Lavori di ristrutturazione, scatta l’obbligo rinnovabili: cosa prevede il decreto legislativo

Dal 3 agosto il decreto sulle rinnovabili amplia gli obblighi per le ristrutturazioni in attesa delle direttive case Green

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Claudio Cafarelli

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Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

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Dal 3 agosto è pienamente operativo il nuovo quadro previsto dal decreto legislativo 5/2026, che attua la direttiva europea Red III sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili. La novità riguarda gli edifici nuovi, ma soprattutto una parte degli interventi sugli edifici esistenti. Il decreto amplia infatti i casi in cui diventa necessario coprire una quota dei consumi energetici con fonti rinnovabili. In pratica, per alcune ristrutturazioni sarà necessario ricorrere a soluzioni come fotovoltaico, pompe di calore o sistemi ibridi. L’obbligo può riguardare anche interventi molto frequenti nei condomini, come il rifacimento del cappotto termico. Il ministero dell’Ambiente dovrà chiarire quando sarà possibile evitare l’applicazione degli obblighi, soprattutto nei casi in cui l’intervento risulti tecnicamente impossibile o economicamente non conveniente.

Lavori di ristrutturazione, cosa prevede il nuovo decreto sulle rinnovabili

Il precedente assetto prevedeva obblighi di utilizzo di impianti alimentati da fonti rinnovabili per gli edifici nuovi e per quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Si trattava di interventi pesanti, come demolizione e ricostruzione oppure ristrutturazione integrale dell’involucro per edifici con superficie utile superiore a mille metri quadrati. Con il decreto legislativo 5/2026 il perimetro si allarga. Gli obblighi restano per le nuove costruzioni, ma vengono estesi anche a più tipologie di ristrutturazione.

Il testo interviene sull’allegato III del decreto legislativo 199/2021 e include le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello, oltre alla ristrutturazione dell’impianto termico. La ristrutturazione importante di primo livello riguarda gli interventi che interessano oltre il 50% dell’involucro edilizio e comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico. La ristrutturazione di secondo livello riguarda invece gli interventi che coinvolgono oltre il 25% della superficie disperdente dell’involucro. È proprio questa seconda categoria a essere più frequente nella pratica. In molti casi può rientrare in questa definizione il rifacimento del cappotto termico di un edificio.

La ristrutturazione dell’impianto termico, invece, comporta un intervento più ampio. Significa modificare in modo sostanziale l’intera catena del calore: produzione, distribuzione ed emissione. In concreto, può voler dire intervenire su caldaia, rete dei tubi e termosifoni.

Cappotto termico e quota obbligatoria di rinnovabili

Per gli interventi di secondo livello, come il rifacimento del cappotto, il nuovo quadro prevede l’obbligo di coprire con fonti rinnovabili una quota dei consumi energetici. La percentuale indicata è il 15% della somma dei consumi previsti per la climatizzazione invernale e per la climatizzazione estiva. Questo significa che, accanto all’intervento sull’involucro dell’edificio, potrebbe diventare necessario installare o integrare impianti in grado di produrre energia da fonti rinnovabili. Tra le soluzioni più probabili ci sono il fotovoltaico, le pompe di calore e i sistemi ibridi. Non si tratta quindi solo di un intervento sull’isolamento, ma di un adeguamento più ampio dell’edificio.

I costi per famiglie e condomini

Un intervento sul cappotto termico comporta già una spesa importante. L’obbligo di aggiungere anche impianti o sistemi per coprire una quota dei consumi con rinnovabili può aumentare il costo complessivo dell’operazione. Il problema riguarda in particolare gli edifici esistenti, dove installare nuovi impianti può essere più complesso rispetto a una nuova costruzione.

Possono incidere diversi fattori: spazio disponibile, caratteristiche tecniche dell’edificio, esposizione, vincoli urbanistici, stato degli impianti esistenti e capacità economica dei proprietari. Per questo il tema delle deroghe sarà decisivo per capire quanto gli obblighi saranno applicati in modo rigido e quanto, invece, potranno essere adattati ai casi concreti.

Quando saranno possibili le deroghe

Le deroghe potranno riguardare due grandi categorie. La prima è l’impossibilità tecnica, già presente anche nel precedente quadro normativo. Si tratta di casi in cui un progettista attesta che, per le caratteristiche dell’edificio, non è possibile rispettare l’obbligo. La seconda riguarda la non convenienza economica, introdotta dal nuovo testo. È il punto più delicato, perché il decreto usa una formula generale e sarà il ministero dell’Ambiente a dover chiarire quando questa eccezione potrà essere applicata.

Chi deve avviare una ristrutturazione dovrà quindi verificare con attenzione se l’intervento rientra tra quelli soggetti ai nuovi obblighi. Il punto riguarda soprattutto i lavori presentati con titoli edilizi a partire dal 3 agosto. Per questi interventi sarà necessario valutare non solo l’efficientamento energetico dell’edificio, ma anche la quota di energia da fonti rinnovabili richiesta dalla normativa.