Come proteggere il patrimonio dei coniugi con un fondo patrimoniale

Per tutelare il patrimonio familiare da eventuali aggressioni dei creditori, i coniugi o un terzo possono costituire un fondo patrimoniale al fine di evitare procedure esecutive

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Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

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La tutela del patrimonio familiare è una delle principali preoccupazioni per molte coppie, soprattutto in presenza di figli o di attività economiche a rischio. Una delle soluzioni più efficaci offerte dall’ordinamento italiano è il fondo patrimoniale, uno strumento giuridico che consente di vincolare determinati beni a favore della famiglia.

In questo articolo analizzeremo cos’è il fondo patrimoniale, qual è la sua funzione, come si costituisce e quando cessa, offrendo una guida pratica e completa per chi desidera proteggere il proprio patrimonio familiare.

Che cos’è il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un istituto previsto dagli articoli 167 e seguenti del Codice Civile. Si tratta di un vincolo giuridico che può essere costituito da due coniugi congiuntamente (o da uno solo di essi, anche in favore dell’altro) o da un terzo, con il quale uno o più beni vengono destinati a far fronte ai bisogni della famiglia.

I beni inclusi nel fondo patrimoniale non possono essere aggrediti dai creditori dei coniugi per debiti che non riguardino direttamente i bisogni della famiglia. Questo rende il fondo un importante strumento di protezione patrimoniale.

Qual è la funzione del fondo patrimoniale

La funzione principale del fondo patrimoniale è tutelare il nucleo familiare. Vincolando determinati beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito), questi non potranno essere utilizzati per soddisfare debiti contratti per scopi estranei alla famiglia, come ad esempio attività imprenditoriali, investimenti o spese personali.

In concreto, il fondo patrimoniale:

  • garantisce una protezione legale dei beni destinati alla famiglia;
  • riduce il rischio patrimoniale derivante da attività economiche o professionali;
  • impedisce il pignoramento dei beni vincolati per debiti non connessi ai bisogni familiari;
  • può contribuire alla programmazione successoria, specie in presenza di figli minori.

Attenzione però: la protezione non è assoluta. Se un debito è contratto per spese legate alla famiglia (come la scuola dei figli, le cure mediche, l’acquisto di generi di prima necessità), i creditori possono agire anche sui beni inseriti nel fondo patrimoniale.

Quali beni si possono inserire nel fondo patrimoniale

Nel fondo patrimoniale possono essere inseriti:

  • beni immobili (case, terreni);
  • beni mobili registrati (auto, barche, aeromobili);
  • titoli di credito nominativi (azioni, obbligazioni, quote societarie), purché abbiano un valore patrimoniale.

È importante che i beni inseriti nel fondo siano di proprietà esclusiva di uno dei coniugi o di entrambi, oppure siano conferiti da un terzo (ad esempio un genitore). Il bene deve essere individuato con precisione nell’atto costitutivo del fondo.

Il fondo patrimoniale si inserisce nel contesto dei rapporti patrimoniali tra i coniugi accanto al regime di separazione o comunione dei beni prescelto, con cui convive sul piano della disciplina normativa.

Come si costituisce un fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale si costituisce mediante atto pubblico notarile, a pena di nullità. Quindi è necessario rivolgersi a un notaio.

I soggetti che possono costituirlo sono entrambi i coniugi, di comune accordo, uno solo dei coniugi, anche senza il consenso dell’altro, ma in tal caso sarà necessario l’accettazione del beneficiario, un terzo, ad esempio un familiare, che intenda destinare dei beni alla famiglia.

La costituzione ad opera di un terzo può avvenire per atto inter vivos o mortis causa. Nel primo caso si tratta di un atto di liberalità a cui è applicabile la disciplina normativa della donazione obnuziale.

La costituzione del fondo da parte del terzo per atto tra vivi si conclude con l’accettazione dei coniugi. L’accettazione può essere effettuata con atto pubblico posteriore.

La costituzione per testamento può essere effettuata sia con legato che con istituzione ereditaria purché nei limiti della quota disponibile, poiché i beni del fondo sono in qualche modo vincolati.

Il fondo patrimoniale può essere costituito solo da coppie sposate. È valido anche se i coniugi sono in separazione dei beni, ma non può essere creato da conviventi more uxorio o da unioni civili.

Come funziona il fondo patrimoniale

I beni inseriti nel fondo patrimoniale restano nella disponibilità dei coniugi, che ne conservano la proprietà, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo. Tuttavia, se non è espressamente consentito nell’atto di costituzione non possono essere alienati o ipotecati dati in pegno o comunque vincolati, senza il consenso di entrambi. In presenza di figli minori è necessaria anche l’autorizzazione del giudice tutelare, nei soli casi di necessità o utilità evidente.

Quando il fondo è impignorabile

Il fondo patrimoniale non protegge i beni da qualsiasi tipo di debito. I creditori possono agire mediante azione esecutiva sui beni e sui frutti vincolati solo se il debito è stato contratto per bisogni della famiglia. Se invece il debito è estraneo alla vita familiare (ad esempio un investimento fallimentare o un’attività d’impresa), i beni del fondo sono in linea di principio impignorabili.

Per rendere i beni facenti parte del fondo opponibili ai creditori deve essere stato assolto l’onere di annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Tale annotazione è obbligatoria ai sensi dell’art. 162, comma 4, del Codice Civile. La procedura viene eseguita presso l’ufficio dello stato civile dove è stato registrato il matrimonio.

È importante sottolineare che il fondo patrimoniale non può essere usato per frodare i creditori. Se un fondo viene costituito con l’intento di sottrarre beni a eventuali azioni esecutive per debiti non connessi ai bisogni familiari, i creditori possono agire con l’azione revocatoria entro 5 anni dalla costituzione, purché dimostrino la frode e la consapevolezza del debitore.

Quando cessa il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale può cessare in diversi casi:

  • cessazione del matrimonio: con la morte di uno dei coniugi, con il divorzio o con l’annullamento del matrimonio, il fondo patrimoniale viene meno. In caso di separazione, invece, il fondo può continuare a esistere, salvo diversa volontà dei coniugi;
  • esaurimento dei beni: se i beni inseriti nel fondo vengono alienati e non ne restano altri, il fondo cessa per mancanza di oggetto;
  • accordo tra le parti: i coniugi possono decidere congiuntamente di sciogliere il fondo, con atto notarile e, se vi sono figli minori, con autorizzazione del giudice tutelare;
  • trasformazione in altro vincolo.

In alcuni casi i coniugi decidono di trasformare il fondo patrimoniale in un trust familiare o in altri strumenti di protezione patrimoniale.

Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio.