CIGO per eventi oggettivamente non evitabili, come funziona

La cassa integrazione per eventi oggettivamente non evitabili (EONE). A chi spetta? Quando può essere richiesta? Come deve essere richiesta?

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Claudia Garretta

Consulente del lavoro

Laureata, ha collaborato con importanti studi di consulenza del lavoro dal 2004. Assiste aziende italiane e internazionali nella gestione delle risorse umane.

I trattamenti di cassa integrazione possono essere richiesti per svariate motivazioni tra cui quelle derivanti da eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai lavoratori (eventi oggettivamente non evitabili – EONE), incluse le intemperie stagionali.

Per gli EONE sono previste condizioni e procedure particolari per risollevare le aziende in temporanea difficoltà.

Aziende e lavoratori beneficiari

Possono accedere alla Cassa integrazione guadagni per EONE tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato compresi i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Sono esclusi i dirigenti.
Non è richiesta alcuna anzianità di servizio.
Sono destinatari della CIGO tutti i datori di lavoro indicati nell’articolo 10 del D.lgs. n. 148/2015 che versano il contributo ordinario all’INPS tra cui i seguenti:

  • tutte le aziende industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas, dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
  • cooperative di produzione e lavoro ad eccezione di quelle previste dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
  • le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini.

Significato di “evento oggettivamente non evitabile” 

Si parla di “evento oggettivamente non evitabile” quando si può fare riferimento a situazioni fortuite e improvvise, non comunque prevedibili e non relativi al rischio di impresa (casi di forza maggiore).
Le causali inerenti gli EONE sono:

  • eventi meteo comprese alte temperature;
  • incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica purché si tratti di eventi non dolosi e non imputabili alla responsabilità dell’impresa;
  • impraticabilità dei locali o sospensione o riduzione dell’attività anche per ordine di pubblica autorità;
  • guasti ai macchinari purché causati da qualcosa che sia improvviso e imprevisto;
  • manutenzione straordinaria quale revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza, che non rientra nella ordinaria manutenzione.

Durata

I trattamenti richiesti per EONE non si computano ai fini del calcolo delle 52 settimane quale limite massimo di durata della cassa integrazione ordinaria. Si sottolinea che sono invece computabili quando si tratta di aziende industriali e artigiane dell’edilizia e affini, industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’escavazione.
Devono, tuttavia, essere inclusi ai fini del superamento del limite complessivo di durata delle integrazioni salariali pari a 24 mesi nell’arco di un quinquennio mobile.
Ai fini dei limiti di durata della CIGO per EONE, possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria fino a 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di cassa.

Trattamento economico

Il trattamento economico è pari al’80% della retribuzione globale mensile che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate.
Tuttavia c’è un massimale mensile che viene stabilito annualmente a cui fare riferimento. Per l’anno 2023 è pari a 1.321,53 (importo lordo).
Durante la CIGO matura il trattamento di fine rapporto che rimane a carico del datore di lavoro.
Il pagamento delle integrazioni salariali è anticipato dall’azienda che conguaglia con i contributi previdenziali dovuti o avviene direttamente dall’INPS in casi particolari.

Procedura di presentazione della domanda

Il datore di lavoro prima di presentare all’Istituto la domanda di CIGO deve comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali, o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale la durata prevedibile della sospensione o della riduzione ed il numero dei dipendenti interessati.
A tale comunicazione dovrà seguire, entro 3 giorni, un esame congiunto. La procedura si deve esaurire entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta.
La domanda di integrazione salariale deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento e devono essere indicati la causa della sospensione o della riduzione, la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste.
Per tutte le causali è necessaria una relazione tecnica da allegare alla domanda in cui specificare la natura dell’evento, evidenziando la sua transitorietà, imprevedibilità ed eccezionalità e le conseguenze per il datore di lavoro.
In particolare, in caso di incendi, alluvioni, crolli, mancanza di energia elettrica che non derivino da evento doloso ed imputabile all’azienda, occorre allegare anche i verbali e le attestazioni delle autorità competenti quali VV.FF e enti erogatori.
Nelle ipotesi di impraticabilità dei locali o di sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità occorre allegare le dichiarazioni di PA che attestino l’impraticabilità e le cause che hanno portato alla decisione di sospendere l’attività.
E’ inoltre previsto che l’azienda indichi nella relazione la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione aziendale e che non dipendano da imperizia o negligenza del datore di lavoro o dei lavoratori.
Se la causale è relativa a un guasto, si dovrà indicare la cadenza con la quale viene attuata la manutenzione, l’ultima data nella quale la stessa è stata eseguita, allegando l’attestazione dell’azienda che ha effettuato la riparazione con indicazione del tipo di intervento effettuato e l’imprevedibilità del guasto.
In caso di manutenzione straordinaria il datore di lavoro dovrà allegare l’attestazione dell’impresa intervenuta da cui risulti l’eccezionalità dell’intervento non riferibile ad attività di ordinaria manutenzione.
Per gli eventi meteo il datore di lavoro dovrà specificare il tipo di evento e l’orario nel quale si è verificato, allegando i bollettini meteo rilasciati da enti accreditati.
La relazione dovrà concludersi con gli elementi oggettivi su cui si fonda la previsione di ripresa dell’attività lavorativa e quali siano le iniziative che l’azienda metterà in atto.

Finanziamento e contributi

Generalmente la cassa integrazione è finanziata con un contributo ordinario sia carico azienda che dipendente calcolato sull’imponibile previdenziale mensile e un contributo addizionale calcolato sulle settimane di utilizzo della cassa integrazione a carico datore di lavoro.
Per i trattamenti per EONE non è dovuta alcuna contribuzione addizionale.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.