Assegno unico, tutti i chiarimenti nella nuova circolare Inps

Assegno unico al via il 1° marzo: le regole per il calcolo e l’erogazione mensile che spetta anche ai nonni. Vediamo in quali casi

Foto di Emanuela Galbusera

Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

Mancano poche settimane all’esordio dell’assegno unico e universale per i figli a carico, il sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età.

Finora sono 1,75 milioni le domande arrivate all’Inps per 2,897 milioni di figli. Lo fa sapere l’Istituto che ha pubblicato la circolare n. 23 del 9 febbraio con le istruzioni dettagliate su requisiti, tempi e modalità per chiedere il nuovo beneficio, che riguarda 7 milioni di famiglie per 11 milioni di figli.

Assegno unico al via il 1° marzo

L’assegno unico parte a marzo e sarà erogato a domanda e a cadenza mensile. Se si fa domanda entro giugno si ottengono gli arretrati. L’importo che si ottiene è legato all’Isee ma se non si presenta si ha diritto comunque, facendo la domanda, a 50 euro per ogni figlio.

Per le domande inviate entro il 30 giugno 2022, in assenza di Isee valido al momento della presentazione dell’istanza, si terrà conto dell’attestazione eventualmente presentata successivamente in sede di conguaglio nei mesi di gennaio e febbraio dell’anno successivo. Nessun conguaglio invece per le domande presentate dal 1° luglio, per le quali l’assegno unico sarà erogato dal mese successivo sulla base dell’Isee presente al momento di invio.

Anche per i nonni

L’assegno unico spetta alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni fino a 21 anni, a patto che risultino a carico e nel nucleo familiare indicato ai fini Isee.

Possono accedervi anche i nonni per i nipoti, in caso di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare.

L’assegno unico per i maggiorenni è riconosciuto dall’Inps solo in caso di impegno, da parte dei giovani dai 18 ai 21 anni, in percorsi di studio o formazione. Spetta anche in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio.
Nessun limite di età è invece prevista per i figli disabili a carico.

L’importo

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili che spetta in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro e si riduce gradualmente, fino a raggiungere un valore pari a 50 euro con ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Per ciascun figlio maggiorenne, fino al compimento del ventunesimo anno di età, è previsto un importo pari a 85 euro mensili in misura piena per un Isee pari o inferiore a 15.000 euro che si riduce fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Le maggiorazioni

Inoltre è possibile applicare e cumulare le seguenti maggiorazioni;
  • figli successivi al secondo: da 85 a 15 euro mensili;
  • figli con disabilità: da 105 a 85 euro mensili;
  • per ciascun figlio maggiorenne di età fino a 21 anni con disabilità (di grado almeno medio): 80 euro mensili;
  • madri di età inferiore a 21 anni: 20 euro mensili per ciascun figlio;
  • genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: da 30 a 0 euro mensili.

Per le annualità 2022, 2023 e 2024, si applica una maggiorazione transitoria nel caso in cui:

  • l’Isee non superi 25.000 euro;
  • nel 2021 sia stato percepito l’assegno al nucleo familiare.

Esempi di calcolo

Nucleo con tre figli minorenni, ISEE fino a 15.000 euro ed entrambi i genitori titolari di reddito da lavoro.
Si avrà l’importo di 175,00 euro per ciascun figlio, a cui si aggiungono la maggiorazione di 85,00 euro per il terzo figlio e l’importo di 30,00 euro per ciascun figlio previsto per i genitori lavoratori, per un totale mensile spettante (sulla base dell’articolo 4) di euro 700,00. In assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a euro 40.000, l’importo spettante al medesimo nucleo sarà pari ad euro 165,00.

Nucleo con tre figli di cui 2 minorenni e uno maggiorenne che frequenta un corso di laurea, ISEE pari a 20.000 euro.
Si avrà l’importo di 150,00 euro per ciascun figlio minorenne e 73,00 euro per il maggiorenne. Nell’ipotesi di disabilità grave del figlio minorenne si aggiunge l’importo di 95 euro. In considerazione della numerosità del nucleo, si aggiungono ulteriori 71 euro. Il totale mensile spettante (sulla base dell’articolo 4) sarà pari a 539 euro.

Come fare domanda

La domanda di assegno unico e universale è presentata a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno con riferimento al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo:
  • da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio;
  • dal figlio maggiorenne per sé stesso;
  • dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato.

Nell’ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

La domanda si presenta online con procedura semplificata accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS o tramite patronato.

L’assegno è corrisposto dall’Inps in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero, se questi seleziona la ripartizione in pari misura tra genitori, potrà inserire nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore.
I dati di pagamento del secondo genitore potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS

Come riceverlo

L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità:

  • accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (IBAN) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA (Single Euro Payments Area). Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
    – conto corrente bancario;
    – conto corrente postale;
    – carta di credito o di debito dotata di codice IBAN;
    – libretto di risparmio dotato di codice IBAN;
  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.