Con un nuovo decreto firmato l’8 marzo dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, arriva la proroga al 30 giugno 2024 che permette alle aziende del settore vitivinicolo di utilizzare le etichette di vino già stampate prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo.
Cosa cambia, quindi, e quali sono le novità?
Le nuove regole per le etichette del vino
Secondo il nuovo Regolamento (UE) 2021/2117 tutte le bottiglie di vino vendute nell’Unione Europea, indipendentemente dal loro paese di origine, devono includere informazioni nutrizionali e un elenco degli ingredienti che li contraddistinguono. Le nuove disposizioni si vanno ad aggiungere ai requisiti già esistenti riguardanti le informazioni sugli allergeni e sull’energia dettagliate nei regolamenti 1169/2011 e 1308/2013.
Nel dettaglio, allergeni e intolleranze devono apparire ed essere esposti nell’etichetta attaccata alla bottiglia, mentre gli ingredienti e i dettagli nutrizionali possono facoltativamente essere divulgati tramite “mezzi elettronici” come un codice QR. Ovviamente la lista degli ingredienti deve contenere anche tutti gli additivi e coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze utilizzati nella produzione del vino etichettato e comunque presenti nel prodotto finito.
Il vino non conforme verrà rimosso dal mercato e potrebbero essere applicate anche sanzioni, la cui applicazione e definizione viene demandata ai singoli Stati Membri.
La legge inoltre impone di rendere disponibili le informazioni in un linguaggio facilmente comprensibile dal consumatore, anche se i singoli Paesi Membri, nell’emanazione dei decreti di attuazione del nuovo regolamento, possono specificare le lingue in cui devono essere visualizzate le etichette elettroniche. Le stesse informazioni necessarie e obbligatorie sulle etichette dovranno essere poi caricate in un archivio ufficiale dell’UE.
Quali informazioni devono essere riportate sull’etichetta del vino stesso?
Sull’etichetta del vino stesso dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
- Designazione della categoria
- Intolleranze e allergeni
- Titolo alcolometrico volumico effettivo
- Indicazione di provenienza
- Imbottigliatore; nel caso dello spumante, il nome del produttore/venditore
- Importatore (nel caso di vini importati)
- Contenuto di zucchero nel caso dello spumante
- Data di conservazione minima per i prodotti vitivinicoli dealcolizzati con un titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10%
- Numero di lotto
- Quantità netta.
Inoltre, la parola “ingredienti” dovrebbe essere facilmente identificabile dai consumatori nell’etichetta e non confusa con altri mezzi elettronici contenenti messaggi di marketing.
Quali informazioni possono essere fornite da un URL o un codice QR?
Del vino in UE devono essere forniti anche ingredienti e valori nutrizionali una volta in commercio, ma queste possono essere rese disponibili tramite un codice QR o un URL sull’etichetta che invia il consumatore a una pagina web con tali informazioni.
Va detto infatti che il regolamento prevede che la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti possano essere forniti “mediante mezzi elettronici identificati sulla confezione o su un’etichetta ad essa allegata”. I codici QR rappresentano infatti un possibile metodo per consentire ai consumatori di accedere, sull’etichetta o sulla confezione, alle informazioni elettroniche di cui sopra.
Il QR code può essere anche applicato in aggiunta all’etichetta, permettendo così ai produttori la possibilità di non sprecare le vecchie etichette. Quello che è importante, in questo caso, è che lo stesso non sia facilmente rimovibile in modo da mettere a repentaglio la disponibilità o l’accessibilità delle informazioni obbligatorie sugli alimenti per il consumatore.
Dove vanno inseriti gli allergeni
Tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze presenti nel prodotto finito, anche in forma alterata, devono essere indicate al consumatore. Esistono due possibilità per la loro presentazione in etichetta:
- qualora in etichetta sia presente l’elenco degli ingredienti, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate come ingredienti nell’elenco degli ingredienti. Il nome della sostanza o del prodotto deve essere enfatizzato attraverso un carattere che lo distingua chiaramente dal resto dell’elenco degli ingredienti, ad esempio mediante il carattere, lo stile o il colore dello sfondo;
- qualora l’elenco degli ingredienti sia presentato con mezzi elettronici, tutte le sostanze che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate sulla confezione o sull’etichetta ad essa allegata. La loro presentazione deve essere preceduta dalla parola “contiene”, seguita dal nome della o delle sostanze o del prodotto o dei prodotti corrispondenti.
Cosa cambia con la proroga
Le aziende del settore vitivinicolo in Italia avrebbero dovuto adattarsi al nuovo regolamento UE dall’8 marzo 2024. Già qualche mese fa, infatti, il ministro Lollobrigida aveva emanato un altro decreto riconoscendo agli operatori del settore nel nostro Paese la possibilità di utilizzare le etichette già stampate – ma non conformi al regolamento UE – anche dopo l’8 dicembre (ovvero anche dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni europee) ma non oltre l’8 marzo 2024. Con il DM n. 115268 del 8/03/2024 però è stata concessa un’ulteriore proroga.
Nello specifico, il decreto ministeriale dell’8 marzo stabilisce che:
- fino al 30 giugno 2024 è consentito etichettare i vini ed i prodotti vitivinicoli aromatizzati con etichette riportanti il simbolo ISO 2760 “i” accanto al QR code che rimanda alle informazioni relative alla lista degli ingredienti ed alla dichiarazione nutrizionale e solo per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati circolanti sul territorio nazionale;
- qualora non utilizzate entro il 30 giugno, le etichette rimanenti possono continuare ad essere utilizzate solo se corrette mediante l’apposizione di un adesivo riportante il termine “ingredienti” accanto al simbolo “i” o ogni altra indicazione ritenuta utile;
- in caso di mancato rispetto di quanto previsto, si applicano le sanzioni previste all’articolo 74 comma 1 della legge 238/2016.
Come spiegato dal ministro Francesco Lollobrigida in una nota stampa, “le etichette forniscono già tutte le informazioni utili ai consumatori attraverso uno specifico qrcode”, per cui il ministero ha ritenuto che “gettarle al macero senza un reale motivo avrebbe un rilevante danno economico a tutta la filiera”.
A chi si applica il nuovo regolamento
Sono interessati dal nuovo regolamento tutti gli operatori del settore vitivinicolo che hanno a che fare con l’etichettatura di vini che poi sono destinati al commercio in Unione Europea. Tra questi rientrano:
- i produttori di vino che vendono tale prodotto nell’Unione Europea;
- i distributori di vino che etichettano vini in vendita nell’Unione Europea;
- i produttori di etichette per vini venduti nell’Unione Europea.
Inoltre, le nuove norme si applicheranno a tutti i vini e prodotti vitivinicoli ottenuti dalla vendemmia 2024 mentre tutti i vini prodotti prima dell’8 dicembre 2023 saranno comunque esentati dalle nuove norme fino ad esaurimento delle scorte.