Fare sport in malattia porta al licenziamento? Il caso del calcetto tra amici

Sport in malattia, si rischia la massima sanzione? Ecco cosa ha deciso il tribunale di Bergamo nel caso del calcetto

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Fare sport mentre si è in malattia può costare il posto di lavoro? La risposta, secondo una recente pronuncia della Sezione Lavoro del Tribunale di Bergamo, è… dipende! Il giudice ha chiarito un principio fondamentale: lo svolgimento di attività sportiva, pur con il problema di salute, non integra automaticamente una giusta causa di licenziamento.

Di volta in volta, occorre verificare in concreto se quella condotta sia incompatibile con la patologia e se abbia compromesso il rapporto fiduciario con il datore di lavoro. Vediamo allora che cosa è accaduto e quali sono i principi che emergono dalla sentenza 50/2026 della magistratura bergamasca.

Licenziato per aver giocato a calcetto: il caso

Assunto come quadro (livello A1) nell’ambito del Ccnl metalmeccanici industria, un lavoratore nel 2023 aveva ricevuto una diagnosi di sclerosi multipla, in seguito associata a sindrome ansioso-depressiva con attacchi di panico.

Come emerso nel processo civile, nel 2024 l’uomo si trovava in malattia certificata ma, durante quel lasso di tempo, aveva partecipato — in tre occasioni serali — a partite amatoriali di calcetto, trattenendosi poi con i compagni nel bar del centro sportivo.

I motivi del licenziamento

Dopo accertamenti, l’azienda gli aveva contestato una serie di violazioni.

Oltre a una recidiva rispetto a una precedente sanzione disciplinare e a un episodio di abbandono del posto di lavoro, l’uomo aveva effettivamente svolto attività sportiva ritenuta incompatibile con la malattia. Al contempo, secondo l’azienda, l’attività era idonea a ritardare la guarigione.

Con lettera, gli veniva così intimato il licenziamento in tronco. Per il datore, infatti, il comportamento era così grave da impedire la continuazione, anche per un solo giorno, del rapporto lavorativo.

Licenziamento per giusta causa per le attività extra-lavorative

Come ricorda il Tribunale di Bergamo, richiamando la giurisprudenza della Cassazione, il giudice deve accertare di volta in volta se davvero si tratti di giusta causa di espulsione.

Nella sua valutazione sono determinanti elementi come la la gravità del fatto, la consapevolezza di violare la legge (dolo), il ruolo e le mansioni del lavoratore e gli eventuali precedenti disciplinari.

In sintesi, non basta che il fatto sia avvenuto. Deve essere tale da compromettere in modo irreversibile la fiducia. E il punto è che, in questa vicenda, alla domanda se lo sport sia sempre illecito, durante la malattia, la magistratura risponda di no.

Nella sentenza 50/2026 viene ribadito un significativo principio giurisprudenziale:

  • in malattia il lavoratore deve astenersi da attività che possano ritardare o pregiudicare la guarigione;
  • non esiste un divieto assoluto di svolgere attività extra-lavorative.

Quando l’attività sportiva porta alla punizione dell’azienda

Dall’appena citato principio, emerge che un’attività sportiva svolta durante l’assenza dal lavoro per ragioni sanitarie può essere fonte di sanzione disciplinare soltanto se:

  • dimostra la simulazione dello stato patologico;
  • è incompatibile con la malattia certificata;
  • è idonea a ritardare o compromettere la ripresa del lavoro.

Si badi bene: la verifica delle possibili conseguenze dello sport sulla malattia deve essere concreta e non astratta.

Ecco perché, nella decisione finale, la consulenza tecnica disposta dal giudice ha avuto un’importanza chiave. Analizzando la diagnosi di sclerosi multipla, la sindrome ansioso-depressiva, la terapia farmacologica e il percorso psicologico intrapreso, il consulente medico-legale aveva redatto una relazione determinante per l’esito della causa.

Le conclusioni, infatti, erano nette: l’attività sportiva praticata dal dipendente in malattia,non era incompatibile con i suoi problemi di salute. Al contempo non era idonea a ritardarne la guarigione.

Anzi, secondo la letteratura scientifica richiamata nella relazione:

  • l’attività fisica regolare può avere effetti positivi nei pazienti con sclerosi multipla;
  • lo sport e la socialità possono migliorare ansia e depressione;
  • l’esercizio fisico può essere parte integrante del percorso terapeutico.

Con questo quadro di elementi, il tribunale ha ritenuto la Ctu logica, coerente e ben motivata, ponendola alla base del suo convincimento.

Il fatto materiale c’è ma non è “antigiuridico”

Un altro passaggio centrale della sentenza è che il fatto materiale, ovvero l’esistenza delle partite di calcetto, è accertato. Ma non è antigiuridico e, quindi, non può essere posto a fondamento della massima sanzione disciplinare.

Infatti, non c’è simulazione del problema di salute, né incompatibilità con lo stato patologico, né un danno al decorso clinico. Di conseguenza il comportamento non integra giusta causa di licenziamento.

Questo è un punto fondamentale per capire questa sentenza: non ogni comportamento, pur discutibile, è automaticamente illecito dal lato disciplinare. Perciò, il licenziamento è sempre e comunque l’estrema conseguenza. Non può essere applicato automaticamente quando esistono sanzioni meno pesanti.

Quando il licenziamento è discriminatorio

Nel processo, il lavoratore aveva anche sostenuto la natura discriminatoria dell’espulsione. Ma il tribunale aveva escluso questa qualificazione, ritenendo che il recesso fosse fondato su specifiche contestazioni disciplinari e non sulla condizione patologica in sé.

Attenzione però, il fatto che il licenziamento non sia discriminatorio non significa che sia legittimo. In questo caso, era stato comunque dichiarato illegittimo per assenza di giusta causa.

Niente reintegrazione ma indennizzo di 12 mensilità

Applicando la disciplina del contratto a tutele crescenti prevista dal d. lgs. 23/2015, il giudice aveva così dichiarato terminato il rapporto. Parallelamente aveva condannato la società ex datrice al pagamento di 12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il Tfr (con interessi legali e rivalutazione monetaria).

Non era stata così disposta la reintegrazione, ma una tutela esclusivamente economica e coerente con il regime applicabile.

Che cosa cambia per i lavoratori

La sentenza appena vista conferma un principio di equilibrio: la malattia non è una sorta di zona franca in cui tutto è consentito. Ma nemmeno un periodo in cui qualsiasi attività sociale o sportiva diventa sospetta o punibile. Non c’è alcun automatismo e fare sport durante la malattia non giustifica di per sé il licenziamento.

E, in casi come questi, la valutazione medico-legale è centrale. Infatti la compatibilità tra attività e patologia va accertata scientificamente, in modo che sia considerata dal giudice per la decisione.

Sarà poi quest’ultimo a valutare l’effettiva proporzionalità, tra gravità concreta dei fatti e impatto sul vincolo fiduciario. Perciò, come accaduto in un diverso caso, la magistratura potrebbe anche confermare il licenziamento.

C’è un altro aspetto importante che emerge dalla sentenza 50/2026. Soprattutto nelle patologie di natura neurologica o psichiatrica, l’attività fisica e le relazioni sociali possono avere valore terapeutico.

Concludendo, per imprese e lavoratori il messaggio è chiaro: prima di arrivare al licenziamento, è sempre indispensabile una verifica concreta, tecnica e proporzionata della condotta. Il diritto del lavoro, ancora una volta, impone una valutazione caso per caso, evitando automatismi e scorciatoie.