Gli ammortizzatori sociali hanno una funzione essenziale nel sistema di protezione sociale italiano, garantendo sostegno ai lavoratori e alle aziende nelle fasi di crisi economica o ristrutturazione. Nel nostro paese spicca, tra gli altri, la cassa integrazione guadagni – Cig.
Per far fronte all’emergenza epidemiologica di alcuni anni fa furono fatte alcune scelte di estremo rilievo per i lavoratori, all’interno del decreto Cura Italia – il DL n. 18 del 2020 – e di altri provvedimenti normativi. E tra queste fu previsto il potenziamento della cd. cassa integrazione in deroga, un istituto già presente nel diritto del lavoro e legato ai casi di riduzione o sospensione del rapporto di lavoro.
Nel corso di questo articolo coglieremo l’occasione per vedere più da vicino gli aspetti maggiormente interessanti dello strumento, a chi si rivolge, da chi è messo a disposizione, come funziona e a chi fare domanda. Infine ricorderemo in sintesi alcune tappe fondamentali della Cigd, durante gli anni della pandemia. I dettagli.
Indice
Cos’è la cassa integrazione in deroga
Lo strumento della cassa integrazione, regolato per il tramite del d. lgs. n. 148 del 2015, mira a proteggere i posti di lavoro e ad attenuare gli effetti negativi delle crisi aziendali o dei periodi di difficoltà economica. Oltre alla Cig ordinaria – Cigo e alla Cig straordinaria – Cigs, troviamo la cassa integrazione in deroga – Cigd.
La cassa integrazione guadagni in deroga è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese, che non possono ricorrere agli strumenti ordinari o straordinari, perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie. Il Ministero del Lavoro lo ha definito uno strumento di politica passiva.
In altre parole, la cassa integrazione guadagni in deroga consiste in un ammortizzatore sociale, utilizzato per far fronte a situazioni di crisi o emergenza che non rientrano nelle condizioni previste per l’accesso alla cassa integrazione guadagni ordinaria o alla cassa integrazione guadagni straordinaria.
La gestione e l’erogazione dei fondi spettano legati alla cassa integrazione guadagni in deroga spettano, in linea generale, all’Inps.
Richiedenti e beneficiari della Cigd
Come spiega puntualmente il sito web dell’Inps, in linea generale la cassa integrazione guadagni in deroga può essere assegnata o prorogata ai lavoratori:
- dipendenti con la qualifica di operai, impiegati e quadri, inclusi gli apprendisti e i lavoratori somministrati
- con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento, salvo quanto all’art. 6, comma 1, decreto interministeriale n. 83473 del 2014).
Inoltre, il trattamento in oggetto può essere richiesto dai:
- soggetti giuridici qualificati come imprese (ex art. 2082 del Codice Civile)
- dai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del Codice Civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti)
- dalle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991, con riferimento ai dipendenti che hanno attivato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.
Quando richiedere la cassa integrazione guadagni in deroga
L’istituto di previdenza spiega che la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa deve essere attribuibile alle seguenti causali:
- situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori
- ristrutturazione o riorganizzazione
- crisi aziendali
Si tratta di situazioni tassativamente previste, perciò la Cigd non può essere erogata al di fuori di quelle appena citate.
Come fare domanda
Per le modalità di richiesta della Cigd ricordiamo quanto indicato nel sito web di Inps:
- in ipotesi di crisi che attengano ad unità produttive localizzate in una sola regione o provincia autonoma, la domanda di Cigd deve essere presentata dall’azienda online all’Inps, tramite il servizio ad hoc (piattaforma Digiweb), o alla regione, con il modello IG.15 deroga (cod. SR100)
- in ipotesi di crisi che riguardino unità produttive localizzate in diverse regioni o province autonome, l’azienda dovrà fare richiesta ad hoc al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dopo la fase della cd. istruttoria il Ministero stesso emanerà un decreto interministeriale di concessione della prestazione, e poi l’azienda potrà trasmettere via web all’Inps, attraverso il servizio dedicato (piattaforma Digiweb), la domanda (cod. SR100) dettagliando il numero di decreto
L’istituto spiega altresì che la domanda deve essere effettuata entro 20 giorni dalla data nella quale ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro (insieme al verbale di accordo sindacale e all’elenco dei lavoratori interessati). Per il pagamento diretto al dipendente coperto dalla Cigd, l’azienda dovrà presentare online all’Inps il cd. modello IG/Str/Aut (cod. SR41).
Retribuzioni e importo
Per i lavoratori in cassa integrazione in deroga l’indennità corrisposta è pari all’80% della retribuzione, inclusi eventuali ratei di mensilità aggiuntive che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le ore zero e il tetto massimo contrattuale (di norma comunque non oltre le quaranta ore settimanali). L’importo della prestazione in ogni caso non può eccedere un limite massimo mensile stabilito con cadenza annuale.
Va specificato comunque che un dipendente può continuare a svolgere prestazioni di lavoro accessorio, senza per questo perdere il diritto all’indennità, sempre ammesso tuttavia che tale prestazione non superi il limite massimo annuale, che in questo caso specifico corrisponde a 3000 euro annui.
È bene tenere a mente però che il lavoratore è tenuto a comunicare all’Inps le eventuali prestazioni retribuite: la mancata comunicazione di tali attività infatti, porta alla decadenza dal diritto di integrazione salariale.
Obblighi del lavoratore
Sebbene i lavoratori che percepiscono l’indennità non sono soggetti né a costi né ad interessi, il mantenimento delle somme della cassa integrazione in deroga prevede la partecipazione alle politiche attive. Infatti nel caso di mancata partecipazione ai corsi della regione o alle politiche attive del centro dell’impiego, si incorre nel decadimento del diritto di indennità di cassa integrazione.
Ciò significa che se un dipendente in Cig si rifiuta di seguire i corsi di formazione o riqualificazione, oppure non lo segue regolarmente senza un comprovato motivo, il sussidio erogato da Inps viene interrotto e dunque decade. Si è esonerati da tali obblighi soltanto nel caso in cui la formazione abbia luogo ad una distanza superiore ai 50km dalla residenza del lavoratore, oppure nel caso in cui i corsi si svolgono in luogo non raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico mediamente un’ora e mezza di viaggio.
È molto importante tenere ben a mente che se una delle ipotesi sopra citate dovesse verificarsi, l’Inps – oltre a cessare immediatamente la corrispondenza dell’indennizzo – provvede anche a recuperare, previa specifica comunicazione, tutte le somme già erogate per il periodi di non spettanza del trattamento.
La Cigd ai tempi della pandemia
La legge di Bilancio 2020 aveva provveduto a prorogare la cassa integrazione in deroga, introducendo alcune novità in merito ai sussidi ammortizzatori sociali, tuttavia con gli aggiornamenti normativi dell’epoca i requisiti di accesso per i lavoratori risultavano ancor più restrittivi. Per questo motivo, a causa del prolungamento dell’emergenza Coronavirus, furono istituite alcune misure straordinarie che hanno garantito l’accesso alla Cigd anche alle aziende in precedenza escluse.
Durante una conferenza stampa del 28 marzo di quell’anno, l’allora Presidente del Consiglio Conte aveva dichiarato di essere al lavoro affinché le integrazioni salariali fossero attivate entro il 15 aprile. Nello specifico le nuove misure straordinarie prevedevano che la Cigd fosse attivabile anche dalle attività con meno di 6 dipendenti, previa domanda all’Inps a partire dal primo aprile.
Grazie alla collaborazione di tutte le parti coinvolte fu sottoscritta una convenzione tra imprese e sindacati, associazioni bancarie e il ministero del lavoro, che permise agli istituti di credito di anticipare fino a 1400 euro per la Cigd.
La convenzione inoltre fu un’operazione a costo zero per i lavoratori, non prevedendo alcun iter burocratico: come già avvenuto in passato durante situazioni di gravi emergenze, furono le banche stesse ad anticipare le somme per i sussidi, rimborsate in seguito direttamente dall’Inps.
Le nuove misure per la cassa integrazione in deroga, così stipulate, assicurarono quindi l’assenza di costi e interessi a gravare sui lavoratori. In più il decreto Liquidità dell’8 aprile sancì l’estensione della cassa integrazione ordinaria – Cig e in deroga – Cigd anche ai lavoratori assunti tra febbraio e marzo 2020 (ma anche l’esenzione da marca da bollo per i procedimenti di integrazione salariale).
Ricordiamo altresì che con il decreto legge n. 34/2020 – cd. decreto Rilancio – fu espressamente previsto che i datori di lavoro aventi diritto, per i quali fosse già stato autorizzato un periodo di Cigd per complessive 13 settimane, potevano richiedere un’ulteriore periodo di cassa integrazione in deroga di 5 settimane – da sfruttare entro il mese di agosto più altre 4 settimane per i periodi posteriori. Infine, come precisò la circolare Inps n. 86 del 2020 la domanda doveva essere presentata direttamente all’istituto di previdenza.