Devo andare in mediazione: l’avvocato è necessario?

Per andare in mediazione serve l’avvocato? Non sempre, ma senza assistenza l’accordo può non essere esecutivo e richiedere l’intervento del giudice

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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La convocazione in mediazione arriva prima della causa, spesso dopo mesi di trattative stragiudiziali che non hanno portato a nulla. In molte controversie civili è un passaggio obbligato perché senza questo tentativo, il giudizio non può iniziare. Ma in mediazione l’avvocato è necessario oppure si può partecipare senza assistenza legale?

Gli artt. 5 e 8 del D.lgs. 28/2010 collegano la procedura all’assistenza dell’avvocato, soprattutto se la mediazione è condizione di procedibilità. L’art. 12, però, disciplina anche l’ipotesi opposta: l’accordo concluso senza difensore resta valido, ma non è immediatamente esecutivo e richiede l’omologa del tribunale.

Chi si presenta senza assistenza entra comunque nella procedura, ma rischia di firmare un accordo che non produce effetti immediati o che dovrà essere rimesso al giudice.

Mediazione senza avvocato: si può fare o si rischia l’improcedibilità della causa?

La possibilità di partecipare alla mediazione senza avvocato cambia in base alla controversia.
Quando la mediazione è prevista come condizione di procedibilità ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D.lgs. 28/2010, il tentativo è obbligatorio. Rientrano, ad esempio:

  • condominio;
  • diritti reali (immobili);
  • divisioni e successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione, comodato, affitto d’azienda;
  • responsabilità medica e sanitaria;
  • diffamazione a mezzo stampa o altri mezzi di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

In queste materie, l’art. 8 del D.lgs. 28/2010 richiama la partecipazione con l’assistenza dell’avvocato. L’art. 12 disciplina però anche l’ipotesi opposta: l’accordo concluso senza difensore resta valido, ma non è immediatamente esecutivo e richiede l’omologa del tribunale.

Un primo orientamento, di taglio rigoroso, considera l’assistenza dell’avvocato necessaria nelle mediazioni obbligatorie. In questa direzione si collocano il Tribunale di Torino, sentenza 30 marzo 2016 n. 1770, e il Tribunale di Vasto, ordinanza 9 aprile 2018, secondo cui una mediazione svolta senza difensore non soddisfa la condizione di procedibilità e può portare all’improcedibilità della domanda.

Un diverso orientamento, richiamato anche dalla circolare del Ministero della Giustizia del 27 novembre 2013 (prot. n. 1683229), distingue tra accesso alla procedura ed effetti dell’accordo e non considera l’assistenza un requisito assoluto, ma un elemento che incide sulla forza immediata dell’intesa.

“Nella prassi, nelle mediazioni obbligatorie la partecipazione con avvocato è la scelta che evita il rischio di improcedibilità”.

Quando puoi andare in mediazione senza avvocato e quando è un errore rischioso

“La partecipazione senza avvocato è praticabile nelle mediazioni avviate su iniziativa delle parti, quando la controversia è già definita e lascia spazio a una trattativa diretta”.

Ciò accade quando la controversia è già definita nei suoi elementi essenziali e lascia spazio a una trattativa diretta tra le parti.
Il quadro cambia nelle mediazioni richieste prima della causa o disposte dal giudice nella mediazione demandata. In questi casi la partecipazione senza avvocato non è sempre impedita, ma può essere considerata insufficiente, specie se l’altra parte è assistita o se la questione richiede una valutazione tecnico-giuridica.

Situazione Partecipazione senza avvocato
Controversie semplici, valore contenuto Possibile
Immobili, successioni, responsabilità, contratti complessi Rischioso
Controparte assistita Sconsigliato

Accordo in mediazione senza avvocato: è valido, esecutivo o va rifatto?

Un accordo firmato in mediazione senza avvocato è valido tra le parti, ma non ha la stessa forza di un verbale di mediazione assistita. L’art. 12 del D.lgs. 28/2010 collega infatti l’efficacia esecutiva dell’accordo alla sottoscrizione degli avvocati, in loro presenza il verbale costituisce titolo esecutivo e può essere utilizzato immediatamente.

Se l’accordo è concluso senza assistenza legale, il verbale non è utilizzabile per l’esecuzione forzata e non consente di attivare strumenti come il pignoramento in caso di inadempimento. Per attribuire efficacia esecutiva è necessario il passaggio davanti al tribunale, con l’omologa, che verifica la regolarità dell’accordo e la sua conformità alle norme.

