sulla loro indipendenza editoriale.

Obiettivo della proposta è garantire il buon funzionamento del mercato interno dei Media.

Ferme restando le norme applicabili in materia di concorrenza, il regolamento garantirà che gli Stati membri valutino le concentrazioni del mercato dei media che possono avere un impatto significativo sul pluralismo dei mezzi d’informazione e sulla loro indipendenza editoriale. Ciò avverrà sulla base di criteri definiti in anticipo che tengano conto di una serie di elementi, tra cui gli effetti sulla formazione dell’opinione pubblica, le garanzie di indipendenza editoriale e la sostenibilità economica.

Il Comitato avrà la facoltà di formulare pareri sui progetti di valutazione elaborati dalle autorità nazionali di regolamentazione in merito alle concentrazioni del mercato dei media in grado di incidere sul funzionamento del mercato interno. Potrebbe inoltre emettere un parere anche in assenza di tale valutazione a livello nazionale o senza che un’autorità od organismo nazionale lo abbia consultato.

Uso di software spia ai danni dei giornalisti

Il Regolamento vieta l’uso di software spia ai danni dei media, dei giornalisti e delle loro famiglie e limita le eventuali eccezioni ai motivi di sicurezza nazionale, che sono di competenza degli Stati membri, o alle indagini su un gruppo ristretto di reati gravi come il terrorismo, il maltrattamento di minori o l’omicidio. In tali circostanze, il Regolamento precisa molto chiaramente che il ricorso ai software spia deve essere debitamente giustificato caso per caso nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali e circoscritto a situazioni in cui nessun altro strumento investigativo sarebbe adeguato. A tale riguardo la legge prevede pertanto nuove garanzie concrete a livello dell’UE.

I giornalisti presi di mira avrebbero il diritto di chiedere una tutela giurisdizionale effettiva da parte di un giudice indipendente negli Stati membri coinvolti.

Ogni Stato membro dovrà inoltre designare un’autorità indipendente incaricata di ricevere le denunce dei giornalisti in relazione all’uso di software spia nei loro confronti.

Tali autorità indipendenti formuleranno, entro tre mesi dalla richiesta, un parere in merito al rispetto delle disposizioni della legge per la libertà dei media.

La pubblicità statale

Nel settore dei media la pubblicità statale è un’importante fonte di introiti e gli operatori del mercato dovrebbero beneficiare di pari opportunità di accesso a tale risorsa.

Per quanto riguarda le inserzioni pubblicitarie delle autorità pubbliche a livello nazionale, regionale o delle autorità locali delle città con oltre 1 milione di abitanti e delle imprese statali, il Regolamento impone che siano assegnate ai media in maniera trasparente, obiettiva, proporzionata e non discriminatoria.

L’obiettivo è ridurre al minimo i rischi che i fondi pubblici e le altre risorse statali siano mobilitati per servire interessi di parte e promuovere una concorrenza leale nel mercato interno dei media.

Le autorità pubbliche e le imprese statali dovranno pubblicare ogni anno informazioni sulla spesa pubblicitaria destinata ai fornitori di servizi di media, compresi i nomi dei fornitori di servizi di media presso i quali sono stati acquistati i servizi pubblicitari e gli importi spesi (importo annuo e importo per fornitore).

Il nuovo diritto di personalizzazione dell’offerta dei media audiovisivi

Il Regolamento introduce un diritto di personalizzazione dell’offerta dei media sui dispositivi e sulle interfacce utilizzati per accedere ai servizi di media audiovisivi, come i televisori connessi.

Gli utenti avranno perciò la possibilità di modificare le impostazioni predefinite e adattarle alle proprie preferenze. Si applicherà, ad esempio, all’hardware (basti pensare ai telecomandi) o al software (scorciatoie, applicazioni e zone di ricerca).

Nell’immetterli sul mercato, i fabbricanti e gli sviluppatori dovranno garantire che tali dispositivi e interfacce utente dispongano di una funzionalità che consenta agli utenti di esercitare liberamente e agevolmente tale diritto.

Le norme non incideranno sulla capacità degli Stati membri di garantire che sia dato debito rilievo ai servizi di media audiovisivi di interesse generale (articolo 7 bis della direttiva AVMS riveduta).

La misurazione dell’audience

La misurazione dell’audience è di fondamentale importanza per gli ecosistemi mediatici e pubblicitari, in quanto aiuta a calcolare i prezzi della pubblicità e quindi a ripartire ulteriormente gli introiti pubblicitari e la relativa pianificazione, produzione o distribuzione di contenuti da parte dei fornitori di servizi di media.

Prendendo le mosse dalla legge sui mercati digitali, il regolamento prevede che i fornitori di strumenti per la misurazione dell’audience forniscano ai fornitori di servizi di media e agli inserzionisti informazioni dettagliate sulla metodologia utilizzata. La legge per la libertà dei media obbligherà inoltre le autorità di regolamentazione a incoraggiare l’elaborazione di codici di condotta per i fornitori di strumenti di misurazione dell’audience onde promuovere la trasparenza, l’inclusività e la non discriminazione.

Con le nuove regole di misurazione dell’audience, le imprese del settore dei media potranno beneficiare di una concorrenza leale e di un migliore rendimento degli investimenti nell’ambiente digitale.