Congedo matrimoniale, diritti e tutele dei lavoratori

In occasione del proprio matrimonio, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti maturano specifici diritti in tema di congedi retribuiti e tutele del posto di lavoro

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Alessandra Moretti

Consulente del lavoro

Laureata, è Consulente del Lavoro dal 2013. Esperta di gestione e amministrazione del personale.

In occasione del proprio matrimonio, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti maturano specifici diritti in tema di congedi retribuiti e tutele del posto di lavoro. Ecco cosa tenere presente quando si progettano le proprie nozze.

Il congedo matrimoniale

Il congedo matrimoniale è un periodo che dà diritto al lavoratore dipendente di astenersi dal lavoro in occasione del matrimonio senza che vengano intaccate le giornate di ferie.

Viene concesso esclusivamente per matrimoni che abbiano effetti sul piano civilistico e, dal 2016, per le unioni civili.

Può spettare anche più volte nel corso della vita lavorativa (in caso, ad esempio, di seconde nozze), a meno che la contrattazione collettiva non abbia derogato a questo principio.

A chi spetta e come ottenerlo

Il congedo matrimoniale è previsto per tutte le qualifiche (operai, impiegati, quadri , dirigenti e apprendisti) e normalmente ha una durata di 15 giorni di calendario da godere consecutivamente. Questo significa che nel conteggio vanno inclusi anche le domeniche e i giorni non lavorativi.

Ciascun contratto collettivo di settore può riportare particolari modalità di richiesta e fruizione a cui attenersi. In linea generale, il lavoratore deve presentare la richiesta, con un congruo preavviso, pari ad almeno 6 giorni prima dell’inizio del congedo, al fine di consentire al datore di lavoro la riorganizzazione delle attività.

Inoltre, al rientro del lavoratore in azienda, si prevede che sia presentata all’azienda la documentazione attestante l’avvenuta celebrazione del matrimonio, normalmente entro 60 giorni dalla celebrazione delle nozze.

Il periodo di congedo matrimoniale deve essere utilizzato in concomitanza o, al più, entro i 30 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio. Questa tempistica non è comunque stringente: in presenza di accordi differenti, più favorevoli alle esigenze del lavoratore, il congedo può essere utilizzato anche diverso tempo dopo la celebrazione delle nozze.

Quanto spetta

Per le giornate di congedo matrimoniale, spetta l’intera retribuzione a carico del datore di lavoro per tutte le categorie di lavoratori.

L’unica eccezione è prevista per gli operai, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio dipendenti di aziende industriali, artigiane o cooperative, a cui il congedo viene retribuito a carico dell’Inps, per un importo pari a 7 giorni di lavoro.

La contrattazione collettiva di settore solitamente impone al datore di lavoro di integrare l’importo dell’assegno Inps fino a garantire al lavoratore la normale retribuzione per i 15 giorni di durata del congedo.

Inoltre, durante l’assenza per matrimonio, si ha diritto alla regolare maturazione delle mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), delle ferie, dei permessi e del trattamento di fine rapporto.

Licenziamento e dimissioni

Per tutte le lavoratrici dipendenti (ad eccezione delle lavoratrici domestiche) che contraggono matrimonio vige una specifica tutela: il divieto di licenziamento con diritto alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro.

In particolare sono considerati nulli i licenziamenti attuati a causa del matrimonio, che intervengono nel periodo che va dal giorno della richiesta delle pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione.

Le sole cause che possono legittimare un licenziamento durante questo periodo tutelato sono:

  • colpa grave della lavoratrice;
  • la cessazione dell’attività dell’azienda;
  • l’ultimazione delle prestazioni per le quali la lavoratrice è stata assunta;
  • la risoluzione del rapporto per scadenza del termine.

Sono nulle anche le clausole di qualsiasi genere, contenute nei contratti individuali e collettivi, o in regolamenti, che prevedano la risoluzione del rapporto di lavoro in conseguenza del matrimonio.

Infine, le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice durante il medesimo periodo protetto previsto per il licenziamento, devono essere confermate entro 30 giorni davanti ad un funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro affinché siano considerate valide a tutti gli effetti.

Questa procedura può essere svolta anche da remoto ed è volta ad acquisire la volontà espressa dei soggetti interessati a dimettersi.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.