Con la circolare n. 38 dell’8 marzo 2022, l’Inps ha reso noti i nuovi requisiti validi – a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 – per la pensione anticipata e per coloro che hanno diritto alla stessa dopo il definitivo abbandono di Quota 100. A seguito delle modifiche introdotte dalla Manovra, che ha coordinato la previgente disciplina, l’Istituto ha voluto così fornire le istruzioni in merito all’applicazione delle nuove disposizioni.
Pensione anticipata, come cambiano i requisiti nel 2022
Come spiegato dall’Inps, il decreto legge n. 4/2019 aveva introdotto, in via sperimentale, un meccanismo di uscita anticipata dal lavoro che riconosceva la pensione a chi perfezionava, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021: un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni (cd. Quota 100). Tali condizioni valevano per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Istituto, nonché alla Gestione separata, purché avessero perfezionato i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2021. Chi, entro tale data, ha raggiunto la quota richiesta può comunque esercitare anche successivamente al 2021 questa opzione di pensionamento anticipato.
Successivamente, però, la Legge di Bilancio ha cambiato le carte in tavola introducendo la cd. “Quota 102“, e ha integrato così la disciplina relativa alla pensione “Quota 100” modificando i requisiti in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata nell’anno 2022. Anche in questo caso, il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato successivamente alla predetta data. Pertanto, se il prossimo anno (o negli anni successivi) il Governo dovesse intervenire sulla questione, chi matura il diritto alla pensione oggi potrà esercitarlo – alle stesse condizioni – anche in futuro.
Quota 102: i tempi di riconoscimento e versamento della pensione anticipata nel 2022
Tenuto conto che Quota 102 può essere richiesta – come già anticipato – dai soggetti che maturano 38 anni di anzianità contributiva dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, bisogna specificare anche che tale trattamento pensionistico decorre trascorsi i seguenti termini:
- 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi;
- 6 mesi dalla maturazione dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni.
I lavoratori che invece hanno perfezionato i requisiti, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, per la pensione Quota 100, possono conseguire il relativo trattamento pensionistico in qualsiasi momento, anche successivo alle predette date, al ricorrere delle condizioni previste.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Inoltre, il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata Quota 102 può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso l’AGO, le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’Inps, nonché la Gestione Separata. La titolarità di una pensione diretta a carico di una delle predette forme di assicurazione obbligatoria, comunque, preclude l’esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi.