In Italia, in caso di volo in ritardo, per ottenere il rimborso del biglietto si rischia di veder arrivare in ritardo anche il riconoscimento dei propri diritti. Ciò accade nonostante l’esistenza del Regolamento europeo CE 261/2004 che prevede rimborsi automatici da parte delle compagnie aeree per ritardi che superano le tre ore.
Il caso emblematico è quello di un volo del 2022: i passeggeri, che attendono il rimborso, si sono visti fissare l’udienza al 2030 dagli uffici giudiziari di Busto Arsizio, in provincia di Varese.
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Processo dopo 8 anni e niente rimborso automatico
Il Ceo di RimborsoAlVolo, Giuseppe Conversano, parla di una “palese violazione delle norme che prevedono una ragionevole durata dei processi”, ancor meno comprensibile dal momento che si tratta di una causa di estrema semplicità, con il giudice che deve unicamente limitarsi ad accertare se il volo è arrivato o meno a destinazione in ritardo“.
I passeggeri che nel 2022 avevano subito il ritardo del volo, superiore alle tre ore, si erano rivolti a RimborsoAlVolo per ottenere il risarcimento.
La conseguenza: per far valere i propri diritti, i passeggeri in Italia si ritrovano impantanati in un iter giudiziario lunghissimo per ottenere un diritto che invece dovrebbe essere automatico.
Ma all’anno 2030 è solo prevista la fissazione della prima udienza, che potrebbe anche essere spostata in un periodo successivo.
Il problema con i voli internazionali: cosa dice la legge
Se i passeggeri in questione avessero dovuto affrontare voli internazionali e avessero subito dei danni derivanti dal ritardo del volo (impossibilità di partecipare a un concorso o di sostenere un colloquio, impossibilità di accedere ad una visita specialistica prenotata, perdita di una coincidenza, eccetera) sarebbero andati incontro anche a un altro guaio.
Secondo l’articolo 35 della Convenzione di Montreal “il diritto al risarcimento per danni si prescrive nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l’arrivo a destinazione dell’aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto”.
A quanto ammonta il rimborso per i ritardi aerei
La materia dei risarcimenti è normata, come già accennato, dal Regolamento europeo CE 261/2004, per la precisione agli articoli 6 e 7 che stabiliscono come il “diritto alla compensazione pecuniaria”, come è scritto nel testo, per il ritardo aereo sia pari a:
- 250 euro per le distanze inferiori o pari a 1.500 chilometri;
- 400 euro per le distanze comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri;
- 600 euro per le distanze superiori ai 3.500 chilometri.
Lo stesso regolamento sancisce in maniera inequivocabile che “i passeggeri il cui volo subisce un ritardo di durata definita dovrebbero beneficiare di un’adeguata assistenza e dovrebbero avere la possibilità di annullare il volo usufruendo del rimborso del prezzo del biglietto o di proseguirlo in condizioni soddisfacenti”.
I diritti dei passeggeri per ritardo volo
E non è tutto: l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) mette nero su bianco che, oltre al rimborso, i diritti dei passeggeri in caso di ritardo prolungato del volo fanno scattare il “diritto all’assistenza” da parte delle compagnie aeree, ovvero:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.
Si specifica che se il ritardo del volo è di almeno cinque ore, il passeggero ha la possibilità di rinunciare al volo senza dover pagare penali e di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata. In questo caso il diritto all’assistenza è previsto fino al momento della rinuncia al volo.
Sul fronte della puntualità, duole rilevare come nessuna italiana risulti fra le compagnie aeree più puntuali al mondo.