Inps: le tre vie per la pensione anticipata

Il decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 ha introdotto alcune novità in merito alle regole per andare in pensione.

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Paolo Viganò

Giornalista di attualità politico-economica

Classe 1974, giornalista professionista dal 2003, si occupa prevalentemente di politica, geopolitica e attualità economica, con diverse divagazioni in ambito sportivo e musicale.

L’Inps ha pubblicato sul proprio sito una brochure che illustra e riassume le possibilità e le alternative a disposizione dei lavoratori che stanno per accedere alla pensione.

Le soluzioni sono 3:

  • Quota 100 (ancora fino al 31-12-2021)
  • Pensione anticipata
  • Opzione donna

Vediamole nel dettaglio, in attesa di capire quali soluzioni partorirà il dialogo fra governo e parti sociali per la riforma globale del sistema previdenziale post quota 100.

Quota 100

È una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, i requisiti prescritti dalla legge. Come noto è stata oggetto di sperimentazione triennale a partire dal governo Conte 1, come misura ‘bandiera’ di Salvini e della Lega. Alla fine di quest’anno andrà in soffitta, dopo aver fatto registrare poche adesioni e dopo essere stata bocciata dalla Corte dei Conti.

La prestazione spetta ai lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) – che comprende il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) e le gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) – e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, gestite dall’INPS, nonché ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

Alla prestazione non può accedere il personale appartenente alle Forze armate, il personale delle forze di Polizia e di Polizia penitenziaria, il personale operativo del corpo nazionale dei Vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.

Come funziona? I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019;

  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).
  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta “finestra”).

Con riferimento ai predetti lavoratori ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della “finestra”.

Con riferimento ai lavoratori dipendenti, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di unagestione esclusiva dell’AGO (ad esempio Gestione Separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari ecc.), la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della “finestra”.

Ai fini del conseguimento della pensione Quota 100 è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. I soggetti possono richiedere la pensione Quota 100 se in possesso, nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

La pensione Quota 100 non è cumulabile con i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa, svolta anche all’estero, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. La domanda di pensione Quota 100 può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato, denominato “Domanda di pensione di anzianità/anticipata Quota 100”.

Pensione anticipata

La pensione anticipata è il trattamento di pensione che consente ai lavoratori che hanno maturato un determinato requisito contributivo di conseguire l’assegno pensionistico prima di aver compiuto l’età prevista per la pensione di vecchiaia.

La pensione anticipata è in vigore dal 1° gennaio 2012 (articolo 24, commi 10 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e ha sostituito la precedente Pensione di anzianità che è rimasta accessibile per coloro che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2011, ovvero, per i destinatari delle cd. norme di salvaguardia.

La pensione anticipata è prevista per gli iscritti:

  • all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che include il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;
  • alla Gestione Separata INPS;
  • alle forme sostitutive dell’AGO, come ad esempio il Fondo Volo (per i dipendenti da aziende di navigazione aerea) e la Gestione sport e spettacolo (per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti);
  • alle forme esclusive dell’AGO, come ad esempio le Gestioni dei dipendenti pubblici (dipendenti dello Stato, degli enti locali, del settore sanità, ufficiali giudiziari e gli insegnanti d’asilo dipendenti dei comuni, delle scuole elementari parificate).

Possono richiedere la pensione anticipata i soggetti in possesso del requisito contributivo di 41 anni e 10 mesi (pari a 2.175 settimane) se donne, 42 anni e 10 mesi (pari a 2.227 settimane) se uomini.

In base alle norme vigenti, tale requisito (in vigore dal 1° gennaio 2016) è previsto fino al 31 dicembre 2026.

La domanda di pensione anticipata può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare domanda tramite sempre Contact center o patronato.

Opzione donna

La cosiddetta “Opzione donna” è un trattamento pensionistico calcolato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed erogato, a domanda, in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome che hanno maturato i requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2020. Possono accedere alla pensione con opzione donna le lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2020, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).

Ai fini del conseguimento della pensione è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratrice autonoma. La domanda va presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. In alternativa, si può fare la domanda tramite Contact center oppure enti di patronato e intermediari dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.