La differenza emerge nel momento in cui l’altra parte non rispetta gli impegni assunti. In presenza di un accordo già esecutivo è possibile agire subito; in assenza di tale efficacia, il verbale resta un titolo negoziale che richiede un intervento ulteriore prima di poter essere fatto valere.

“La validità dell’accordo non coincide con la sua efficacia esecutiva: senza omologa, il verbale non consente di procedere in via forzata, neppure per avviare un pignoramento”.

Serve davvero l’avvocato in mediazione o basta il mediatore?

Il mediatore facilita il dialogo; l’avvocato tutela gli interessi del proprio assistito.

Il mediatore è un terzo imparziale. Facilita il dialogo, aiuta a far emergere le posizioni, può formulare proposte, ma non difende nessuno e non può fornire consulenza legale. Il suo compito è mantenere la trattativa attiva, senza valutare la convenienza dell’accordo per una parte.

L’avvocato analizza la posizione giuridica, misura i rischi, verifica cosa accade in caso di mancato accordo e controlla il contenuto del verbale prima della firma. Nella mediazione, la funzione difensiva si colloca dentro la trattativa.

Questo dato emerge anche dalla struttura del D.lgs. 28/2010, che distingue tra gestione della procedura e controllo dell’accordo, attribuendo al difensore un ruolo decisivo nella verifica della conformità alle norme e nella costruzione di un’intesa che regga anche fuori dalla stanza di mediazione .

“Affidarsi solo al mediatore significa partecipare alla procedura senza una tutela tecnica sulla propria posizione”.

Quanto costa l’avvocato in mediazione, chi lo paga e cosa succede se la procedura fallisce

I costi della mediazione si dividono tra spese dell’organismo e compenso dell’avvocato, e seguono regole diverse.

Quanto si paga per la mediazione

Per il primo incontro, nelle mediazioni obbligatorie e demandate, gli importi sono predeterminati dal DM 150/2023 e variano in base al valore della controversia.

Costi del primo incontro in mediazione (per parte)
Valore della lite Totale primo incontro (per parte) Totale con IVA 22%
Fino a €1.000 €80 €97,60
Da €1.001 a €50.000 €156 €190,32
Oltre €50.000 €224 €273,28

Queste somme comprendono le spese di avvio e il primo incontro e sono dovute anche se la mediazione non prosegue. Se al primo incontro non si raggiunge un accordo e la procedura si chiude, non sono dovuti ulteriori importi all’organismo.
Se invece la mediazione prosegue o si conclude con un accordo, si applicano ulteriori indennità, con maggiorazioni previste dalla normativa (10% in caso di accordo al primo incontro e 25% se raggiunto negli incontri successivi).

Quanto costa l’avvocato in mediazione

Il compenso dell’avvocato non è predeterminato in misura fissa. È determinato sulla base dei parametri forensi del DM 55/2014, che prevedono valori medi di riferimento per l’attività stragiudiziale e tengono conto del valore della controversia; della complessità della questione; dell’ attività effettivamente svolta e del risultato ottenuto.
La normativa prevede che tali valori medi possano essere aumentati o ridotti fino al 50%, in relazione alle caratteristiche del caso concreto.
Il costo dipende quindi da come si sviluppa la mediazione:

  • se la procedura si ferma al primo incontro, il compenso resta contenuto perché l’attività è limitata;
  • se la trattativa prosegue, il compenso cresce in relazione alle attività svolte;
  • se si raggiunge un accordo, i parametri prevedono un aumento fino al 30% per le fasi precedenti.

In concreto, il compenso può restare contenuto nelle fasi iniziali e crescere se la mediazione si sviluppa e si conclude con un accordo.
In linea generale, ciascuna parte paga il proprio avvocato, salvo diverso accordo.

Cosa succede se la mediazione fallisce

Se non si raggiunge un accordo, la controversia può proseguire davanti al giudice. Il comportamento tenuto in mediazione può incidere sulle spese processuali, soprattutto in caso di mancata partecipazione o rifiuto ingiustificato di proposte.
È possibile accedere al patrocinio a spese dello Stato, ma la sua applicazione alla mediazione resta oggetto di interpretazioni non uniformi, in particolare quando la procedura si chiude senza accordo.