Come ricorda il sito del Ministero del Lavoro, l’assegno di inclusione – Adi è una misura di sostegno economico, spettante sulla scorta di requisiti legati alla residenza, cittadinanza e soggiorno, come pure all’Isee, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Recentemente Inps, pubblicando il messaggio n. 3624 in tema di controlli sui beneficiari di tale misura, ha spiegato quali sono le conseguenze per il caso della mancata comunicazione del reddito da avvio di nuovo lavoro dipendente.
Vediamo allora cosa cambia per coloro ai quali il contributo viene erogato e perché l’istituto parla espressamente di sospensione e decadenza dell’assegno di di inclusione.
Indice
Mancata comunicazione del reddito da lavoro e sospensione dell’Adi
Con il messaggio del 31 ottobre scorso Inps ha ricordato che, dallo scorso giugno, hanno avuto inizio apposite attività di verifica mirate ad accertare l’omessa presentazione del modello “Adi-Com Esteso” per tutte le domande di assegno di inclusione con stato “accolta” nell’ipotesi nella quale:
uno o più componenti del nucleo familiare abbiano avviato un’attività di lavoro dipendente […] in corso di erogazione del beneficio.
Torneremo tra poco sull’appena citato modello, visto che nel messaggio citato Inps con chiarezza ne ricapitola l’importanza. Prima infatti è necessario rimarcare le conseguenze per chi non comunica il nuovo lavoro subordinato.
Infatti – in ipotesi di mancata comunicazione all’Inps – la procedura Adi sospenderà il versamento del beneficio, nei confronti di un nucleo familiare in cui emerga:
- la presenza di un componente – dichiarato ai fini Isee – che abbia avviato, in corso di fruizione del beneficio, un’attività lavorativa dipendente;
- che il membro lavoratore non abbia provveduto alla presentazione del modello “Adi-Com Esteso” entro 30 giorni dall’avvio dell’attività, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie (variazione occupazionale).
Il beneficio sarà sospeso fino a quando il dovere di comunicazione non sarà rispettato. Inoltre Inps specifica che, sulla scorta di queste regole, saranno compiuti controlli anche con riferimento ai pagamenti già disposti per le anteriori competenze.
Decadenza della prestazione
Sospensione non significa però perdita del beneficio, o almeno non subito. Infatti le prestazioni sono poste in stato “sospesa”, con l’indicazione del rapporto di lavoro individuato e di questa motivazione procedurale:
Mancata comunicazione della variazione occupazionale per avvio di lavoro dipendente […], entro 30 gg (art. 3, co. 5 e 7, D.L. 48/2023 conv. in L. 85/2023).
Attenzione però: se entro 3 mesi dall’avvio del lavoro, colui che ha intrapreso l’attività non provvederà alla presentazione del modello “Adi-Com Esteso”, la prestazione – salvo diversa indicazione – sarà posta in decadenza. Di fatto quindi il nucleo familiare perderà il diritto a percepirla se non aggiornerà la propria situazione, rendendola nota a Inps e rispettando finalmente l’obbligo di comunicazione.
Gli obblighi dei beneficiari dell’Adi in ipotesi di nuovo lavoro
Inps coglie poi l’occasione per ribadire che i requisiti dell’assegno di inclusione non solo debbono essere presenti – all’interno del nucleo familiare – al momento della presentazione della domanda, ma anche che essi stessi vanno conservati per tutta la durata della fruizione del contributo economico.
Ecco perché, al fine di controllare l’effettiva permanenza dei requisiti, l’istituto ha introdotto l’esame di specifici scenari di rischio, ovvero situazioni pratiche che possono comportare la perdita del beneficio. Il messaggio n. 3624 infatti considera il caso dell’avvio di attività di lavoro, durante il periodo di erogazione dell’Adi, ma non dichiarata all’Inps evidentemente per nascondere la novità e garantirsi il versamento della stessa somma.
Il messaggio Inps ricorda perciò i doveri fondamentali gravanti per legge sui beneficiari e la conseguenza in ipotesi di mancato rispetto. La finalità è intuibile: evitare nuovi casi di abuso e di assegnazione del beneficio per un importo non corrispondente all’esatta situazione economica e lavorativa del nucleo familiare.
Non solo. L’istituto nel messaggio in oggetto fuga ulteriormente i dubbi e ribadisce che i membri del nucleo familiare sono tenuti al rispetto degli obblighi di comunicazione anche in ipotesi di avvio, durante il godimento della prestazione, di:
- percorsi di politica attiva del lavoro che comportino indennità o benefici di partecipazione comunque denominati;
- accettazione di offerte di lavoro anche di durata minore di un mese, esclusi i tirocini di inclusione inseriti dai servizi sociali nei patti di inclusione e registrati nella piattaforma GE.PI, o che implichino la presa in carico dai servizi sociali e/o sanitari (evidenziati in Unilav nella categoria 09).
L’obbligo di utilizzo del modello Adi-Com Esteso
Per l’adempimento di tali obblighi di comunicazione, l’istituto ha da tempo reso disponibile il menzionato modello “Adi-Com Esteso”, utilizzabile tenendo conto delle indicazioni fornite con il messaggio Inps n. 1090 del 14 marzo scorso.
L’utilizzo di questo modello è obbligatorio in ipotesi di cambiamenti economici, patrimoniali o inizio di nuove attività lavorative. Infatti, nell’appena citato messaggio, è sottolineato che ogni componente maggiorenne del nucleo familiare che fruisce dell’assegno di inclusione potrà trovarlo sul sito istituzionale e dovrà compilarlo per le comunicazioni obbligatorie Inps, relative all’avvio di un nuova occupazione.
Sono per legge obbligati a presentare il modello tutti i membri del nucleo familiare che abbiano intrapreso:
- un’attività di lavoro dipendente in corso di godimento del beneficio;
- percorsi di politica attiva del lavoro che comportino il versamento di una indennità, anche se non inclusa nella scala di equivalenza dell’Adi.
La valutazione Inps del reddito da lavoro
Come si può leggere nel messaggio n. 3624 il reddito da lavoro dichiarato nel modello Adi-Com Esteso:
- sarà oggetto di valutazione da parte di Inps ai fini del mantenimento del diritto alla prestazione, in rapporto alle soglie di reddito familiare previste dalla legge;
- non determina variazioni dell’importo mensile dell’assegno di inclusione, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, quantificati per l’intero nucleo familiare.
Più nel dettaglio, l’istituto spiega che:
il reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre la parte eccedente tale soglia, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione della condizione occupazionale.
Concludendo, la presentazione del modello “Adi-Com Esteso” determina perciò la verifica del mantenimento del diritto al beneficio e l’eventuale riduzione dell’importo mensile, se necessario. Mentre la sospensione non pregiudica il riconoscimento delle mensilità arretrate, non erogate in attesa della presentazione del modello.