La Carta europea della disabilità si colloca tra le misure adottate su base volontaria dagli Stati membri per il raggiungimento di obiettivi strategici dell’Unione Europea 2010-2020 in materia di disabilità. E’ una tessera che permette l’accesso alle persone con disabilità a tutta una serie di servizi gratuiti o scontati, in coerenza e reciprocità con gli altri Paesi dell’UE, per contribuire alla piena inclusione delle persone con disabilità nella vita sociale delle comunità.
Il Decreto del 6 novembre 2020 del Presidente del Consiglio dei ministri Draghi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Giovannini, e il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo Franceschini definisce i criteri per il rilascio della Disability Card in Italia determinando le modalità per l’individuazione degli aventi diritto e per la sua realizzazione e distribuzione.
Indice
Come ottenere servizi gratis o sconti
La presentazione della Disability Card esonera dall’esibizione di altre certificazioni che attestino l’appartenenza alle categorie disabili ammesse e consente direttamente l’accesso agevolato a beni o servizi. I titolari della Carta possono ottenere le agevolazioni previste esibendola, senza ulteriori formalità o richieste da parte di Amministrazioni dello Stato o dei soggetti pubblici e privati che hanno sottoscritto le convenzioni, salvo la verifica della titolarità.
Le agevolazioni sono attivate mediante protocolli d’intesa o convenzioni tra l’Ufficio per le politiche a favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e i soggetti pubblici o privati, coerenti con i requisiti e le finalità dell’iniziativa.
Come avere la Disability Card e chi la rilascia
La Carta viene rilasciata dall’INPS e attesta i soggetti in condizione di disabilità o non autosufficienti. Il decreto attribuisce il ruolo chiave all’INPS di verifica della corrispondenza delle informazioni rese nella domanda del cittadino ai requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili presso i propri archivi.
Una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti, l’Istituto affida la produzione della Disability Card, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, attraverso un gestore esterno del servizio di consegna, provvede, nei 60 giorni successivi alla richiesta, alla distribuzione della Carta ai richiedenti presso l’indirizzo di recapito.
L’elenco delle categorie che possono richiedere la Disability Card
La Disability Card verrà rilasciata dall’Inps a tutti i soggetti in condizione di disabilità, media, grave e di non autosufficienza.
Si attendono tutti i dettagli che verranno specificati nei prossimi mesi, ma intanto è possibile ipotizzare uno schema elaborato dal Centro Studi Giuridici Handylex, suggerito anche sul sito ufficiale della Disability Card e quindi da considerarsi attendibile, salvo ulteriori modifiche:
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni:
- disabili medi: Invalidi 67=>99%;
- disabili gravi: Inabili totali;
- non autosufficienti: Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all’indennità di accompagnamento.
Invalidi civili minori di età:
- disabili medi: Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (diritto all’indennità di frequenza);
- disabili gravi: Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30;
- non autosufficienti: Minori di età con diritto all’indennità di accompagnamento.
Invalidi civili ultra 65enni:
- disabili medi: Ultra 65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67=>99%;
- disabili gravi: Ultra 65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100%;
- non autosufficienti: Cittadini ultra 65eni con diritto all’indennità di accompagnamento.
Ciechi civili:
- disabili medi: Art 4 L. 138/2001;
- disabili gravi: Ciechi civili parziali;
- non autosufficienti: Ciechi civili assoluti.
Sordi civili:
- disabili medi: Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica;
- disabili gravi: Sordi pre-linguali.
INPS:
- disabili medi: Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 – D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8);
- disabili gravi: Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8);
- non autosufficienti: Inabili con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa.
INAIL:
- disabili medi: Invalidi sul lavoro 50=>79% e 35=>59%;
- disabili gravi: Invalidi sul lavoro 80=>100% e >59%;
- non autosufficienti: Invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa e Invalidi sul lavoro con menomazioni dell’integrità psicofisici.
INPS gestione ex INPDAP:
- disabili medi: Inabili alle mansioni;
- disabili gravi: Inabili (L. 274/1991, art. 13 – L. 335/95, art. 2).
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra:
- disabili medi: Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71=>80%);
- disabili gravi: Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81=>100%);
- non autosufficienti: Invalidi con diritto all’assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81).
Handicap:
- disabilità grave: Art 3 comma 3 L.104/92.