Pensioni: la reversibilità spetta anche al coniuge separato senza mantenimento

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, dando ragione a una vedova di Forlì che aveva impugnato i precedenti verdetti

Foto di QuiFinanza

QuiFinanza

Redazione

QuiFinanza, il canale verticale di Italiaonline dedicato al mondo dell’economia e della finanza: il sito di riferimento e di approfondimento per risparmiatori, professionisti e PMI.

Al coniuge separato che non ha mai ricevuto l’assegno di mantenimento va corrisposta la pensione di reversibilità. Alla morte dell’ex marito, la vedova separata – e che non riceve l’assegno di mantenimento – ha comunque diritto alla reversibilità. È irrilevante, dunque, il fatto che il coniuge separato non vanti alcun diritto agli alimenti nei confronti dell’ex defunto.

La sentenza della Cassazione

Lo stabilisce la Corte di Cassazione, che ha dato ragione ad una vedova di Forlì che aveva impugnato i precedenti verdetti negativi in proposito. Secondo quest’ultima, alla luce della costante giurisprudenza, la pensione di reversibilità è riconosciuta:

  • non solo al coniuge in favore del quale il coniuge defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento;
  • ma anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge (separato o non).

Equiparazione per i separati

Eliminata la norma che esclude dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato, tale pensione va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito. Quest’ultimo è dunque equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) e in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte”.