Indennità di disponibilità, quando e perché va pagata dall’agenzia per il lavoro

La sentenza 7853/2025 del Consiglio di Stato contribuisce a fare chiarezza su un tema cruciale del lavoro in somministrazione. L'indennità di disponibilità non è una facoltà, ma un obbligo inderogabile previsto dalla legge

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

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Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi su un tema molto importante per il settore della somministrazione di lavoro. Parliamo dell’obbligo per le agenzie per l’impiego di versare l’indennità di disponibilità ai lavoratori assunti a tempo indeterminato e momentaneamente privi di missione (ossia inattivi presso l’azienda utilizzatrice).

La sentenza n. 7853/2025, che vediamo di seguito, respinge l’appello contro l’Ispettorato del lavoro della Capitale. Confermata la decisione del TAR Lazio, che aveva ritenuto legittimi i provvedimenti ispettivi adottati nei confronti della società.

Ecco allora come ha ragionato il Consiglio di Stato per arrivare a una significativa pronuncia, che riconosce da un lato il fondamentale diritto retributivo ai lavoratori in somministrazione, e dall’altro boccia il regolamento interno dell’agenzia per il lavoro. È infatti ritenuto contrario alla legge.

Il contesto della vicenda e le ragioni della lite in tribunale

La disputa giudiziaria nasceva dagli accertamenti ispettivi svolti presso un’agenzia del lavoro durante il periodo emergenziale della pandemia. In particolare, emerse che l’intermediatrice tra domanda e offerta di lavoro aveva adottato una prassi particolare: assumeva lavoratori a tempo indeterminato per la somministrazione ma, in assenza di missione, sospendeva unilateralmente il rapporto. Di fatto non versava integralmente l’indennità di disponibilità.

Al contempo, l’agenzia chiedeva il ricorso alla cassa integrazione in deroga, prevista dalle norme emergenziali. Tuttavia, e qui si creava un ostacolo importante per i lavoratori, l’accesso agli ammortizzatori sociali era stato negato dal Fondo Forma.Temp, perché l’agenzia per il lavoro non applicava il Ccnl di settore.

Di seguito, con un apposito verbale, l’Ispettorato contestava all’azienda di non aver versato l’indennità di disponibilità, pur essendo oggetto di un obbligo di legge (art. 34 del d.lgs. n. 81/2015 e norme collettive). Nel successivo procedimento giudiziario, il TAR competente ha confermato la bontà dell’operato dell’Ispettorato. Da qui l’impugnazione della sentenza con appello al Consiglio di Stato.

In che modo l’agenzia per il lavoro si è difesa in giudizio

Per tutelarsi, l’agenzia sostenne che l’Ispettorato avrebbe abusato del potere di disposizione (art. 14 d.lgs. 124/2004) e, perciò, l’ente non avrebbe potuto contestare la violazione di regole contrattuali collettive. Inoltre, secondo l’azienda non c’era alcun obbligo di applicare il Ccnl agenzie per il lavoro, richiamando il principio costituzionale di libertà sindacale. Di conseguenza, l’agenzia non avrebbe potuto essere obbligata ad applicare norme collettive sulla disponibilità.

Inoltre, l’agenzia affermava che l’art. 34 del d.lgs. 81/2015 non stabilirebbe la durata dell’indennità. Parallelamente, il proprio regolamento interno, che prevedeva una disponibilità minima, sarebbe del tutto legale.

Non solo. L’obbligo di mantenere il dipendente senza missione e senza licenziarlo nella pandemia, unito all’impossibilità di accedere agli ammortizzatori, avrebbe creato un “cortocircuito” non imputabile all’azienda.

Quali sono le violazioni segnalate dall’Ispettorato e compiute dall’agenzia

Da parte sua, l’Ispettorato ha sostenuto che l’indennità di disponibilità è oggetto di un primario obbligo legale e non contrattuale. E, anzi, il Ccnl incide meramente sulla quantificazione dell’importo in denaro, ma non sulla sua esistenza.

Soprattutto, ha rimarcato che la somma deve essere versata per tutto il periodo in cui il lavoratore attende una missione, e non soltanto per un breve periodo menzionato nel regolamento interno dell’agenzia.

