Come stabilito dal decreto Natale varato dal Consiglio dei ministri il 24 dicembre scorso, dal 10 gennaio, e fino alla cessazione dello stato di emergenza, e dunque almeno fino al 31 marzo, il governo ha deciso di allargare ancora l’applicazione del green pass rafforzato, o super green pass.
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Dove serve il super green pass dal 10 gennaio
Ecco dove diventa obbligatorio possedere il super certificato verde Covid dal 10 gennaio, cioè il passaporto rilasciato esclusivamente in seguito a vaccinazione o guarigione da Covid da meno di 6 mesi:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste in seguito a cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- mezzi di trasporto, compreso tutto il trasporto pubblico locale o regionale.
Super green pass per tutti i lavoratori over 50: regole e sanzioni
Il nuovo decreto Covid del 5 gennaio 2022 impone poi l’obbligo di super green pass per tutti i lavoratori, pubblici e privati, e i liberi professionisti di almeno 50 anni. Questo obbligo però non scatta subito ma dal 15 febbraio 2022, per dare il tempo a tutti di vaccinarsi e mettersi in regola con le nuove norme.
Dal prossimo 15 febbraio, dunque, tutti gli over 50 saranno tenuti a possedere ed esibire il green pass rafforzato all’accesso al luogo di lavoro. Chi oggi non è ancora vaccinato dovrà effettuare la prima dose del vaccino entro il 31 gennaio per ottenere un super green pass valido a partire da quella data.
Nel caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo, per i lavoratori pubblici e privati e i liberi professionisti non vaccinati scatta una sanzione da 600 a 1.500 euro.
Come già avviene per i lavoratori sprovvisti di green pass, anche i lavoratori ultra-cinquantenni che dal 15 febbraio saranno sprovvisti di super green pass al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati: per loro scatterà il blocco dello stipendio e di qualsiasi altro emolumento, ma non ci saranno conseguenze disciplinari e resta comunque il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Chi non ha l’obbligo del super green pass
Il governo Draghi ha però deciso una particolare deroga fino al 10 febbraio per tutti i cittadini delle isole minori e della laguna di Venezia che si devono spostare per motivi di studio e lavoro. Lo prevede un’ordinanza emanata dal Ministero della salute, su proposta del Ministero dei trasporti.
Ricordiamo che restano sempre valide le esenzioni già previste in alcuni specifici casi. Ecco chi non ha l’obbligo di possedere ed esibire il super green pass:
- bambini sotto i 12 anni (ma anche ai bambini under 12 viene rilasciato green pass per guarigione della durata di 6 mesi in caso di negativizzazione da Covid)
- soggetti esenti per motivi di salute dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica. Fino al 31 gennaio 2022 possono essere utilizzate le certificazioni di esenzione in formato cartaceo rilasciate, a titolo gratuito, dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi sanitari regionali o dai Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione. Sono validi i certificati di esenzione vaccinali già emessi dai Servizi sanitari regionali sempre fino al 31 gennaio 2022;
- cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar fino al 31 gennaio 2022. Resta valida la certificazione rilasciata dal medico responsabile del centro di sperimentazione in cui è stata effettuata
- persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti Covid rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, fino al 31 dicembre 2021.
In merito alle proroghe di validità delle certificazioni di esenzione, non sarà necessario un nuovo rilascio delle certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica dell’esenzione).