Anticipo TFS e TFR, online la piattaforma per la domanda

È online la piattaforma per la richiesta dell’anticipo di TFS e TFR. Il servizio fornisce tutte le indicazioni operative per usufruire dell’accordo quadro con Abi

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

È on line la piattaforma, in via di implementazione, per la richiesta dell’anticipo di TFS e TFR. Il servizio fornisce tutte le indicazioni operative per usufruire dell’accordo quadro con Abi, anche questo in fase di completamento.

Chi può richiedere l’anticipo TFS/TFR

Può richiederlo l’ex pubblico dipendente – cessato dal servizio alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e il personale degli enti pubblici di ricerca – che ha o ha avuto accesso al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti:

  • Quota 100
  • pensione anticipata
  • pensione di vecchiaia.

L’importo massimo dell’anticipo è pari a 45mila euro, al lordo degli interessi. Il tasso d’interesse applicato è determinato secondo quanto previsto dall’art. 4 dell’Accordo quadro. Il tasso di interesse annuo è fisso e pari al rendimento medio dei titoli pubblici (il cosiddetto Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40%. Il tasso d’interesse non potrà comunque essere inferiore a 0,40%.

Gli interessi dovuti sono calcolati in base al regime di capitalizzazione semplice. La banca non può applicare all’anticipo TFS/TFR commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse stabilito.

Documenti da presentare

Questi i documenti necessari per presentare la domanda:

  • richiesta di finanziamento contro cessione pro solvendo dell’indennità di fine servizio comunque denominata – Proposta contrattuale di finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio comunque denominata ex art. 23, del dl n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.a 26.
  • domanda di anticipo della liquidazione del TFS/TFR.
  • autocertificazione dello stato di famiglia.

Ai fini della richiesta della certificazione del diritto all’anticipazione, se l’ente che eroga il trattamento è l’INPS, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del portale dell’Istituto.

A chi presentare la domanda di anticipo

L’interessato dovrà richiedere all’ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all’anticipazione.

Se l’ente che eroga il trattamento è l’Inps, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell’apposita sezione del portale dell’Istituto.

Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione, la domanda di certificazione del diritto all’anticipo sarà presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.

Quanto tempo serve

L’ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, rilascerà:

  • la certificazione del diritto al trattamento e il suo ammontare complessivo, indicando le date di riconoscimento dei singoli importi annuali e le eventuali precedenti operazioni di cessione sul trattamento stesso;
  • il rigetto della domanda di certificazione, qualora non sia accertato il possesso dei requisiti;
  • l’indirizzo PEC al quale indirizzare le necessarie comunicazioni.

Il richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, dovrà poi presentare la domanda di anticipo del TFS/TFR alla banca, allegando i seguenti documenti:

  • la certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR,
  • la proposta di contratto di anticipo predisposta dalla banca;
  • la dichiarazione sullo stato di famiglia;
  • i riferimenti del conto corrente sul quale accreditare l’importo finanziato.

La banca, una volta accettata la proposta, comunica all’ente erogatore l’accettazione. L’ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo.

Qualora, a seguito delle verifiche, l’ente erogatore comunichi alla banca un importo minore di quello precedentemente certificato, a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate, la proposta di contratto di anticipo decade e il richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.

La banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal richiedente.

Il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico. L’indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.