Negli ultimi anni, l’intelligenza artificiale è entrata in modo sempre più pervasivo nei processi produttivi e organizzativi delle imprese. Entro certi limiti semplifica il lavoro e lo velocizza e non abbassa la qualità finale di ciò che viene realizzato. Accanto alle opportunità, però, cresce una preoccupazione diffusa. L’IA può rubare il lavoro alle persone? Da un giorno all’altro, può prenderne il posto? In che modo e a quali condizioni? Ma soprattutto è legittimo licenziare un lavoratore solo perché sostituibile, in tutto o in parte, da un sistema algoritmico?
Vediamolo insieme, facendo chiarezza su una recente decisione del tribunale di Roma, la sentenza n. 9135/2025 dello scorso novembre.
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Graphic designer licenziata per colpa dell’AI: il caso
Una graphic designer di un team creativo, assunta in modo stabile e regolare in un’azienda, era stata licenziata a causa di una riorganizzazione aziendale.
Occupandosi a tempo pieno di comunicazione visiva e supporto alle iniziative di marketing aziendale, percepiva periodicamente il suo stipendio e, al contempo l’azienda si faceva carico degli obblighi fiscali e contributivi nei suoi confronti e nei confronti di Inps.
La situazione, tuttavia, era destinata a concludersi con una stretta di mano e un grazie per l’attività svolta fino a quel momento. L’azienda, in grave crisi e senza risorse sufficienti per confermare tutti i posti di lavoro, si è infatti trovata costretta a tagliare, ripiegando sull’intelligenza artificiale.
La decisione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha rappresentato per la donna una vera doccia fredda. Ma soprattutto una scelta illegittima.
Secondo la lavoratrice, l’azienda, in base alle norme vigenti, non avrebbe potuto adottarla. A suo dire, le ragioni alla base dell’espulsione sarebbero state deboli o pretestuose. Infatti, le mansioni di grafica non sarebbero state realmente eliminate, ma semmai redistribuite ad altre figure interne ed erano ancora necessarie all’attività aziendale.
Inoltre, la graphic designer lamentava che non le fosse stata offerta alcuna possibilità di ricollocazione in altre mansioni (il cosiddetto repêchage), neppure in ruoli diversi o inferiori.
Nel ricorso, la lavoratrice chiedeva inizialmente la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento del danno. Successivamente, avendo trovato una nuova occupazione a tempo indeterminato, rinunciava alla reintegra, mantenendo però le domande di natura economica.
La difesa dell’azienda: crisi e riduzione dei settori non strategici
La società resistente evidenziava un quadro molto diverso.
In giudizio, spiegava di operare prevalentemente nel settore della sicurezza informatica, dello sviluppo software e della cyber intelligence, individuando in tali ambiti il proprio core business. Il suo campo d’azione era mutato.
Come emerso dai fatti di causa, alcuni anni fa l’azienda aveva attraversato una grave crisi economico-finanziaria, provata da numerosi elementi concreti.
Tra questi:
- la riduzione del personale;
- la trasformazione societaria da Spa a Srl;
- le oggettive difficoltà finanziarie;
- lo sfratto per morosità
- l’avvio di procedure di gestione della crisi.
In questo contesto, si era reso necessario un profondo cambiamento di tutta l’azienda, mirato a contenere i costi e a salvaguardare esclusivamente le attività essenziali. Secondo la società datrice, il settore del design e del marketing non era più strategico, o comunque necessario, rispetto allo sviluppo dei prodotti tecnologici principali.
Da un lato, infatti, le mansioni della lavoratrice erano state in parte assorbite da figure già presenti (come il team leader e il marketing manager). Dall’altro, queste mansioni erano, in parte, svolte con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale, che consentivano di ottenere risultati adeguati riducendo tempi e costi.
Quanto all’asserita possibilità di ricollocazione in altro ufficio, l’azienda affermava che non vi fossero posizioni disponibili compatibili con la professionalità della dipendente. Quest’ultima, infatti, non possedeva competenze tecniche nei settori centrali dell’attività aziendale (software, cyber security, cyber intelligence).
Licenziamento legittimo: non può essere utilmente contestato
Il giudice capitolino ha respinto ogni richiesta contenuta nel ricorso della donna, valutando legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In particolare, la magistratura ha ricordato che, ai sensi della legge n. 604/1966 sui licenziamenti individuali, quello per motivo oggettivo (da non confondere con il soggettivo) è legittimo se ricorrono due condizioni fondamentali:
- le reali ragioni organizzative o produttive addotte dal datore di lavoro;
- un rapporto di collegamento tra queste ragioni e la cancellazione del posto di lavoro.
Nel caso concreto, anche grazie alle testimonianze raccolte in giudizio, la società ha assolto l’onere della prova previsto dalla legge, per giustificare l’espulsione.
Infatti, ha dimostrato l’effettiva crisi economico-finanziaria e la conseguente scelta di riorganizzare tutta l’azienda, riducendo i settori non strettamente funzionali al core business. E, non a caso, non vi erano state nuove assunzioni dopo il licenziamento.
L’intelligenza artificiale può “rubarti” il lavoro?
Come accennato, uno degli aspetti più rilevanti della sentenza riguarda l’uso dell’intelligenza artificiale. In sostanza, il tribunale ha chiarito che la sostituzione del lavoro umano con sistemi di IA, se inserita in una riorganizzazione aziendale vera e non arbitraria, può legittimamente giustificare un licenziamento.
L’IA, infatti, non è vista come una violazione di legge o un fattore eccezionale, che sospende le tutele del lavoratore. Ma come uno strumento organizzativo, che si inserisce nel quadro normativo esistente.
Fondamentale rimane, tuttavia, il rispetto dell’obbligo di repêchage. Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, spetta al datore di lavoro dimostrare l’impossibilità di ricollocare il dipendente in altre posizioni disponibili. E, nella vicenda in oggetto, questa prova è stata ritenuta raggiunta.
Che cosa cambia per i lavoratori a rischio con l’IA
La sentenza n. 9135/2025 del Tribunale di Roma afferma un principio di grande importanza: l’introduzione dell’intelligenza artificiale non crea un nuovo regime giuridico dei licenziamenti.
Infatti, la tecnologia non cambia le regole o le garanzie per i lavoratori, ma il contesto. Le regole cioè restano le stesse, ma possono e devono essere applicate a un contesto produttivo profondamente mutato. E che pone molte più incognite e rischi di disoccupazione.
Pertanto, un licenziamento non è legittimo “perché c’è l’IA”. Ma può diventarlo se, come spiega la magistratura esiste una reale esigenza economica o organizzativa e la riorganizzazione è conseguente e ben documentata. Al contempo, se il posto di lavoro viene effettivamente soppresso e non è possibile ricollocare il lavoratore, il licenziamento è inattaccabile.
Nei prossimi anni il confine tra lavoro umano e lavoro automatizzato diventerà sempre più sottile, imponendo a giudici, imprese e lavoratori un delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela dei diritti.
Il diritto del lavoro, almeno per ora, non è cambiato con l’avvento dell’IA. Tuttavia, è cambiato — e sta cambiando — profondamente il modo in cui le imprese organizzano il lavoro.