Non solo. L’azienda – secondo l’Ispettorato – non poteva sospendere unilateralmente i rapporti, senza prima ottenere il via libera alla cassa integrazione, che – come si dice in gergo – ha natura costitutiva. In definitiva il regolamento interno, per l’amministrazione, violerebbe la legge.

Per il Consiglio di Stato c’è un obbligo legale di versare l’indennità

Sostanzialmente, il Consiglio di Stato ha confermato l’esito del giudizio al TAR e ha respinto integralmente l’appello. Infatti, tra i poteri dell’Ispettorato c’è anche quello di contestare violazioni della contrattazione collettiva.

Non a caso, il collegio ha richiamato una sua precedente sentenza (2778/2024), in cui aveva già chiarito che il citato potere di disposizione può riguardare anche violazioni delle norme dei Ccnl, perché queste regole disciplinano aspetti essenziali del rapporto e tutelano interessi di rilievo pubblicistico. D’altronde l’obiettivo di fondo è ridurre il contenzioso e non sostituirsi al giudice del lavoro.

Ma, al di là di questo, la magistratura amministrativa ha spiegato che l’indennità di disponibilità resta un obbligo legale e non trae in alcun modo origine dal Ccnl. In termini pratici, ciò vuol dire che è sempre dovuta al lavoratore, tutte le volte che quest’ultimo – pur assunto per la somministrazione – si ritrovi senza missione, e quindi senza lavoro. Compito del Ccnl è soltanto stabilire l’importo dell’indennità.

Conseguentemente, anche un’agenzia che non applica il Ccnl di settore non può arbitrariamente eliminare o limitare l’indennità, neanche con un regolamento interno.

L’indennità ha natura retributiva e il regolamento interno è contrario alla legge

Altro aspetto molto importante è che l’indennità in oggetto non è un mero reddito, ma ha natura retributiva perché è assoggettata a contribuzione obbligatoria. In altre parole, l’Agenzia delle Entrate l’ha assimilata ai redditi da lavoro subordinato e questo vuol dire – spiega il Consiglio di Stato – che non è un “bonus”, non è una liberalità e non è rimessa a discrezionalità aziendale. Ma è, anzi, una sostanziale componente economica del rapporto di lavoro.

Infine, secondo il ragionamento dei giudici, il regolamento interno dell’agenzia è contrario alla legge perché quest’ultima fissa l’indennità per tutto il periodo in cui il lavoratore resta senza missione. Da parte sua, l’agenzia non poteva allora stabilire unilateralmente una disponibilità minima di 15 giorni, o sospendere i rapporti, in attesa della cassa. Anzi, sarebbe stata tenuta a pagare l’indennità anche durante il divieto di licenziamento imposto dalle norme emergenziali.

Ecco perché il collegio ha respinto l’appello dell’agenzia per il lavoro, e ha confermato la correttezza del verbale dell’Ispettorato, condannando la prima al pagamento delle spese processuali.

Che cosa cambia

Al di là dello specifico caso pratico risolto, la pronuncia ha un impatto generale perché ribadisce che tutte le agenzie per il lavoro non possono sottrarsi all’obbligo di pagare l’indennità di disponibilità ai lavoratori assunti a tempo indeterminato. Come detto, infatti, l’indennità è dovuta per legge e non può essere discrezionalmente ridotta, sospesa o cancellata. Inoltre, si applica anche a tutte le agenzie che non adottano il Ccnl di settore, perché questo testo serve meramente a determinare l’importo minimo.

Non solo. L’indennità è dovuta per tutto il periodo di inattività, fino alla missione o alla cessazione del rapporto. Parallelamente, l’Ispettorato ha tutto il diritto di fare controlli, tanto più che i regolamenti aziendali non possono derogare – in alcun modo – alla legge vigente.

Concludendo, con la sentenza appena vista, il Consiglio di Stato ha affermato un principio essenziale per la tutela dei lavoratori e la corretta applicazione della disciplina della somministrazione: una volta assunto a tempo indeterminato, il lavoratore non può mai essere lasciato senza retribuzione, nelle fasi intermedie tra una missione e l’altra.