Il contratto transitorio è una formula molto amata e molto richiesta in alcuni casi: dagli studenti fuori sede, dai lavoratori in trasferta, dai lavoratori stagionali e dagli insegnanti che – chiamati per una supplenza – si ritrovano spesso in scuole lontane da casa. Di fatto, si tratta di una forma di locazione transitoria (e dunque di locazione temporanea), regolamentata dalle normative di legge italiane.
Ma come funziona il contratto di locazione ad uso transitorio? Vediamo quali sono le caratteristiche più importanti, qual è la sua durata, quando può essere applicato e quando invece è proibito. Ecco tutte le risposte.
Indice
Contratto di locazione ad uso transitorio: che cos’è
Il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria è regolamentato dall’articolo 5 della Legge n. 431 del 1998, dedicata alla “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”.
Tale articolo, per la verità, si concentra unicamente sugli affitti agli studenti universitari, stabilendo che “Possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo” indicano inoltre “È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari”.
Nello specifico, il contratto d’affitto transitorio è un tipo di contratto che riguarda la locazione di immobili ad uso abitativo per esigenze temporanee d’affitto non turistiche: il locatore – che è in genere il proprietario dell’abitazione – concede per un periodo di tempo limitato l’immobile ad un soggetto, il conduttore – che altri non è che l’inquilino -, a fronte del pagamento di un corrispettivo.
Contratto di locazione transitorio: durata e requisiti
Il contratto di locazione ad uso transitorio deve avere per legge una durata compresa tra 1 e 18 mesi. Se la durata supera i 30 giorni, il locatore deve registrare il contratto entro i 30 giorni successivi, fornendo tutta la documentazione al conduttore e all’amministratore del condominio (sempre che l’abitazione rientri in un condominio).
Quali sono i casi in cui tale contratto può essere stipulato? In caso l’inquilino si sia dovuto trasferire temporaneamente per motivi di studio o di lavoro, oppure se non ha a disposizione la sua casa perché in fase di ristrutturazione o colpita da calamità, se deve assistere un familiare per problemi di salute, oppure se necessita di un alloggio temporaneo a seguito di una separazione. Le esigenze di natura turistica sono dunque escluse.
Per stipulare il contratto ad uso transitorio è necessario utilizzare il modello predisposto, messo a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, compilandolo in ogni sua parte e inserendo le seguenti informazioni:
- i dati delle due parti;
- le caratteristiche dell’immobile;
- l’importo del canone;
- la modalità di versamento del canone;
- l’espresso riferimento all’esigenza transitoria (comprovata dall’idonea documentazione);
- la clausola con cui l’inquilino dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni e la documentazione.
Tra la documentazione che il locatore deve fornire al conduttore vi è l’attestazione di prestazione energetica: in caso contrario, le parti saranno soggette entrambe al pagamento di una sanzione amministrativa, con all’obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell’APE entro 45 giorni.
Il contratto di locazione ad uso transitorio per studenti
Una particolare tipologia di contratto di locazione ad uso transitorio riguarda le esigenze abitative degli studenti universitari. Con tali contratti, il locatore mette a disposizione di uno o più studenti un immobile ad uso abitativo, situato nel Comune sede dell’Università o in un Comune limitrofo.
In questo caso, il contratto può avere una durata compresa tra i 6 e i 36 mesi, inoltre deve contenere l’espresso riferimento al fatto che il conduttore fuori sede è iscritto a un corso universitario presso la locale Università, debitamente indicato nel contratto di locazione.
Contratto di locazione transitorio: disdetta e rinnovo
Fatto salvo l’assoluto divieto di sublocare l’immobile oggetto del contratto, il contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria non è soggetto all’obbligo di disdetta: al termine del periodo stabilito, infatti, cessa in automatico. Se il conduttore intende prolungare il contratto, dovrà comunicare al locatore il perdurare dell’esigenza transitoria (con apposita documentazione da inviare tramite posta raccomandata), chiedendo dunque il rinnovo.
Per quanto riguarda il pagamento del canone, il suo importo può essere liberamente determinato dalle parti salvo alcune eccezioni. Quest’ultime sono rappresentate dagli accordi territoriali attivi in alcune città italiane come Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei Comuni con queste confinanti e nei relativi capoluoghi di provincia. In ogni caso è bene informarsi, prima di concludere questo tipo di contratto, sugli accordi territoriali in essere.