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Guida in stato d’ebbrezza

Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche: conosciamo davvero le conseguenze?

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Redazione

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La cronaca quotidiana ogni giorno ci ricorda quanto possa essere pericoloso guidare sotto l’effetto dell’alcool, per la nostra incolumità e per quella degli altri.

Ma conosciamo davvero le conseguenze (anche penali) di tale condotta? Vediamole insieme all’Avvocato Raffaele Coen.

Cosa dice la legge

L’art. 186 del Codice della Strada (CDS) parla chiaro: “è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.

Orbene, il medesimo articolo individua tre diverse ipotesi, a seconda della gravità della condotta (ovvero di quanto sia grave lo stato di ubriachezza).

Specifica infatti l’art. 186 del Codice della Strada:

Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:   

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro 527 a euro 2.108,  qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro   (g/l).   All’accertamento della violazione consegue  la  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;   

b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora  sia  stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso  alcolemico  superiore  a  0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro   (g/l).  All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;  

c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato  accertato  un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida  da  uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,  sezione  II,  del titolo VI,  in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna  ovvero  di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche  se  e’ stata applicata la sospensione condizionale della pena, è  sempre  disposta  la  confisca  del veicolo con il quale è stato commesso  il  reato,  salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’art. 224 ter.”

La legge quindi gradua la punizione del trasgressore a seconda dell’entità del suo stato di alterazione alcolica.

  • Sino a 0,5 g/l è consentita la circolazione senza alcuna conseguenza (ad eccezione di alcune categorie di conducenti di cui all’art. 186 bis CDS).
  • Da 0,5 g/l a 0,8 g/l la trasgressione determina solo conseguenze amministrative (pagamento sanzione amministrativa e sospensione della patente di guida per minimo tre mesi).
  • Sopra la soglia di 0,8 g/l la situazione si complica. In tal caso, infatti,  la condotta integra a tutti gli effetti un reato.

Se quindi il test alcoolemico rileva un’alterazione superiore a 0,8 g/l, oltre a dover dire addio alla patente per qualche mese, dovremo anche affrontare un processo in Tribunale.

Il che si traduce, inevitabilmente, nel rischio concreto di riportare una condanna penale per un comportamento tanto censurabile quanto evitabile.

Deve poi ricordarsi che, se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea all’illecito.

E’ ancora importante sapere che l’ammenda è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Infine, nel caso di alterazione superiore a 1,5 g/l  le pene dell’ammenda, dell’arresto e la durata della sospensione della patente sono aumentate sensibilmente.

In tal caso, nell’ipotesi di incidente, la patente di guida viene revocata.

E se sono un neopatentato?

In tal caso, la nostra condotta di guida deve essere ancora più accorta.

Infatti, l’art. 186 bis CDS vieta la guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per alcune specifiche categorie di guidatori e nello specifico:

a) i conducenti di eta’ inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l’attivita’ di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l’attivita’ di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di postia sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonche’ di autoarticolati e di autosnodati.

Tali soggetti pertanto devono avere sempre un tasso alcolemico pari a zero.

E’ possibile evitare la condanna penale ed estinguere il reato?

La legge offre la possibilità di estinguere reato ma solo a determinate condizioni. Infatti, al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia causato un sinistro stradale, la pena detentiva e pecuniaria possono essere sostituite con quella del lavoro di pubblica utilità (in breve, LPU).

Trattasi di una “prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell’educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze” (art. 186 CdS).

In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice disporrà la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca la confisca del veicolo sequestrato.

I lavori di pubblica utilità altro non sono che lavori prestati a favore della collettività attraverso Enti convenzionati e secondo un calendario prestabilito (ad es. canili o gattili della città, associazioni di volontariato, ecc…).

Il lavoro di pubblica utilità consente pertanto di:

  • ridurre alla metà il periodo di sospensione della patente di guida;
  • evitare la confisca del mezzo appartenente al trasgressore;
  • estinguere il reato.

Attenzione però: i lavori di pubblica utilità possono sostituire la pena detentiva per non più di una volta e solo se non si è verificato un incidente.

E se ho fatto un incidente stradale oppure ho già usufruito dei lavori di pubblica utilità? Come faccio ad estinguere il reato?

In tal caso, qualora vi siano le condizioni di legge, si potrà optare per la definizione del processo penale attraverso l’istituto della c.d. “messa alla prova dell’imputato”.

Ai sensi dell’art. 168 bis cp, infatti,  “nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del codice di procedura penale, l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l’affidamento dell’imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l’altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l’osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali”.

Anche in questo caso si tratta, in buona sostanza, di lavori di volontariato a favore della collettività.

All’esito dello svolgimento del periodo di messa alla prova, il reato (come nel caso dei lavori di pubblica utilità di cui abbiamo parlato in precedenza), verrà dichiarato estinto.

Bisogna peraltro ricordare che sul punto è recentemente intervenuta recentemente la Corte Costituzionale la quale, con sentenza n. 163/2022 ha equiparato l’istituto della messa alla prova ai lavori di pubblica utilità con riferimento alla riduzione della sospensione della patente di guida.

In pratica la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 224 ter CDS nella parte in cui non prevede che l’esito positivo della messa alla prova comporti anch’essa il dimezzamento delle sospensione della patente.

Quindi, se non vi sono incidenti che siano conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche e/o di stupefacenti, anche la messa alla prova comporterà, all’esito del positivo percorso disposto dal Tribunale, il dimezzamento della sospensione della patente di guida.

Già in precedenza la Corte Costituzionale aveva inteso equiparare i due istituti dichiarando con sentenza n. 75/2020 l’illegittimità dell’art. 224 ter CDS nella pfggarte in cui prevedeva la confisca del mezzo anche all’esito positivo della messa alla prova.

La sospensione del processo per messa alla prova dell’imputato è quindi da tenere ben in considerazione in quanto:

  • in assenza di incidente stradale determina la riduzione alla metà del periodo di sospensione della patente;
  • in assenza di incidente stradale, impedisce la confisca del mezzo appartenente al trasgressore;
  • in ogni caso determina l’estinzione del reato.

Considerazioni conclusive

La nostra analisi conferma quanto detto all’inizio: guidare in stato di ebbrezza rimane sempre e comunque un comportamento che può avere gravi conseguenze.

Non solo per quanto riguarda la nostra patente, ma anche per il nostro portafoglio.

Tenete infatti presente che in tema di RCA, l’impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione (art. 144 Codice delle Assicurazioni).

Uno dei casi spesso previsti da alcune polizze assicurative è proprio quello in cui il conducente del mezzo coinvolto nel sinistro sia in stato di ebbrezza alcolica.

Questo significa che l’Assicurazione prima paga il danneggiato e poi richiede il rimborso al responsabile!

Le conseguenze in termini economici possono quindi essere davvero pericolose.

Teniamo quindi ben a mente che, quando siamo al volante, la sicurezza nostra e quella degli altri deve essere sempre in cima alle nostre priorità.

Per ulteriori delucidazioni sull’argomento è possibile contattare direttamente lo Studio Legale dell’Avvocato Raffaele Coen.