Visite fiscali e malattia, cosa deve fare il lavoratore: fasce di reperibilità e comunicazioni

Quando un lavoratore si assenta per malattia, l'Inps o il datore di lavoro possono richiedere una visita medica di controllo per accertare che l'assenza sia giustificata

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Claudia Garretta

Consulente del lavoro

Laureata, ha collaborato con importanti studi di consulenza del lavoro dal 2004. Assiste aziende italiane e internazionali nella gestione delle risorse umane.

Pubblicato: 29 Luglio 2024 17:41

In caso di malattia, il lavoratore può essere soggetto a una visita medica da parte del medico dell’Inps in determinate fasce orarie giornaliere per accertare lo stato di malattia. Ecco quali sono, come deve comportarsi un lavoratore in malattia, quali sono gli obblighi e le esenzioni.

Certificato medico

Il lavoratore ha l’onere di comunicare al proprio datore di lavoro il numero di protocollo del certificato (PUC) rilasciato dal proprio medico curante il giorno stesso dell’evento o il giorno successivo se effettua la visita domiciliare.
E’ importante verificare che i dati indicati siano esatti e in particolare l’indirizzo di reperibilità durante la malattia specificando eventuale località, frazione, ecc e precisando se si tratta di via, piazza o altro e aggiungendo, se occorre, palazzina, residence o altra informazione.
Per visualizzare il proprio certificato basta accedere con proprio SPID al servizio dedicato sul sito dell’Inps “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
Per la malattia nei giorni festivi e prefestivi il dipendete dovrà recarsi dal medico di continuità assistenziale (ex guardia medica) per il rilascio del certificato. Lo stesso vale per giustificare la continuazione di un evento certificato fino al venerdì.
Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, sarà la struttura ospedaliera a rilasciare la certificazione attestante il periodo di degenza e l’eventuale successiva prognosi di malattia.
In caso di impossibilità dell’invio telematico, il certificato cartaceo, entro due giorni dal rilascio, dovrà essere consegnato o trasmesso all’Inps con R/R o PEC e al datore di lavoro.

La richiesta di visita da parte del datore di lavoro

La visita medica deve essere richiesta sul sito Inps direttamente dal datore di lavoro se in possesso delle credenziali per accedervi o tramite intermediario delegato.
Può essere effettuata una richiesta per un solo lavoratore e per una sola visita alla volta o in maniera multipla attraverso l’upload di un file in formato XML, secondo lo schema illustrato all’interno del servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.
Con l’istituzione del Polo unico delle visite fiscali è diventato possibile sottoporre più volte a visita fiscale il lavoratore, nel periodo di prognosi indicato dal certificato medico. L’attuale normativa prevede che le visite possano essere effettuate con cadenza “sistematica e ripetitiva” e pertanto a una prima visita fiscale potrebbero seguirne successive.
Il costo della visita fiscale varia da 28 euro a 52 euro, a seconda delle tariffe stabilite.

Fasce di reperibilità ed esenzioni

Le fasce di reperibilità per il settore privato e per il settore pubblico sono state uniformate a seguito della sentenza del 3 novembre 2023, n. 16305 del TAR del Lazio. Attualmente il lavoratore in malattia deve rendersi reperibili dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, tutti i giorni, compresi domeniche e festivi.
Ci sono una serie di situazioni che prevedono l’esenzione dalle visite secondo quanto previsto dalla circolare n.95/2016 dell’Inps e in particolare le seguenti:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

La stessa circolare elenca una lista dettagliata di malattie che non prevedono l’obbligo di presenza durante le fasce di reperibilità. In questi casi è si vero che i datori di lavoro non possono richiedere la visita di controllo, ma possono segnalare all’Istituto, mediante PEC istituzionale, possibili eventi che rientrano nell’esenzione ma per quali si ravvisi la necessità di effettuare un controllo. L’Inps valuterà se procedere o meno informando il datore.

In caso di assenza alla visita domiciliare, il lavoratore viene invitato a recarsi presso gli ambulatori della struttura territoriale Inps in una data specifica. Per non incorrere in azioni disciplinari da parte del datore di lavoro, è tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza.

Esistono anche casi in cui il lavoratore privato assicurato per la malattia può assentarsi dall’indirizzo di abituale di dimora durante le fasce orarie di reperibilità. Tra questi ricordiamo:

  • Necessità di sottoporsi a visite mediche generiche urgenti e ad accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli compresi nelle fasce orarie di reperibilità. In questo caso tuttavia il lavoratore deve preavvisare l’Istituto della sua assenza altrimenti non gli verrà riconosciuta l’indennità economica in caso di controllo.
  • provati gravi motivi personali o familiari;
  • cause di forza maggiore.

Anche per il settore pubblico sono previsti dei casi di esonero dalla reperibilità e sono specificati nel decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206/2017. Oltre a quelli già previsto per il settore privato possiamo aggiungere il seguente: causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.

 

Variazione reperibilità e temporaneo allontanamento

I lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia possono utilizzare il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” per assolvere l’obbligo di comunicare all’Inps, con la massima diligenza e tempestività possibili e prima di effettuare lo spostamento, le variazioni di reperibilità.
Per i lavoratori pubblici, invece, la normativa vigente prevede che il dipendente comunichi preventivamente solo alla sua Amministrazione di appartenenza l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi.
Il servizio è comunque disponibile anche per il pubblico per ottimizzare il flusso comunicativo e offrire maggiori garanzie di correttezza e tempestività dell’informazione per l’esecuzione delle VMC.

 

Sanzioni per assenza ingiustificata

Per quanto riguarda le sanzioni in caso di assenza ingiustificata, il lavoratore non ha diritto:

  • al 100% dell’indennità di malattia percepibile per i primi 10 giorni di malattia in caso di prima assenza;
  • al 50% del restante periodo per la seconda assenza;
  • al 100% dell’intera indennità per irreperibilità alla terza visita.

Inoltre, in base al CCNL di riferimento, sono previste azioni disciplinari e relative sanzioni nei confronti dei lavoratori che non rispettano le procedure previste di comunicazione e/o risultino assenti senza giustificazione.

Rientro anticipato dalla malattia

Da ultimo si ricorda che se il dipendente vuole rientrare al lavoro prima della fine della prognosi, deve chiedere al medico la rettifica da inoltrare all’Inps attraverso il servizio di trasmissione telematica.

Le informazioni hanno carattere generale. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.