Non solo Quota 100, con l’entrata in Gazzetta Ufficiale del decretone, l’Inps ha dato il via in modo ufficiale anche alle domande per richiedere Opzione donna, l’altro scivolo pensionistico anticipato, per alcune categorie di lavoratrici che ne hanno ovviamente i requisiti.
Opzione donna, le novità
Il Decreto pensioni e reddito di cittadinanza del 28 gennaio 2019 rinnova Opzione donna anche per il 2019.
Grazie a questa proroga le lavoratrici donne in possesso di almeno 35 anni di contributi maturati e un’età anagrafica di 58 anni (se dipendenti) e 59 anni (se autonome) possono accedere a questa opportunità di uscita da lavoro anticipata. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita.
Come fare domanda
La domanda può essere presentata utilizzando i servizi Inps online, oppure rivolgendosi a patronati e centri di assistenza fiscale (CAF), oppure chiamando il contact center INPS (803164 da telefono fisso, 06164164 da mobile).
Per chi sceglie la modalità telematica sono necessarie le credenziali di accesso (PIN INPS, oppure SPID o carta nazionale dei servizi). Occorre poi seguire questo percorso:
- andare sulla pagina dedicata a “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- scegliere l’opzione “nuova domanda” dal menù di sinistra e poi selezionare la voce relativa alla tipologia di domanda che si presenta;
- a quel punto selezionare l’opzione “per la pensione anticipata c.d. Opzione donna”;
- proseguire cliccando su: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Contributivo sperimentale lavoratrici”;
- infine selezionare, in tutti e tre i casi, il Fondo e la Gestione di liquidazione.
Le domande possono essere presentate dai lavoratori iscritti alle Gestioni private, alla Gestione pubblica e alla Gestione spettacolo e sport, anche al fine di chiedere, per la pensione quota 100, il cumulo dei periodi assicurativi.
Decorrenza pensione
Nella circolare viene specificato che le lavoratrici che hanno i requisiti come sopra riportato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi:
- 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Lavoratrici del comparto scuola
Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei prescritti requisiti, possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre e dal 1° novembre 2019.
Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile. La decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al giorno successivo al 30 gennaio 2019, giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto.