La maggiorazione dell’assegno unico per i figli a carico non riguarda solo i nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano, ma anche quelli in cui uno dei due viene a mancare, per un anno dal decesso.
E’ la novità introdotta dall’Inps con il messaggio 724 del 17 febbraio 2023: il bonus previsto nel caso di due genitori con redditi da lavoro viene esteso anche ai nuclei familiari con genitori vedovi. Spetta nell’annualità in cui si è verificata la morte del genitore lavoratore e non necessita di domanda, ma viene attribuita in maniera automatica per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2022.
Assegno unico, la novità per i genitori vedovi
L’Inps ricorda che per le famiglie con due genitori lavoratori è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. L’importo spetta in misura piena per Isee pari o inferiore a 15 mila euro, si riduce gradualmente all’aumentare dei livelli di Isee, fino ad annullarsi in corrispondenza di un Isee pari a 40 mila euro, soglia superata la quale non spetta alcuna maggiorazione.
In linea di principio, spiega l’Istituto, la maggiorazione non può essere richiesta laddove la domanda sia presentata per un nucleo composto da un solo genitore anche se lavoratore. C’è un’eccezione: il bonus per il secondo percettore di reddito verrà erogato d’ufficio ai nuclei vedovili, tenuto contro della loro maggiore fragilità, su conforme parere del Ministero del Lavoro.
Questa la nota dell’Inps: “tenuto conto della maggiore fragilità dei nuclei vedovili il bonus viene erogato d’ufficio per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’Assegno.”
Assegno unico per genitori vedovi, non occorre fare domanda
Per avere la maggiorazione non è necessario fare domanda. L’Inps comunica che è erogato d’ufficio il bonus per il secondo percettore di reddito ai nuclei vedovili per i decessi del genitore lavoratore che si sono verificati nell’anno di competenza in cui è riconosciuto l’assegno.
Pertanto, per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2022, la maggiorazione in esame sarà applicata fino al mese di febbraio 2023 e cesserà di essere erogata a decorrere dalla rata di assegno – qualora spettante – per la mensilità di marzo 2023.
Tale prassi troverà applicazione anche per le future annualità di erogazione dell’assegno; pertanto, il decesso del genitore lavoratore nel corso dell’annualità di fruizione dell’assegno non comporta la perdita del bonus sino alla conclusione dell’annualità della prestazione stessa.